Corte costituzionale

Sentenza n. 383/1993

Altra decisione · depositata il 28/10/1993 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Magistrato di sorveglianza di

Ancona, iscritto al n. 17 del registro conflitti 1993, notificato il

14 maggio 1993, depositato in Cancelleria il 2 giugno successivo, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito:

a) del decreto del vice Direttore generale del Dipartimento

dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero di grazia e

giustizia emesso in data 25 novembre 1992, concernente la

sottoposizione al regime detentivo di cui all'art. 41-bis, secondo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), con il quale è stato esercitato il potere di

disporre la sottoposizione della corrispondenza dei detenuti a visto

di controllo;

b) dei relativi provvedimenti applicativi emanati il 9 dicembre

1992 dalla Direzione della Casa Circondariale di Ancona nei confronti

dei detenuti Calfapietra Natale, Soru Antonio e Adelfio Salvatore;

Visto l'atto di costituzione del Ministro di grazia e giustizia;

Udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il Giudice relatore

Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso depositato il 5 febbraio 1993 il Magistrato di

sorveglianza di Ancona ha sollevato conflitto di attribuzione fra

poteri dello Stato nei confronti del Ministro di grazia e giustizia,

in riferimento al decreto ministeriale 25 novembre 1992, per la

dichiarazione che non spetta al Ministro della giustizia -

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il potere di

disporre la sottoposizione della corrispondenza dei detenuti a visto

di controllo e per il conseguente annullamento del predetto decreto,

limitatamente all'art. 1, punto n. 4, nonché dei relativi

provvedimenti applicativi, per violazione dell'art. 15, secondo

comma, della Costituzione.

2. - Espone il ricorrente che in data 25 novembre 1992 il Ministero

di grazia e giustizia ha decretato la sospensione, in attuazione

dell'art. 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354, e

successive modificazioni, dell'applicazione delle regole di

trattamento e degli istituti previsti dalla citata legge, nei

confronti dei detenuti individuati nel decreto stesso.

Detto decreto, tra le altre disposizioni, prevede, al punto n. 4

dell'articolo 1, la sottoposizione della corrispondenza epistolare e

telegrafica dei detenuti al visto di controllo da parte del Direttore

dell'Istituto penitenziario o di un suo delegato.

Successivamente, in data 9 dicembre 1992, ed in esecuzione di

quanto disposto dal decreto ministeriale, venivano emanati dalla

Direzione della Casa Circondariale di Ancona i provvedimenti con i

quali era applicato il regime di cui al citato art. 41- bis, ivi

compresa la sottoposizione della corrispondenza epistolare e

telegrafica, in arrivo ed in partenza, a visto di controllo.

Detto decreto ministeriale - ed i relativi provvedimenti emanati

dalla Direzione della Casa Circondariale di Ancona - devono

ritenersi, ad avviso del ricorrente, del tutto confliggenti con il

principio sancito dal secondo comma dell'art. 15 della Costituzione,

secondo cui la limitazione della segretezza della corrispondenza può

avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le

garanzie stabilite dalla legge.

D'altra parte, osserva il Magistrato di sorveglianza di Ancona,

non è possibile sollevare questione di legittimità costituzionale

dell'art. 41-bis, secondo comma, posto che questo, nel disporre la

facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle

regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge n. 354

del 1975 che possono porsi in concreto contrasto con le esigenze di

ordine e di sicurezza, nulla prevede in ordine alla sottoposizione

della corrispondenza al visto di controllo.

Sarebbe quindi evidente come l'ampia facoltà attribuita al

Ministro di grazia e giustizia nel sospendere l'applicazione delle

regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento

penitenziario non possa estendersi sino al punto da attribuire

all'esecutivo poteri propri dell'autorità giudiziaria.

Infine, in ordine alla legittimazione a sollevare il conflitto di

attribuzione, rileva il ricorrente che per giurisprudenza costante la

competenza a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza del

detenuto appartiene al Magistrato di sorveglianza in via esclusiva e

definitiva, nel senso cioè che contro detto provvedimento non è

ammissibile né il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111

della Costituzione, né il gravame al Tribunale di Sorveglianza.

3. - Con ordinanza n. 183 del 2 aprile 1993 questa Corte ha

dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953 n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato proposto dal Magistrato di sorveglianza di Ancona. Considerato in diritto

1. - Con il ricorso indicato in epigrafe il Magistrato di

sorveglianza di Ancona ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti del Ministro di grazia e giustizia in riferimento al

decreto ministeriale 25 novembre 1992, concernente la sottoposizione

di taluni detenuti al regime previsto dall'art. 41-bis, secondo

comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), "per la dichiarazione che non spetta al Ministro di

grazia e giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,

il potere di disporre la sottoposizione della corrispondenza dei

detenuti al visto di controllo".

2. - Il magistrato ricorrente, dopo aver premesso che il decreto

in esame prevede, tra le altre disposizioni, al punto n. 4 dell'art.

1, la sottoposizione della corrispondenza epistolare e telegrafica

dei detenuti indicati nel decreto stesso al visto di controllo da

parte del direttore dell'istituto penitenziario, ha lamentato, in

sostanza, la lesione delle competenze direttamente attribuite

all'autorità giudiziaria dall'art. 15 della Costituzione in tema di

limitazione della libertà e della segretezza della corrispondenza e

di ogni altra forma di comunicazione.

3. - Con successivo decreto 15 settembre 1993 il Ministro della

giustizia ha revocato, in parte qua, il provvedimento impugnato e,

conseguentemente, l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per

la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

4. - Occorre innanzitutto affermare, in via definitiva,

l'ammissibilità del conflitto di attribuzione, che questa Corte ha

già dichiarato, in linea di prima e sommaria delibazione, con

l'ordinanza n. 183 del 2 aprile 1993.

Sotto il profilo oggettivo ricorrono certamente i requisiti

previsti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla

costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), secondo

cui i conflitti tra i poteri dello Stato devono avere ad oggetto "la

delimitazione della sfera di attribuzioni determinata fra i vari

poteri da norme costituzionali"; vengono infatti in questione le

competenze demandate dall'art. 15 della Costituzione all'autorità

giudiziaria, in raffronto a quelle spettanti al Ministro della

giustizia, ai sensi dell'art. 110 della Costituzione, in tema di

organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

A medesima conclusione deve giungersi sotto il profilo soggettivo,

poiché non v'è dubbio che l'autorità giudiziaria (e nell'ambito di

essa il Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 18 della

citata legge n. 354 del 1975, per quanto riguarda la materia in

esame) sia direttamente investita dall'art. 15 della Costituzione del

potere di limitare - per atto motivato e con le garanzie stabilite

dalla legge - la libertà e la segretezza della corrispondenza e di

ogni altra forma di comunicazione; del pari, il presente conflitto è

correttamente instaurato nei confronti del Ministro della giustizia,

quale diretto titolare, in base al ricordato art. 110 della

Costituzione, delle competenze afferenti all'organizzazione ed al

funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, ivi compresa

l'organizzazione dei servizi relativi all'esecuzione delle pene e

delle misure detentive; attribuzioni il cui esercizio è assunto, in

questo giudizio, come causa di menomazione delle competenze

attribuite al ricorrente dall'art. 15 della Costituzione.

5. - Ciò posto, con proprio decreto del 15 settembre 1993 il

Ministro della giustizia ha revocato la disposizione relativa alla

sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza dei

detenuti contenuta nel decreto impugnato e in ogni altro

provvedimento applicativo del citato art. 41-bis, secondo comma,

della legge n. 354 del 1975, riconoscendo espressamente, in ossequio

alla sentenza n. 349 del 1993 di questa Corte, che l'art. 15 della

Costituzione riserva alla sola autorità giudiziaria il potere di

sottoporre o meno detta corrispondenza a visto di controllo.

Ne deriva, pertanto, che in base al citato provvedimento di revoca

ed alle motivazioni ivi contenute è venuto meno con effetto ex tunc

l'oggetto del giudizio promosso con ricorso del Magistrato di

sorveglianza di Ancona, e che perciò, in conformità alla richiesta

dell'Avvocatura dello Stato, si deve dichiarare cessata la materia

del contendere in ordine all'impugnato decreto 25 novembre 1992 del

Ministro della giustizia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:383 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte