Corte costituzionale

Ordinanza n. 384/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/2000 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2,

della legge 26 (recte: 16) dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al

regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale,

adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in

materia fiscale e societaria), promosso con Ordinanza emessa l'8

febbraio 1999 dalla commissione tributaria provinciale di Napoli, sui

ricorsi proposti da Cerami Giovanni ed altro contro l'ufficio delle

imposte dirette di Napoli, iscritta al n. 37 del registro ordinanze

2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8,

prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Cerami Alberto nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che - in sede di impugnativa proposta da Cerami Alberto

e Cerami Giovanni avverso gli avvisi con i quali l'ufficio

distrettuale delle imposte dirette di Napoli, nel rideterminare

l'IRPEF dovuta per l'anno 1988, non aveva ammesso a detrazione il

credito d'imposta relativo agli utili percepiti dai ricorrenti quali

soci della S.p.a. Cerami - la commissione tributaria provinciale di

Napoli ha sollevato, con ordinanza dell'8 febbraio 1999, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge

26 (recte: 16) dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime

tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del

capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e

societaria), "per contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 della

Costituzione, nella parte in cui esclude la detrazione del credito

d'imposta in presenza di omessa indicazione degli utili nella

dichiarazione dei redditi";

che il giudice a quo nel premettere che l'art. 127 del

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), stabilisce

il divieto di doppia imposizione, in ciò ispirandosi ai principi

degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, osserva che detto divieto

risulta disatteso dalla norma denunciata, da reputare, perciò,

lesiva dei canoni "di uguaglianza dei cittadini di fronte alle leggi;

di concorso alle spese pubbliche in ragione della singola capacità

contributiva; di imparzialità dell'amministrazione pubblica";

che l'ordinanza rileva, altresì, che, in caso di caducazione

della disposizione, nessuna disparità di trattamento si verrebbe a

configurare tra i soci che hanno regolarmente dichiarato i redditi e

quelli inadempienti, dal momento che l'omessa dichiarazione risulta

già punita sia sotto il profilo penale che amministrativo;

che si è costituito Cerami Alberto, il quale, nell'aderire

alle argomentazioni dell'ordinanza, sostiene, in particolare, che,

nella specie, l'imposizione di un'ulteriore tassazione indiretta a

carico del socio inadempiente contrasta con gli artt. 3 e 53 della

Costituzione, non costituendo la semplice violazione di un obbligo di

legge indice di effettiva maggiore ricchezza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, all'uopo

richiamando le pronunzie già emesse in argomento da questa Corte.

Considerato che l'ordinanza ripropone una questione che ha già

formato oggetto di esame da parte di questa Corte, con le ordinanze

n. 130 e n. 940 del 1988, n. 509 del 1989 e, in riferimento ad altra

previsione normativa sostanzialmente riconducibile alla medesima

ratio anche con la sentenza n. 186 del 1982;

che, in tali precedenti occasioni, la Corte ha già

osservato, in ordine all'art. 53 della Costituzione, che la

determinazione del quantum del tributo ben può essere collegata dal

legislatore all'osservanza di specifici oneri, a patto che essi non

siano irragionevolmente gravosi per il contribuente;

che, oltre alla violazione dell'art. 53, è stata esclusa

anche quella dell'art. 3 della Costituzione, rilevandosi, al

riguardo, che tutti i soggetti tassabili si trovano in situazione

identica dinanzi alla norma censurata, mentre non può, al tempo

stesso, riconoscersi identità di situazione fra coloro che abbiano

regolarmente osservato le previste prescrizioni e coloro che le

abbiano disattese (vedi, particolarmente, sentenza n. 186 del 1982);

che il rimettente, nel denunciare nuovamente la disposizione

(ora contenuta nell'art. 14, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986),

non propone motivi nuovi o comunque tali da indurre a mutare le

precedenti pronunzie, salvo il richiamo all'art. 97 della

Costituzione, la cui evocazione appare, peraltro, del tutto

inappropriata, vertendosi in materia dalla quale, come rileva anche

l'Avvocatura dello Stato, esula ogni discrezionalità

dell'amministrazione;

che, pertanto, la questione è da reputare manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge

16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta

sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei

dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale

minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria),

disposizione ora contenuta nell'art. 14, comma 5, del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione

del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla commissione

tributaria provinciale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:384 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte