Corte costituzionale

Ordinanza n. 383/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 87 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione

delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 9

dicembre 1981 dal Pretore di Stradella, iscritta al n. 55 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 143 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nella procedura esecutiva esattoriale promossa

dall'Esattoria delle imposte dirette di Barbaniello nei confronti del

fallito Lucio Costa, al Pretore di Stradella veniva richiesto, da

parte dell'esattore, di provvedere alla devoluzione allo Stato

dell'immobile oggetto dell'esecuzione, a seguito di due incanti con

esito negativo e della mancata autorizzazione del terzo incanto da

parte dell'Intendente di finanza di Pavia;

che detto Pretore ha sollevato, su istanza dell'interveniente

fallimento "Lucio Costa", questione di legittimità costituzionale,

in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., degli artt. 87 e 51

del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 nella parte in cui, attribuendo

all'esattore il potere di procedere all' espropriazione forzata anche

quando il debitore sia dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione

coatta amministrativa, consentono che la procedura esattoriale possa

concludersi con la devoluzione del bene allo Stato per il minor

prezzo tra quello dell'incanto e l'ammontare dell'imposta per cui ha

avuto luogo l'esecuzione;

che, secondo il giudice rimettente, le norme denunciate -

prevedendo che la procedura esattoriale posta in essere nei confronti

di un debitore fallito si concluda con la devoluzione dell'immobile

esecutato allo Stato per il minor prezzo tra il valore di stima ed il

credito dell'esattore nelle ipotesi in cui, dopo due incanti con

esito negativo, non venga autorizzato dall'Intendente di finanza il

terzo incanto o tale incanto sia autorizzato ma abbia anch'esso esito

negativo - negherebbero "ai creditori od al fallimento ogni

possibilità di concreta tutela in ordine al realizzo dei loro

crediti"; e ciò in contrasto con l'art. 24 Cost. sia perché gli

organi della procedura concorsuale non possono opporsi alla procedura

esattoriale, sia perché la decisione dell'Intendente di finanza di

negare il terzo incanto è atto discrezionale, sia infine perché

l'esito negativo di un eventuale terzo incanto determina

automaticamente la devoluzione;

che inoltre - sempre ad avviso del giudice a quo - la normativa

impugnata violerebbe il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3

Cost., trasformando la facoltà dell'esattore di agire esecutivamente

sui beni del fallito in un privilegio sostanziale ed in particolare,

come nel caso di specie, sottraendo il bene ad un creditore

ipotecario il cui credito è di grado poziore rispetto a quello

vantato dall'erario, e ad esso superiore;

che, infine, per il giudice rimettente, l'art. 87 del d.P.R. n.

602 del 1973 non sarebbe conforme ai principi costituzionali

enunciati negli artt. 97 e 113 Cost. giacché, da un lato, la norma

suddetta detterebbe una disciplina arbitraria della attività della

pubblica amministrazione nel momento in cui lascia la determinazione

del prezzo della devoluzione del bene in capo allo Stato "al caso e

cioè all'ammontare del credito fiscale che può essere superiore,

pari o inferiore al valore del bene devoluto o addirittura...

irrisorio" e, dall'altro lato, non prevederebbe alcun rimedio contro

siffatto arbitrio "essendo certo che il potere della pubblica

amministrazione di negare il terzo incanto è completamente

discrezionale";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

argomentando e concludendo per l'inammissibilità e comunque per

l'infondatezza della questione proposta;

che la tesi della Presidenza, secondo cui la questione

prospettata sarebbe inammissibile per manifesta irrilevanza, si fonda

sull'asserita inapplicabilità della normativa denunciata nel

giudizio a quo, inapplicabilità derivante dal fatto che il

trasferimento forzoso allo Stato del bene esecutato si verifica ope

legis e non può perciò costituire oggetto di una pronuncia

costitutiva o anche solo dichiarativa ad opera del pretore rimettente

il quale - ad avviso dell'interveniente Presidenza - deve limitarsi,

ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. n. 602 del 1973, a "porre in essere

i provvedimenti relativi alla distribuzione del prezzo" pagato dallo

Stato;

che comunque, secondo la Presidenza, la questione deve

considerarsi infondata non potendo ravvisarsi alcuna violazione degli

artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. nelle norme impugnate le quali sono

preordinate a fronteggiare le conseguenze della invendibilità del

bene esecutato e non appaiono pregiudizievoli per i creditori del

fallimento: costoro invero hanno la facoltà di partecipare essi

stessi agli incanti al fine di acquistare il bene e possono poi, in

caso di devoluzione del bene stesso allo Stato, attuare il riscatto

dell'immobile espropriato secondo quanto previsto dall'art. 90 del

citato d.P.R. n. 602;

Considerato che appare evidente la rilevanza della questione di

legittimità costituzionale in esame, sollevata dal pretore in quanto

dalla sua risoluzione dipende l'attribuzione di un bene della vita al

soggetto interessato;

che, per quanto attiene al merito della questione stessa, si

deve osservare che l'eventuale mancata realizzazione dei propri

crediti da parte dei creditori del fallito non è causata - come

afferma l'ordinanza di rinvio - dalle disposizioni impugnate, che

prevedono la devoluzione allo Stato dell'immobile pignorato, ma

rappresenta invece la conseguenza dell'oggettiva impossibilità di

vendere il bene esecutato, impossibilità dimostrata dall'esito

negativo di più incanti caratterizzati da ribassi particolarmente

elevati;

che comunque i creditori possono - ove lo ritengano conveniente

- partecipare agli incanti allo scopo di acquistare il bene oppure

hanno facoltà di pagare l'ammontare dell'imposta dovuta dal debitore

determinando così l'estinzione del procedimento di espropriazione

secondo quanto previsto dall'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973;

che, inoltre, nel caso di devoluzione dell'immobile espropriato

allo Stato, l'art. 90 del d.P.R. citato consente - a tutela di tutti

i creditori - il riscatto dell'immobile espropriato, mediante il

versamento del prezzo della devoluzione, da parte di chi ha subito

l'espropriazione nonché dei creditori ipotecari e dei creditori

chirografari intervenuti, stabilendo che "per effetto del riscatto da

chiunque esercitato il bene ritorna all'espropriato nella situazione

di diritto in cui si trovava anteriormente al pignoramento e colui

che ha esercitato il riscatto subentra nei diritti e privilegi

spettanti allo Stato sull'immobile fino a concorrenza della somma

pagata" (art. 90, quinto comma);

che i diritti ora menzionati possono essere fatti valere, in

costanza di fallimento, anche dagli organi preposti alla procedura

concorsuale;

che inoltre la normativa denunciata, nella parte in cui

attribuisce all'Intendente di finanza la facoltà di non autorizzare

un terzo incanto (che sarebbe destinato a svolgersi con un ribasso di

due terzi sul prezzo base determinato ai sensi dell'art. 84 del

d.P.R. citato) non è diretta a far acquistare allo Stato indebiti

vantaggi a discapito degli altri creditori - ai quali resta la

possibilità del riscatto del bene - ma mira solo ad evitare che lo

Stato, nella sua veste di acquirente necessario dell'immobile non

venduto, abbia a subire troppi gravi pregiudizi;

che, esaminata in questo complessivo contesto, la norma sulla

devoluzione allo Stato dell'immobile espropriato oggetto di incanti

infruttuosi non è da considerare lesiva dell'art. 24 Cost. ed anzi

assolve alla funzione, positiva per i creditori, di garantire che sia

comunque individuato e versato un prezzo per il bene risultato

"invendibile";

che le disposizioni censurate non violano neppure l'art. 3 Cost.

in quanto esse regolano esclusivamente i rapporti tra lo Stato e gli

altri creditori dell'esecutato e non conferiscono all'esattore alcuna

posizione di ingiustificato privilegio in ordine alla distribuzione

del prezzo di devoluzione;

che del tutto inconferente appare la censura prospettata in

riferimento all'art. 97 Cost., dal momento che la norma

costituzionale invocata ha riguardo alla materia dell'organizzazione

dei pubblici uffici, sia pure intesa in senso lato, e non può

pertanto essere assunta a parametro di legittimità delle

disposizioni processuali qui denunciate;

che non sussiste infine contrasto della normativa censurata con

l'art. 113 Cost., atteso che, da un lato, non è esclusa la

possibilità di impugnare dinanzi al giudice amministrativo l'atto

con il quale l'Intendente di finanza nega l'autorizzazione al terzo

incanto e, dall'altro, la facoltà di esercitare, con domanda al

pretore, il diritto di riscatto dell'immobile devoluto offre ai

creditori una incisiva forma di tutela nei confronti di comportamenti

dell'Amministrazione finanziaria ritenuti lesivi delle proprie

posizioni giuridiche soggettive;

che per le suesposte ragioni la questione sottoposta all'esame

di questa Corte va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 87 e 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

602 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della

Costituzione, dal Pretore di Stradella con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:383 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte