Sentenza n. 383/1991
Altra decisione · depositata il 10/10/1991 · relatore Aldo Corasaniti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Valle d'Aosta
notificato il 26 aprile 1991, depositato in Cancelleria il 7 maggio
successivo, per conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'avviso d'asta
pubblica dell'Intendenza di Finanza di Aosta in data 1° marzo 1991
relativo ad immobile sito in Comune di Courmayeur denominato ex
Casermetta dei Carabinieri, ed iscritto al n. 26 del registro
conflitti 1991;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore
dott. Aldo Corasaniti;
Uditi l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta e
l'Avvocato dello Stato Piergiorgio Ferri per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 26 aprile 1991 la Regione Valle
d'Aosta ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri ed avverso l'avviso di asta
pubblica dell'Intendenza di Finanza di Aosta (Ufficio del registro)
del 1° marzo 1991, relativo all'immobile sito in Courmayeur
denominato ex Casermetta dei Carabinieri, lamentando la violazione
degli artt. 2, 4, 5 e 6 dello Statuto (l. cost. 26 febbraio 1948, n.
4), per sentir dichiarare la spettanza in via esclusiva ad essa
Regione dell'attribuzione costituzionale relativa ai beni dismessi
dal demanio dello Stato - e quindi al detto immobile -, e perché
fosse annullato, in quanto invasivo delle proprie attribuzioni,
l'atto impugnato.
Espone la ricorrente che con l'avviso d'asta l'Amministrazione
delle finanze aveva posto in vendita l'immobile, già adibito a
caserma dell'Arma dei Carabinieri ed attualmente allo stato di
rudere, sul presupposto che esso appartenga al patrimonio dello
Stato. La Regione, ritenendo al contrario che, a norma degli artt. 5
e 6 dello Statuto, l'immobile sia compreso nel patrimonio regionale,
avendo perduto, sia pure successivamente all'entrata in vigore dello
Statuto, la destinazione ad usi inerenti alla difesa dello Stato o ad
altra finalità di carattere nazionale, richiedeva al Pretore di
Aosta, ottenendolo, un provvedimento ex art. 700 c.p.c. con il quale
veniva sospesa, ma solo fino al 2 maggio 1991, l'asta pubblica.
Osserva la ricorrente che lo Statuto della Valle d'Aosta, nel
prevedere che tanto i beni del demanio dello Stato (art. 5, primo
comma) situati nel suo territorio, "eccettuati quelli che interessano
la difesa dello Stato ed altri servizi di carattere nazionale", che i
beni patrimoniali dello Stato (art. 6, primo comma) "sono trasferiti
al patrimonio della Regione", non opera alcuna distinzione - a
differenza dello Statuto della Regione Sardegna: art. 14, secondo
comma - in relazione ai beni che, destinati a difesa dello Stato o ad
altri servizi di carattere nazionale all'epoca di entrata in vigore
dello Statuto, abbiano successivamente perduto tale detinazione,
sicché, una volta venuta meno la destinazione che ne imponeva la
permanenza nel demanio dello Stato, essi sono trasferiti alla
Regione.
Tale interpretazione, confortata da un recente parere del
Consiglio di Stato, risulta avvalorata dal confronto con le analoghe
disposizioni in materia dello Statuto della Regione Sicilia (R.d.l.
1° maggio 1946, n. 455, convertito in l. cost. 26 febbraio 1948, n.
2) che limitano (art. 33) l'efficacia del trasferimento alla Regione
dei beni del patrimonio dello Stato ai soli beni ad esso appartenenti
al momento di entrata in vigore dello Statuto, sicché non può
essere pertinente, per il caso in esame, la remota pronuncia di
questa Corte (sent. n. 31 del 1959) resa in un conflitto in cui era
resistente la Regione Sicilia.
La ricorrente, rilevato che si controverte dell'appartenenza ad
uno degli enti di una potestà relativa ad un bene che la regione
ritiene trasferito al proprio patrimonio, osserva poi come il
conflitto di attribuzione sia configurabile anche in connessione a
questioni sostanzialmente patrimoniali.
La Regione ha altresì richiesto la sospensione dell'atto invasivo
a norma dell'art. 40 della legge n. 87 del 1953 in quanto, qualora
l'avviso d'asta avesse esecuzione prima dell'accoglimento della
domanda, non potrebbe comunque far valere il proprio diritto nei
confronti dell'eventuale aggiudicatario della gara d'asta, anche
perché la pretesa fatta valere con un conflitto di attribuzione non
rientra fra le domande trascrivibili ex artt. 2652 - 2653 c.c.
2. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
che, riservandosi di dedurre, ha chiesto che il ricorso sia
dichiarato inammissibile e infondato.
3. - In prossimità dell'udienza, la Regione Valle d'Aosta ha
depositato memoria illustrativa insistendo per l'accoglimento della
domanda. Considerato in diritto
1. - La Regione Valle d'Aosta ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato in ordine all'avviso d'asta
del 1° marzo 1991, con il quale l'Intendenza di finanza di Aosta ha
messo in vendita l'immobile denominato " ex Casermetta dei
carabinieri", ridotto allo stato di rudere e da ritenere trasferito,
per esser venuta meno la sua destinazione a un servizio di interesse
nazionale, al demanio di essa Regione ai sensi dell'art. 5 dello
Statuto.
Adduce la ricorrente che in tal modo è stata violata l'esclusiva
attribuzione ad essa Regione della competenza relativa al detto bene
demaniale.
2. - Va anzitutto affermata l'ammissibilità del conflitto di
attribuzione, vanamente negata dall'intervenuto Presidente del
Consiglio dei ministri sotto l'aspetto che si tratterebbe di una mera
vindicatio rei.
Quando si controverte, come nel caso, della pertinenza di un bene
al demanio regionale anziché a quello statale, viene immediatamente
in discussione la spettanza, e cioè il trasferimento o no dallo
Stato alle regioni, delle relative funzioni in attuazione della
normativa che concerne il trasferimento stesso.
Tanto ha ritenuto questa Corte con la sentenza n. 31 del 1959
relativamente a un caso in cui si discuteva del trasferimento di un
bene dello Stato al "patrimonio" della Regione ai sensi dell'art. 32
dello Statuto della Regione Sicilia (Regio decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455), avendo allora la stessa Corte interpretato la
nozione di "patrimonio" nel senso di "demanio".
E tanto deve ritenersi a maggior ragione nel caso presente, in cui
si discute del trasferimento di beni demaniali dallo Stato alla
Regione ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della Regione Valle
d'Aosta, che prevede il trasferimento dei beni stessi al "demanio"
della Regione.
3. - Nel merito, il conflitto va risolto in favore della Regione
ricorrente.
L'art. 5 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) prevede il trasferimento ipso
jure al demanio regionale dei beni del demanio dello Stato "situati"
nel territorio regionale, esclusi quelli che interessano la difesa
dello Stato o servizi di carattere nazionale.
Nella specie non può dubitarsi che la causa di esclusione del
trasferimento - e cioè la cennata specifica destinazione (o
attitudine) del bene demaniale - sia cessata, quanto meno con la
messa in vendita da parte della pubblica amministrazione, mediante
l'atto impugnato, del bene stesso a privati.
Rimane da stabilire se la cessazione abbia effetto nel senso di
rendere inoperante l'esclusione e operante, invece, il trasferimento,
anche quando, come nel caso, la cessazione sia intervenuta
successivamente all'entrata in vigore dello Statuto.
A risposta affermativa (che condiziona l'accoglimento del ricorso)
persuadono più considerazioni.
Anzitutto il testo della disposizione statutaria, nell'individuare
il requisito positivo e la causa di esclusione del trasferimento
(natura demaniale dei beni e loro destinazione specifica al fine
suindicato) nulla precisa quanto al tempo in cui essi debbono
verificarsi per essere rilevanti al fine avuto di mira: la qual cosa,
in riferimento alla stessa tendenziale ampiezza dell'autonomia
speciale, induce a ritenere compresi nel trasferimento anche i beni
per i quali la causa di esclusione venga a cessare in un momento
successivo all'entrata in vigore dello Statuto.
Del resto l'art. 14 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) mentre stabilisce, al primo
comma, che la Regione, nell'ambito del suo territorio, succede allo
Stato nei beni demaniali e, al secondo comma, che restano allo Stato
i beni e diritti connessi a servizi di competenza statale, dà
rilievo alla sopravvenienza, in quanto prevede che la detta causa di
esclusione possa cessare, con l'effetto in tal caso che la
successione si realizza, in un momento posteriore all'entrata in
vigore dello Statuto.
Né decisivi argomenti possono trarsi dall'interpretazione
contraria seguita da questa Corte con la richiamata sentenza n. 31
del 1959 relativamente all'art. 32 dello Statuto della Regione
Sicilia. Invero tale precetto, concernente anche esso il
trasferimento dei beni demaniali dello Stato alla Regione, assume
espressamente come criterio di individuazione dei beni oggetto del
trasferimento l'esistenza delle situazioni considerate al momento
dell'entrata in vigore dello Statuto, mostrando così esplicitamente
di non dar rilievo alla sopravvenienza.
L'interpretazione ora adottata dello Statuto della Regione Valle
d'Aosta in parte qua non trova poi smentita in ciò, che le norme di
attuazione contenute nel d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, all'art. 8,
secondo comma, nel riferirsi all'identificazione dei beni del demanio
dello Stato che interessano la difesa dello Stato o servizi di
carattere nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 dello
Statuto, prevede che l'identificazione stessa "è effettuata" (con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministeri
interessati e la Regione) entro due anni dall'entrata in vigore dallo
stesso d.P.R. n. 182 del 1982. Questa normativa di attuazione si
riferisce invero ad atti di identificazione dei beni, atti alla cui
emanazione è fissato un termine, senza che ciò importi che le
situazioni oggetto di identificazione debbano ritenersi solo quelle
esistenti al momento di entrata in vigore dello Statuto, e non anche
quelle verificatesi successivamente. Ché anzi il terzo comma dello
stesso art. 3, nel prevedere che i beni "assegnati" alla Regione che
si rendessero successivamente necessari per la destinazione alla
difesa dello Stato o a servizi di carattere nazionale possono essere
retrocessi allo Stato, mostra di considerare rilevante, e addirittura
decisiva, la sopravvenienza delle situazioni cui ha riguardo lo
Statuto.
E neppure è significativa in senso opposto a quello ora seguito
la legge 14 agosto 1971, n. 907 con la quale è specificamente
disposto il trasferimento (entro un dato termine e mediante un dato
procedimento) alla Regione Valle d'Aosta di beni già destinati a un
servizio di interesse nazionale. Invero disposizioni del genere si
spiegano con l'esigenza di una espressa valutazione da parte dello
Stato della non destinabilità ulteriore dei beni ivi indicati allo
stesso o ad altro servizio nazionale, valutazione che qui non era
bisognevole di trovare espressione in uno specifico atto normativo,
essendo implicita nella decisione di mettere il bene in vendita a
privati.
Va dunque dichiarato che non spetta allo Stato porre in vendita a
privati, con l'impugnato avviso d'asta, l'immobile in questione,
appartenendo questo al demanio della Regione Valle d'Aosta.
L'esame dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato è
assorbito dall'accoglimento del ricorso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato porre in vendita con l'impugnato
avviso d'asta 1° marzo 1991 l'immobile denominato "ex Casermetta dei
carabinieri", di pertinenza del demanio della Regione Valle d'Aosta,
e annulla, di conseguenza, l'atto ora indicato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:383 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte