Sentenza n. 383/1993
Altra decisione · depositata il 28/10/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Magistrato di sorveglianza di
Ancona, iscritto al n. 17 del registro conflitti 1993, notificato il
14 maggio 1993, depositato in Cancelleria il 2 giugno successivo, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito:
a) del decreto del vice Direttore generale del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero di grazia e
giustizia emesso in data 25 novembre 1992, concernente la
sottoposizione al regime detentivo di cui all'art. 41-bis, secondo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), con il quale è stato esercitato il potere di
disporre la sottoposizione della corrispondenza dei detenuti a visto
di controllo;
b) dei relativi provvedimenti applicativi emanati il 9 dicembre
1992 dalla Direzione della Casa Circondariale di Ancona nei confronti
dei detenuti Calfapietra Natale, Soru Antonio e Adelfio Salvatore;
Visto l'atto di costituzione del Ministro di grazia e giustizia;
Udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il Giudice relatore
Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso depositato il 5 febbraio 1993 il Magistrato di
sorveglianza di Ancona ha sollevato conflitto di attribuzione fra
poteri dello Stato nei confronti del Ministro di grazia e giustizia,
in riferimento al decreto ministeriale 25 novembre 1992, per la
dichiarazione che non spetta al Ministro della giustizia -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il potere di
disporre la sottoposizione della corrispondenza dei detenuti a visto
di controllo e per il conseguente annullamento del predetto decreto,
limitatamente all'art. 1, punto n. 4, nonché dei relativi
provvedimenti applicativi, per violazione dell'art. 15, secondo
comma, della Costituzione.
2. - Espone il ricorrente che in data 25 novembre 1992 il Ministero
di grazia e giustizia ha decretato la sospensione, in attuazione
dell'art. 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354, e
successive modificazioni, dell'applicazione delle regole di
trattamento e degli istituti previsti dalla citata legge, nei
confronti dei detenuti individuati nel decreto stesso.
Detto decreto, tra le altre disposizioni, prevede, al punto n. 4
dell'articolo 1, la sottoposizione della corrispondenza epistolare e
telegrafica dei detenuti al visto di controllo da parte del Direttore
dell'Istituto penitenziario o di un suo delegato.
Successivamente, in data 9 dicembre 1992, ed in esecuzione di
quanto disposto dal decreto ministeriale, venivano emanati dalla
Direzione della Casa Circondariale di Ancona i provvedimenti con i
quali era applicato il regime di cui al citato art. 41- bis, ivi
compresa la sottoposizione della corrispondenza epistolare e
telegrafica, in arrivo ed in partenza, a visto di controllo.
Detto decreto ministeriale - ed i relativi provvedimenti emanati
dalla Direzione della Casa Circondariale di Ancona - devono
ritenersi, ad avviso del ricorrente, del tutto confliggenti con il
principio sancito dal secondo comma dell'art. 15 della Costituzione,
secondo cui la limitazione della segretezza della corrispondenza può
avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le
garanzie stabilite dalla legge.
D'altra parte, osserva il Magistrato di sorveglianza di Ancona,
non è possibile sollevare questione di legittimità costituzionale
dell'art. 41-bis, secondo comma, posto che questo, nel disporre la
facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle
regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge n. 354
del 1975 che possono porsi in concreto contrasto con le esigenze di
ordine e di sicurezza, nulla prevede in ordine alla sottoposizione
della corrispondenza al visto di controllo.
Sarebbe quindi evidente come l'ampia facoltà attribuita al
Ministro di grazia e giustizia nel sospendere l'applicazione delle
regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento
penitenziario non possa estendersi sino al punto da attribuire
all'esecutivo poteri propri dell'autorità giudiziaria.
Infine, in ordine alla legittimazione a sollevare il conflitto di
attribuzione, rileva il ricorrente che per giurisprudenza costante la
competenza a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza del
detenuto appartiene al Magistrato di sorveglianza in via esclusiva e
definitiva, nel senso cioè che contro detto provvedimento non è
ammissibile né il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111
della Costituzione, né il gravame al Tribunale di Sorveglianza.
3. - Con ordinanza n. 183 del 2 aprile 1993 questa Corte ha
dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953 n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato proposto dal Magistrato di sorveglianza di Ancona. Considerato in diritto
1. - Con il ricorso indicato in epigrafe il Magistrato di
sorveglianza di Ancona ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti del Ministro di grazia e giustizia in riferimento al
decreto ministeriale 25 novembre 1992, concernente la sottoposizione
di taluni detenuti al regime previsto dall'art. 41-bis, secondo
comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), "per la dichiarazione che non spetta al Ministro di
grazia e giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,
il potere di disporre la sottoposizione della corrispondenza dei
detenuti al visto di controllo".
2. - Il magistrato ricorrente, dopo aver premesso che il decreto
in esame prevede, tra le altre disposizioni, al punto n. 4 dell'art.
1, la sottoposizione della corrispondenza epistolare e telegrafica
dei detenuti indicati nel decreto stesso al visto di controllo da
parte del direttore dell'istituto penitenziario, ha lamentato, in
sostanza, la lesione delle competenze direttamente attribuite
all'autorità giudiziaria dall'art. 15 della Costituzione in tema di
limitazione della libertà e della segretezza della corrispondenza e
di ogni altra forma di comunicazione.
3. - Con successivo decreto 15 settembre 1993 il Ministro della
giustizia ha revocato, in parte qua, il provvedimento impugnato e,
conseguentemente, l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per
la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
4. - Occorre innanzitutto affermare, in via definitiva,
l'ammissibilità del conflitto di attribuzione, che questa Corte ha
già dichiarato, in linea di prima e sommaria delibazione, con
l'ordinanza n. 183 del 2 aprile 1993.
Sotto il profilo oggettivo ricorrono certamente i requisiti
previsti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), secondo
cui i conflitti tra i poteri dello Stato devono avere ad oggetto "la
delimitazione della sfera di attribuzioni determinata fra i vari
poteri da norme costituzionali"; vengono infatti in questione le
competenze demandate dall'art. 15 della Costituzione all'autorità
giudiziaria, in raffronto a quelle spettanti al Ministro della
giustizia, ai sensi dell'art. 110 della Costituzione, in tema di
organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
A medesima conclusione deve giungersi sotto il profilo soggettivo,
poiché non v'è dubbio che l'autorità giudiziaria (e nell'ambito di
essa il Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 18 della
citata legge n. 354 del 1975, per quanto riguarda la materia in
esame) sia direttamente investita dall'art. 15 della Costituzione del
potere di limitare - per atto motivato e con le garanzie stabilite
dalla legge - la libertà e la segretezza della corrispondenza e di
ogni altra forma di comunicazione; del pari, il presente conflitto è
correttamente instaurato nei confronti del Ministro della giustizia,
quale diretto titolare, in base al ricordato art. 110 della
Costituzione, delle competenze afferenti all'organizzazione ed al
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, ivi compresa
l'organizzazione dei servizi relativi all'esecuzione delle pene e
delle misure detentive; attribuzioni il cui esercizio è assunto, in
questo giudizio, come causa di menomazione delle competenze
attribuite al ricorrente dall'art. 15 della Costituzione.
5. - Ciò posto, con proprio decreto del 15 settembre 1993 il
Ministro della giustizia ha revocato la disposizione relativa alla
sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza dei
detenuti contenuta nel decreto impugnato e in ogni altro
provvedimento applicativo del citato art. 41-bis, secondo comma,
della legge n. 354 del 1975, riconoscendo espressamente, in ossequio
alla sentenza n. 349 del 1993 di questa Corte, che l'art. 15 della
Costituzione riserva alla sola autorità giudiziaria il potere di
sottoporre o meno detta corrispondenza a visto di controllo.
Ne deriva, pertanto, che in base al citato provvedimento di revoca
ed alle motivazioni ivi contenute è venuto meno con effetto ex tunc
l'oggetto del giudizio promosso con ricorso del Magistrato di
sorveglianza di Ancona, e che perciò, in conformità alla richiesta
dell'Avvocatura dello Stato, si deve dichiarare cessata la materia
del contendere in ordine all'impugnato decreto 25 novembre 1992 del
Ministro della giustizia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:383 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte