Sentenza n. 382/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/10/1999 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della regione
Veneto, riapprovata il 29 luglio 1997, concernente "Prevenzione dei
danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti.
Regime transitorio", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificato il 12 agosto 1997, depositato il
21 successivo ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi 1997.
Visto l'atto di costituzione della regione Veneto;
Udito nell'udienza pubblica del 27 aprile 1999 il giudice relatore
Massimo Vari;
Uditi l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente
del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Giorgio Berti per la regione
Veneto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della
regione Veneto, riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del
29 luglio 1997, concernente "Prevenzione dei danni derivanti dai
campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio".
Secondo il ricorrente, tale legge, nel dettare disposizioni in tema
di distanze tra le costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie
e le linee elettriche aeree esterne con tensione uguale o superiore a
Kv 132, invade ambiti che, come confermato dall'art. 4 della legge n.
833 del 1978 e dall'art. 2, comma 14, della legge n. 349 del 1986,
rientrano nella competenza dello Stato; competenza già esercitata,
peraltro, con l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995.
Si rileva, inoltre, che i valori fissati sono notevolmente diversi
da quelli indicati dal primo di tali decreti; il che comporta che le
maggiori spese sostenute dal gestore della rete elettrica, per
ottemperare alle previsioni della legge medesima, ricadono su tutti
gli utenti del territorio nazionale, a fronte di un presunto e non
dimostrato beneficio degli abitanti della sola regione Veneto.
Vi sarebbe, pertanto, non soltanto violazione della competenza
legislativa dello Stato, ma anche lesione dell'interesse nazionale e
di quello di altre Regioni (art. 117 della Costituzione).
2. - Si è costituita in giudizio la regione Veneto, chiedendo che
il ricorso sia dichiarato infondato.
Ad avviso della resistente la competenza regionale in materia
sarebbe desumibile proprio dalle disposizioni richiamate dalla difesa
governativa, a sostegno della pretesa violazione dell'art. 117 della
Costituzione. Prova di ciò sarebbe il fatto che il Governo non ha
formulato rilievi sulle precedenti leggi della stessa regione che, a
partire dal 1993 (v. leggi 30 giugno 1993, n. 27 e 1 settembre 1993,
n. 43), hanno già indicato le distanze dei fabbricati dagli
elettrodotti, né su quelle successivamente intervenute per
modificare i termini iniziali di entrata in vigore delle relative
prescrizioni (v. leggi n. 7 del 1994, n. 6 del 1995, n. 6 del 1996 e
n. 6 del 1997).
In realtà le stesse disposizioni legislative invocate dal Governo
avrebbero come presupposto la competenza regionale in materia di
disciplina territoriale e di tutela sanitaria, posto che l'art. 11
della legge n. 833 del 1978 ribadisce appieno tale competenza,
"limitandosi a definire gli ambiti dei principi da fissarsi con leggi
dello Stato", e che l'art. 2, comma 14, della legge n. 349 del 1986
dispone soltanto che i Ministri dell'ambiente e della sanità
provvedano a fissare i limiti massimi di accettabilità delle
concentrazioni e dell'esposizione alle fonti inquinanti, confermando
anche sotto questo profilo la competenza della regione.
Ciò posto, la previsione di una disciplina più garantistica non
sarebbe sufficiente a configurare una invasione della competenza
statale, tanto più che la delibera legislativa impugnata contiene
soltanto misure cautelative in vista dell'applicazione piena, a
partire dal 1 gennaio 2000, del nuovo regime previsto dalla legge
regionale n. 27 del 1993.
Sarebbe, poi, chiaro che la legge denunciata si riferisce alla
formazione di strumenti urbanistici generali ed alle loro varianti
dal 1 gennaio 1998, con un evidente richiamo alla competenza
regionale in detta materia ed ai relativi limiti. D'altro canto il
paventato incremento di oneri finanziari per l'ente gestore della
rete elettrica, con i connessi riflessi nei confronti di tutti gli
utenti nel territorio nazionale, risulterebbe un'ipotesi tutt'altro
che dimostrata.
3. - Con una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza
l'Avvocatura generale dello Stato ha insistito per la dichiarazione
di illegittimità costituzionale della normativa impugnata.
Si osserva che i valori di campo elettrico e magnetico previsti
dalla legge regionale sono notevolmente inferiori (e cioè di 10
volte per il campo elettrico e di 500 volte per il campo magnetico) a
quelli fissati dalla normativa statale in piena aderenza alle
raccomandazioni provenienti dalle più autorevoli organizzazioni
scientifiche a livello mondiale (IRPA/INIRC, OMS, ICNIRP ed altre),
nonché dall'Istituto superiore di sanità. In tal modo le
indicazioni normative della regione Veneto avrebbero, da un lato,
superato i limiti costituzionali della potestà legislativa regionale
e, dall'altro, alterato il principio di uniformità ed omogeneità
dei criteri di tutela voluto dalla vigente legislazione statale,
ledendo, altresì, l'interesse nazionale e quello delle altre
Regioni, a causa dei connessi effetti economici disaggreganti sulla
generale gestione unitaria della rete elettrica.
Nel ricostruire puntualmente l'attuale assetto normativo in materia
di tutela della salute con riferimento all'esposizione a campi
elettrici e magnetici, e segnatamente alle prescrizioni fissate per
gli impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica,
come pure con riguardo a settori finitimi, quali quelli della
telefonia cellulare (decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito,
con modificazioni, nella legge 1 luglio 1997, n. 189) e
dell'inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447), la
memoria rileva che, in tema di tutela dall'inquinamento da qualunque
fonte prodotto, è riservata allo Stato una competenza esclusiva,
volta ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per
tutto il territorio nazionale; competenza nella specie esercitata
sulla base di criteri estremamente prudenziali ed oggettivamente
cautelativi.
Osservato, poi, che tali esigenze di uniformità sono ribadite
dalle più recenti iniziative legislative volte a fronteggiare le
esigenze di protezione dalle esposizioni a campi elettrici e
magnetici, si rammenta, altresì, che la giurisprudenza
costituzionale, in più occasioni (sentenze n. 306 del 1988 e n. 517
del 1991), ha riconosciuto la riserva allo Stato stesso del potere di
fissare limiti massimi uniformi di esposizione ad inquinamenti
chimici, fisici o biologici, all'evidente fine di assicurare un
quadro di riferimento omogeneo su tutto il territorio nazionale.
Uniformità necessaria, secondo detta giurisprudenza, anche allo
scopo di evitare che si crei disparità di trattamento fra impresa e
impresa (sentenza n. 101 del 1989). Tali orientamenti non sarebbero,
d'altro canto, contraddetti da quelle sentenze (nn. 53 del 1991 e 101
del 1989) che, nelle ipotesi in cui la normativa statale abbia
stabilito solo il quadro delle linee guida e dei valori minimi e
massimi, riconoscono una potestà di specificazione a livello
regionale.
L'Avvocatura erariale, nel rilevare che in questa sede non può
essere opposta la correlazione tra la legge in esame e la previgente
normativa regionale, tra cui in particolare la legge n. 27 del 1993,
osserva che quest'ultima ha dettato norme di carattere urbanistico,
subordinando, quanto agli elettrodotti, il parere favorevole della
regione, previsto dall'art. 81 del d.P.R. n. 616 del 1977,
all'esistenza di distanze maggiori di quelle previste dal d.P.C.m. 23
aprile 1992.
Invece, la legge impugnata - nel riproporre disposizioni analoghe a
quelle contenute nell'art. 69 della legge regionale 30 gennaio 1997,
n. 6, che, dopo aver formato oggetto di rilievi governativi, furono
espunte dal testo legislativo - non è (più) da inquadrare, come la
precedente legge n. 27 del 1993, nella materia urbanistica, bensì
nella materia sanitaria, con riguardo ad ambiti (la tutela della
salute nei confronti dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici)
di competenza esclusiva dello Stato.
Nel sostenere che sono da reputare eccedenti la competenza
legislativa regionale, anzitutto, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4
dell'art. 1 della legge denunciata, le quali prevedono che sia
l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del
Veneto (ARPAV) il soggetto cui spetta individuare le distanze da
mantenere fra le costruzioni esistenti e le nuove linee elettriche
aeree esterne, la memoria osserva che la regione non avrebbe alcuna
competenza in proposito, essendo i limiti e le distanze da rispettare
quelli fissati nel d.P.C.m. 23 aprile 1992; risulterebbe, al tempo
stesso, illegittimo anche il comma 1, il quale, "pur sembrando
rientrare nella materia urbanistica", andrebbe, per le sue finalità
e il suo contenuto, ricompreso anch'esso nella materia sanitaria.
Né, ad avviso dell'Avvocatura erariale, la regione Veneto potrebbe
giustificare la nuova disciplina con l'esigenza di una normativa
"più garantistica" di quella statale vigente, attesa la necessità
di unitarietà ed uniformità, quanto a misure di protezione che
hanno riflessi non solo sul piano dell'aumento dei costi economici,
ma anche su quello del rispetto dell'ambiente e del paesaggio e,
quindi, su ambiti che "lo Stato deve considerare nelle proprie
esclusive ed inderogabili attribuzioni di garante di tutti gli
interessi coinvolti"; interessi che riguardano tutti i cittadini.
4. - Anche la regione ha depositato una memoria difensiva,
diffondendosi, con ulteriori argomentazioni, sulla inammissibilità e
infondatezza del ricorso. Secondo la regione resistente, le
disposizioni censurate si limiterebbero ad incidere cautelativamente
sulla formazione degli strumenti urbanistici generali, imponendo, con
riguardo a future costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie,
misure connesse solo indirettamente alla materia della tutela
sanitaria.
Il Governo, dal canto suo, ignorando le leggi regionali già
regolarmente promulgate senza rilievi, avrebbe in realtà colto
l'occasione delle misure di salvaguardia, emanate in attesa
dell'entrata in vigore della disciplina prevista dalle citate leggi,
per censurarle tardivamente. E ciò si risolverebbe in una ragione
di infondatezza e, prima ancora, di inammissibilità del ricorso.
Nell'osservare, poi, che l'attribuzione alle Regioni di tutti i
compiti di salvaguardia in materia di utilizzazione del territorio
deve farsi risalire agli artt. 79 e segg. del d.P.R. n. 616 del 1977
e, successivamente, in termini ancora più ampi agli artt. 51 e segg.
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si rileva, inoltre,
che anche nel disegno di legge di iniziativa governativa, in corso di
esame alla Camera dei deputati (A.C. n. 4816, nel testo unificato del
18 marzo 1999), verrebbe riconosciuta la competenza delle Regioni in
materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, oltre che della
salute. Si sostiene, infine, che la legge regionale impugnata non
imporrebbe alcun onere diretto all'ente gestore della rete elettrica,
limitandosi ad adottare misure cautelative circoscritte al territorio
regionale, senza esorbitare dall'ambito delle competenze proprie
della resistente.
5. - Con atto notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
ed alla regione Veneto in data 20 febbraio 1998, e successivamente
depositato il 10 marzo 1998, sono intervenuti in giudizio il Codacons
(Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'ambiente e dei
diritti degli utenti e dei consumatori) ed il Gruppo Verdi della
regione Veneto, i quali hanno, altresì, depositato una memoria
difensiva. Considerato in diritto
1. - Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei
Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
via principale, in ordine ad alcune disposizioni della legge della
regione Veneto, riapprovata - a seguito di rinvio del Governo - dal
Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1997, avente ad
oggetto "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici
generati da elettrodotti. Regime transitorio".
Il provvedimento legislativo in questione, composto da due soli
articoli, il secondo dei quali avente ad oggetto la dichiarazione
d'urgenza del medesimo, introduce (art. 1) una disciplina transitoria
in tema di distanze di rispetto dagli elettrodotti, all'uopo
richiamando i criteri già fissati dalla precedente legge regionale
30 giugno 1993, n. 27; criteri la cui applicazione è stata via via
differita nel tempo da varie disposizioni, l'ultima delle quali (art.
69, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6) ne ha
fissato la decorrenza al 1 gennaio 2000.
Il comma 1 del predetto art. 1 stabilisce - per fini di
salvaguardia, fino a quest'ultima data - che, "negli strumenti
urbanistici generali e nelle loro varianti adottati dopo il 1 gennaio
1998", debbono essere previste "distanze, tra le linee elettriche
aeree esterne con tensione superiore o uguale a 132 Kv e le aree
destinate a nuove costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie,
tali che il campo elettrico e l'induzione magnetica non superino i
valori previsti nell'art. 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n.
27". Analogo criterio viene stabilito, sempre a partire dal 1 gennaio
1998, dal comma 2 del medesimo art. 1, per le distanze delle nuove
linee elettriche aeree esterne rispetto alle costruzioni esistenti.
Lo stesso articolo, nel prevedere al comma 3 che, per le finalità
di cui sopra, "l'ente gestore della rete elettrica è tenuto a
fornire le caratteristiche tecniche della linea agli organi
competenti al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio della stessa e all'effettuazione dei controlli",
dispone, altresì, al comma 4, che "la determinazione delle distanze
di cui ai commi 1 e 2 e i controlli relativi vengono effettuati
dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del
Veneto (ARPAV)".
2. - Secondo le censure prospettate nel ricorso, la richiamata
normativa invaderebbe la competenza legislativa spettante allo Stato,
in materia di fissazione di limiti massimi uniformi di accettabilità
delle concentrazioni e dell'esposizione alle fonti inquinanti, quale
si evince dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dall'art. 2, comma
14, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e quale è già
stata esercitata con il d.P.C.m. 23 aprile 1992, avente ad oggetto i
"Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico
generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno", e con il d.P.C.m. 28 settembre
1995, recante le norme tecniche procedurali di attuazione del
precedente decreto relativamente agli elettrodotti.
Inoltre, la legge della regione Veneto, prevedendo valori di campo
elettrico e magnetico di gran lunga inferiori a quelli del menzionato
d.P.C.m. 23 aprile 1992, comporterebbe un incremento di spese per
l'ente gestore, che graverebbe su tutti gli utenti del territorio
nazionale, a fronte di un presunto beneficio limitato agli abitanti
della regione Veneto.
Vi sarebbe, perciò, non soltanto "una violazione della competenza
legislativa dello Stato ma anche una lesione dell'interesse nazionale
e di quello di altre Regioni (art. 117 della Costituzione)".
3. - Nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, il
ricorrente sostiene, infine, che del pari esorbitanti dalle
competenze legislative della regione sarebbero le disposizioni che
affidano all'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione
ambientale del Veneto l'individuazione delle "distanze da mantenere
fra le costruzioni esistenti e le nuove linee elettriche":
precisamente i commi 2, 3 e 4 del predetto art. 1 della legge
censurata.
4. - Pregiudizialmente va dichiarato inammissibile l'intervento in
giudizio del Codacons (Coordinamento delle Associazioni per la difesa
dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) e del
Gruppo Verdi della regione Veneto, considerato che, nei giudizi di
legittimità costituzionale in via principale, non è ammessa, per
costante giurisprudenza, la presenza di soggetti diversi dalla parte
ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio
è oggetto di contestazione (in tal senso, v., ex plurimis sentenza
n. 35 del 1995).
5. - Sempre in via pregiudiziale è da esaminare, poi, l'eccezione
di inammissibilità, sollevata dalla regione, secondo cui il Governo
avrebbe colto l'occasione dell'approvazione del denunciato
provvedimento legislativo, per una tardiva censura di precedenti
leggi regionali, regolarmente promulgate in materia senza dar luogo a
rilievi, ricorrendo, a tal fine, all'impugnazione delle "disposizioni
applicative delle medesime".
L'eccezione non può essere accolta, in quanto, come si desume
dalla giurisprudenza costituzionale, ogni provvedimento legislativo
ha esistenza a sé e può formare oggetto di autonomo esame ai fini
dell'accertamento della sua legittimità. A tanto, infatti, non osta
la mancata impugnazione di un precedente atto legislativo, sia pure
avente contenuto eguale od analogo, non essendo configurabile, nel
giudizio di legittimità costituzionale, una situazione di
acquiescenza conseguente a tale omissione (sentenze nn. 224 del 1994
e 49 del 1987). Nel caso di specie occorre, peraltro, considerare che
l'atto legislativo impugnato, pur richiamando, quanto ai limiti della
esposizione ai campi elettrico e magnetico, i valori fissati a regime
dalla legge regionale n. 27 del 1993, non si limita a riprodurre la
precedente disciplina, ma ne modifica i termini temporali di
efficacia, sicché non può in alcun modo dubitarsi che si tratti di
legge nuova, dotata di contenuti ed effetti autonomi.
6. - Passando, indi, all'esame delle singole doglianze prospettate
avverso la legge in epigrafe, non può essere presa in considerazione
la censura concernente le competenze affidate dalla legge regionale,
con i commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 (recte: commi 3 e 4), all'Agenzia
regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto
(ARPAV), trattandosi di doglianza dedotta solo in sede di memoria
difensiva.
7. - In ordine alle altre censure occorre precisare che esse,
benché genericamente proposte avverso l'art. 1 della legge,
investono più esattamente i commi 1 e 2 del medesimo, sotto profili
che, secondo quanto è dato desumere dal ricorso, attengono, da un
canto, all'invasione delle competenze statali in tema di
determinazione di valori di campo elettrico e magnetico e,
dall'altro, alla lesione dell'interesse nazionale ed a quello di
altre Regioni.
8. - Le stesse sono, l'una, infondata e, l'altra, inammissibile.
Muovendo da quest'ultima, va osservato che la generica denuncia di
lesione dell'interesse nazionale e di quello di altre Regioni, in
relazione al prospettato maggior aggravio economico per gli utenti di
tutto il territorio nazionale, si risolve in una doglianza di merito,
inidonea come tale a dare ingresso al sindacato di costituzionalità.
Come più volte affermato da questa Corte le censure di merito si
distinguono da quelle di legittimità essenzialmente per
l'inesistenza di un parametro legale di giudizio. Alla stregua di un
siffatto criterio, occorre rilevare che manca nel ricorso qualsiasi
riferimento a dati normativi dai quali possa evincersi che gli
interessi, di cui si denuncia la lesione, si siano tradotti in
positiva determinazione della legge statale, sicché la doglianza,
come sopra prospettata, è da dichiarare inammissibile.
9. - Quanto, poi, alla lamentata invasione delle competenze
legislative dello Stato, giova rilevare che le disposizioni censurate
contengono prescrizioni cautelative volte ad incidere, in primo
luogo, sugli strumenti urbanistici generali e sulle loro varianti,
con riguardo alle distanze tra le aree destinate a nuove costruzioni
residenziali, scolastiche e sanitarie e le linee elettriche aeree
esterne, nonché, al tempo stesso, sulle distanze che vanno mantenute
fra le medesime linee elettriche, ove di nuova installazione, e le
costruzioni esistenti.
L'espresso riferimento della legge agli strumenti urbanistici
dimostra come la regione si mantenga, pur sempre, nell'ambito di
attribuzioni sue proprie ed in particolare nell'ambito di competenze
che - anche a trascurare il più recente intervento normativo
rappresentato dagli artt. 51 e seguenti del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 - attengono, secondo la definizione di urbanistica
enucleabile dall'art. 80 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alla
"disciplina del territorio comprensiva di tutti gli aspetti
conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di
salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione
dell'ambiente".
Come si evince dalla disposizione testé riportata, alla funzione
di governo del territorio si riallaccia anche una competenza in
materia di interessi ambientali, da reputare costituzionalmente
garantita e funzionalmente collegata, secondo quanto già a suo tempo
evidenziato da questa Corte (sentenza n. 183 del 1987), alle altre
spettanti alla regione, tra cui, oltre all'urbanistica, quale
funzione ordinatrice dell'uso e delle trasformazioni del suolo,
quella dell'assistenza sanitaria, intesa come complesso degli
interventi positivi per la tutela e promozione della salute umana.
Nell'ambito di un tale assetto ordinamentale, la regione, come ente
rappresentativo della molteplicità degli interessi legati alla
dimensione territoriale, non può non reputarsi titolare anche del
potere di verifica della compatibilità degli interventi che, attuati
dai vari soggetti, comportano effetti sul territorio. Ed è questa
indubbiamente la prospettiva nella quale appare collocarsi la legge
denunciata, che rimane nell'ambito delle competenze regionali, anche
se comporta l'imposizione di distanze superiori a quelle richieste
per il rispetto dei limiti massimi di esposizione ai campi elettrico
e magnetico, quali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso riservate dall'art. 4 della legge n. 833 del
1978 e dall'art. 2, comma 14, della legge n. 349 del 1986. Ma tali
attribuzioni non possono indurre a ritenere incostituzionale la
denunciata disciplina, specie a considerare che essa se, da un canto,
implica limiti più severi di quelli fissati dallo Stato, non
vanifica, dall'altro, in alcun modo gli obiettivi di protezione della
salute da quest'ultimo perseguiti.
Oltretutto, ove si tratti di opere di interesse statale difformi
dagli strumenti urbanistici, è sempre possibile, in presenza di
prevalenti esigenze connesse agli interessi di cui è portatore lo
Stato, il ricorso alle previste procedure di localizzazione delle
opere stesse con il concorso della regione interessata (v. d.P.R. 18
aprile 1994, n. 383, nonché art. 17, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e, da ultimo, art. 55 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della regione Veneto,
riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1997
(Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati
da elettrodotti. Regime transitorio), sollevata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, con il ricorso in epigrafe, sotto il profilo
della violazione dell'interesse nazionale e di altre Regioni;
Non fondata la questione di legittimità costituzionale del
medesimo art. 1, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all'art. 117
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 setembre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:382 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte