Sentenza n. 385/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/07/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7d.l. 83/1991
- art. 8d.l. 83/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del decreto legge 16
marzo 1991, n. 83, convertito nella legge 15 maggio 1991, n. 154
(recante "Modifiche al decreto legge 10 luglio 1982 n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516, in
materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per
definire le relative pendenze") promossi con n. 2 ordinanze emesse il
29 ottobre e il 5 dicembre 1991 dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Firenze nei procedimenti penali a
carico di Bianchini Marina e Calderoni Luigi ed altra iscritte ai nn.
188 e 190 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 29 ottobre 1991 e del 5 dicembre 1991 il
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze -
nel corso del procedimento penale a carico di Calderoni Luigi e
Ferrati Primetta, imputati (tra l'altro) del reato previsto dagli
artt. 110 c.p. e 2, secondo comma, decreto legge 10 luglio 1982 n.
429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516,
per omesso versamento delle ritenute operate per lavoro dipendente
negli anni 1980, 1984 e 1985 per un totale di oltre 5.000.000 - ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione incidentale di
legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 decreto legge 16 marzo
1991 n. 83, convertito nella legge 15 maggio 1991 n. 154.
Rileva il giudice rimettente che gli imputati, dichiarati falliti
con sentenza del tribunale di Firenze dell'11 novembre 1986, si
trovano nell'impossibilità economica e giuridica di regolarizzare la
loro posizione fiscale in ordine al delitto contestato con il
pagamento della somma di 1.000.000 per ciascuno dei periodi di
imposta ai quali si riferiscono i mancati versamenti delle ritenute
dovute come previsto dall'art. 8 cit. in modo da rendere operante lo
speciale regime della retroattività della norma penale più
favorevole al reo, così come previsto dal precedente art. 7, con
conseguente disparità di trattamento rispetto ad altri imputati del
medesimo reato, che invece, regolarizzando la loro posizione, vedono
applicarsi le più favorevoli nuove disposizioni in materia di reati
tributari e, in casi analoghi a quello di specie, possono beneficiare
della depenalizzazione del reato. Le norme censurate sarebbero
pertanto illegittime nella parte in cui fanno derivare conseguenze
penali solo perché l'imputato non ha effettuato il pagamento di una
somma di danaro in sanatoria senza tenere in alcun conto
dell'oggettiva impossibilità di provvedere al pagamento per
l'imputato che sia stato dichiarato fallito.
2. - Con successiva ordinanza del 5 dicembre 1991 il medesimo
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze -
nel corso del procedimento penale a carico di Bianchini Marina,
imputata del reato previsto dall'art. 2, secondo comma, decreto legge
10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1982 n. 516 e art. 8, primo e secondo comma, legge 7 gennaio
1929 n. 4, per aver omesso di versare all'erario le ritenute
effettivamente operate (quale datore di lavoro) su somme pagate (ai
suoi dipendenti) negli anni dal 1984 al 1988 - ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 Cost., analoga questione incidentale di
legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 decreto legge 16 marzo
1991 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991
n. 154.
In particolare - si osserva nella ordinanza di rimessione - ove
l'imputata, dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Firenze
del 6 aprile 1988, avesse potuto provvedere a regolarizzare la sua
posizione fiscale, il reato contestatole sarebbe stato derubricato
nella contravvenzione prevista dall'art. 2 della legge n. 516 del
1982 come modificato dall'art. 3 decreto legge n. 83 del 1991,
contravvenzione peraltro oblabile, con conseguente disparità di
trattamento rispetto agli imputati in bonis.
3. - In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del
consiglio dei ministri sostenendo la non fondatezza della questione
di costituzionalità, atteso che la condizione di fallito non può
ridondare in un privilegio, mentre è d'altra parte legittimo che in
materia di violazioni tributarie i benefici (quali amnistia, condono,
oblazione) che escludono od attenuano reati siano subordinati a
regolarizzazioni che comportano il pagamento di somme di danaro. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo
della sospetta violazione del principio di eguaglianza) - degli artt.
7 e 8 del decreto legge 16 marzo 1991 n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991 n. 154, (recante "Modifiche
al decreto legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516, in materia di
repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire
le relative pendenze") nella parte in cui non tengono conto della
oggettiva impossibilità del fallito - a differenza di qualsiasi
altro imputato del medesimo reato - di provvedere al pagamento della
somma prevista per la regolarizzazione fiscale con conseguente
impossibilità di giovarsi della retroattività della norma penale
finanziaria più favorevole.
2. - I due giudizi, in cui la medesima questione è stata
sollevata, vanno riuniti per identità di oggetto.
3. - La questione di costituzionalità è inammissibile.
Questa Corte ha già ripetutamente esaminato - in riferimento al
medesimo parametro costituzionale invocato dal giudice rimettente
(oltre che all'art. 24 Cost.) - la posizione dell'imputato che, dopo
aver commesso il fatto penalmente illecito, sia stato dichiarato
fallito e che quindi, non essendo più in bonis, non possa effettuare
pagamenti che altrimenti avrebbero un'incidenza a lui favorevole in
quanto idonei a determinare talora l'improcedibilità dell'azione
penale (come prevede l'art. 11 della legge n. 386 del 1990
nell'ipotesi del reato di emissione di assegno bancario senza
provvista), talaltra la stessa estinzione del reato (come stabilisce
l'art. 2, comma 1° bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463,
convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, in ipotesi di omesso
versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali). La
conclusione alla quale in tali fattispecie la Corte è già pervenuta
- dichiarando l'inammissibilità (con sentenze n. 32 e n. 267 del
1992) e la manifesta inammissibilità (con ordinanze n. 172 e n. 240
del 1992) di analoga questione di costituzionalità - non può che
essere confermata anche in riferimento all'ulteriore ipotesi (in
esame) in cui l'indisponibilità del patrimonio non consente al
fallito di effettuare il pagamento della somma prevista dall'art. 8
del decreto legge 16 marzo 1991 n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1991 n. 154, al fine di beneficiare della
"regolarizzazione" da tale norma contemplata (la cui natura di
speciale misura di clemenza condizionata è stata, sotto altro
profilo, affermata da questa Corte nella sentenza n. 192 del 1992) e
della conseguente applicazione retroattiva della norma penale più
favorevole in luogo del (più rigoroso) regime speciale previsto
dall'art. 20 della legge n. 4 del 1929 per le disposizioni penali
delle leggi finanziarie.
Anche nella fattispecie in esame infatti la soluzione in via
additiva, alla quale tende l'ordinanza del giudice rimettente nella
parte in cui lamenta la mancanza di un regime speciale (a carattere
derogatorio rispetto a quello ordinario) per l'imputato che sia stato
dichiarato fallito, non si presenta come l'unica costituzionalmente
obbligata, ma sarebbe soltanto una delle possibili, essendo
ipotizzabile "un intervento nella disciplina stessa della procedura
fallimentare, che, in una visione più organica, dia nuovo assetto
alle indirette conseguenze penalistiche della dichiarazione di
fallimento" (sent. n. 32/92 cit.).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del decreto legge 16
marzo 1991 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1991 n. 154, (recante "Modifiche al decreto legge 10 luglio
1982 n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982
n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e
disposizioni per definire le relative pendenze"), in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal tribunale di Firenze con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:385 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte