Sentenza n. 385/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1997 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186-quater del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 19
luglio 1996 dal giudice istruttore del Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Di Giacomantonio Dino e Universo
Assicurazioni S.p.a. ed altri, iscritta al n. 1316 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento civile, nel quale l'attore, ai sensi
dell'art. 186-quater del codice di procedura civile, aveva formulato
istanza di condanna di uno dei convenuti al risarcimento del danno,
il giudice istruttore del tribunale di Roma, con ordinanza emessa in
data 19 luglio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e
97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 186-quater del codice di procedura civile, nella parte in
cui non prevede che, in caso di rigetto dell'istanza, possa
condannarsi la parte istante al pagamento delle spese di lite e che
l'ordinanza sia suscettibile di acquistare l'efficacia della
sentenza, analogamente a quanto previsto nell'ipotesi di accoglimento
dell'istanza medesima.
Ad avviso del remittente, la norma censurata si porrebbe in
contrasto anzitutto con l'art. 3 della Costituzione, per la
ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo,
in quanto mentre colui che ha proposto domanda di condanna al
pagamento di somme di denaro o al rilascio di beni può ottenere un
provvedimento anticipatorio della condanna, che sia comprensivo della
pronuncia sulle spese di lite, chi, invece, ha resistito a tale
domanda, non può beneficiare dei medesimi effetti anticipatori di
una eventuale ordinanza di rigetto dell'istanza.
Il giudice a quo prospetta, inoltre, la violazione dell'art. 24
della Costituzione, per essere ingiustificatamente compresso il
diritto di difesa della parte contro cui è proposta l'istanza in
oggetto, che è costretta ad attendere la pronuncia della sentenza
che definisce il giudizio per ottenere la condanna dell'avversario
alle spese di lite, e ciò anche nei casi in cui il giudice, nel
rigettare l'istanza di cui all'art. 186-quater del codice di
procedura civile, abbia già compiutamente accertato l'infondatezza
dell'avversa domanda.
Infine, a parere del remittente, la norma in questione violerebbe
il principio di buon andamento dell'amministrazione, stabilito
dall'art. 97 della Costituzione, poiché la finalità perseguita dal
legislatore, consistente nell'anticipare il momento conclusivo del
processo, è di fatto pregiudicata dalla impossibilità per il
giudice, che abbia accertato l'infondatezza della domanda, di
rigettare la richiesta formulata ai sensi dell'art. 186-quater del
codice di procedura civile, con un'ordinanza che contenga la condanna
dell'istante al pagamento delle spese processuali e che sia
suscettibile di acquistare l'efficacia di sentenza. Inoltre, la norma
censurata determina una illogica duplicazione di attività
processuale e decisionale, poiché il giudice che ritenga infondata
la domanda non può definire la causa con il provvedimento in
oggetto, ma dovrà comunque rimettere la causa al collegio o, se
giudice unico, riservarla a sé per la decisione e dovrà svolgere
quindi una seconda volta quella stessa attività decisionale già
esercitata con l'esame dell'istanza formulata ai sensi dell'art.
186-quater del codice di procedura civile; e ciò, nell'attuale
situazione processuale, caratterizzata da un'abnorme pendenza di
cause e dalla conseguente difficoltà di definire sollecitamente i
processi, pone in evidenza l'irragionevolezza della norma, poiché
alla finalità perseguita dal legislatore, che è quella di
anticipare l'esito del giudizio, non è adeguato il mezzo prescelto,
in quanto esso non prevede la possibilità di concludere
anticipatamente il processo, ove la domanda risulti infondata. Considerato in diritto
1. - Il giudice istruttore del Tribunale di Roma dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 186-quater del codice di
procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice, ove
rigetti l'istanza proposta ai sensi del primo comma del citato art.
186-quater, per essere infondata o non provata la domanda, possa
condannare la parte istante al pagamento delle spese di lite e che
l'ordinanza di rigetto sia suscettibile di acquistare l'efficacia di
sentenza.
Ad avviso del giudice a quo la norma si porrebbe in contrasto: a)
con il principio di eguaglianza, determinando una ingiustificata
disparità di trattamento tra le parti del processo, in quanto, a
differenza dell'istante, la parte che ha resistito ad una domanda
rivelatasi infondata non può beneficiare degli effetti anticipatori
di una eventuale ordinanza di rigetto; b) con l'art. 24 della
Costituzione, poiché il diritto di difesa del convenuto, o comunque
di colui contro il quale è invocata l'ordinanza, è
ingiustificatamente compresso dalla impossibilità di ottenere
anticipatamente un provvedimento di condanna della controparte alle
spese di lite, anche quando si sia già accertata l'infondatezza
della domanda; c) con il principio di buon andamento
dell'amministrazione, per la inadeguatezza dello strumento
processuale prescelto dal legislatore rispetto alla finalità dal
medesimo perseguita, consistente nell'anticipare l'esito del
giudizio, la quale non può raggiungersi nell'ipotesi di infondatezza
della domanda, nonché per la illogica e artificiosa duplicazione di
attività decisionale, cui è tenuto il giudice nel riesaminare la
medesima domanda nelle diverse fasi del processo.
2.1 - La questione non è fondata.
L'art. 186-quater del codice di procedura civile ha introdotto nel
sistema processuale un istituto avente finalità anticipatoria degli
effetti della decisione, che si realizza attraverso un meccanismo
potenzialmente conclusivo del giudizio di primo grado; con il
peculiare provvedimento denominato "ordinanza successiva alla
chiusura dell'istruzione", il giudice, sulla base degli elementi
probatori acquisiti, può disporre, ad istanza di parte, il pagamento
di somme, ovvero la consegna o il rilascio di beni, provvedendo sulle
spese processuali; detta ordinanza, revocabile con la sentenza che
definisce il giudizio, oltre a costituire titolo esecutivo, è idonea
ad acquistare l'efficacia della sentenza, qualora il processo si
estingua, ovvero la parte intimata dichiari di rinunciare alla
pronuncia della sentenza.
Con l'introduzione della norma in oggetto il legislatore ha voluto
perseguire una essenziale finalità, consistente nell'anticipare i
tempi di realizzazione del petitum rispetto all'ordinario schema
processuale e nel semplificarne le modalità, in tutti quei casi in
cui la domanda abbia ad oggetto il pagamento di somme ovvero la
consegna o il rilascio di beni e il giudice ritenga raggiunta la
prova del fatto costitutivo invocato. Tale effetto si realizza
mediante l'emanazione di un provvedimento a cognizione piena, i cui
tratti peculiari sono rappresentati dall'agile forma di ordinanza,
dal contenuto decisorio ed esecutivo e dalla potenziale idoneità ad
acquistare efficacia di sentenza; ed è proprio in funzione della
detta idoneità che il provvedimento in esame contiene tutte le
statuizioni della sentenza, tra le quali segnatamente la liquidazione
delle spese, in modo tale da sostituirsi ad essa, allorché si
verifichi l'estinzione del processo o intervenga la dichiarazione di
rinuncia della parte intimata.
La parte che ha proposto domanda di condanna potrà quindi ottenere
una sollecita attribuzione del bene della vita richiesto, in attesa
della definizione del giudizio; il procedimento, fatta eccezione per
le ipotesi di estinzione e di rinuncia, non si esaurisce infatti con
l'emanazione dell'ordinanza prevista dall'art. 186-quater, ma è
destinato a concludersi con la pronuncia della sentenza, con la
quale, oltre a statuirsi in ordine ad altre possibili domande, potrà
eventualmente essere revocata l'ordinanza stessa.
L'acquisto dell'efficacia di sentenza da parte delle ordinanze
determina poi l'effetto, non unico ed esclusivo, della riduzione
della pendenza dei procedimenti, i quali vengono definiti così prima
di giungere alla fase deliberativa e senza necessità di
quest'ultima.
2.2 - La norma in esame non disciplina l'ipotesi in cui l'istanza,
per motivi processuali o di merito, non possa essere accolta; ad
avviso del giudice remittente, la mancata previsione della
possibilità che sia emanata un'ordinanza di rigetto dell'istanza di
cui all'art. 186-quater la quale provveda anche sulle spese ed abbia
anch'essa attitudine ad acquistare l'efficacia della sentenza,
darebbe luogo alla violazione dei citati principi costituzionali.
Le censure mosse dal remittente si fondano sull'osservazione che la
finalità perseguita dal legislatore è esclusivamente quella di
anticipare il momento finale del processo, onde, a parere del
medesimo giudice a quo non vi sarebbe alcun motivo ragionevole per
non prevedere l'applicabilità del descritto meccanismo processuale
nelle ipotesi di rigetto dell'istanza.
Occorre sottolineare che il legislatore, all'evidente fine di
contrastare il pregiudizio derivante alla parte vittoriosa
dall'eccessiva durata del processo, ha previsto la possibilità di
attuare anticipatamente la tutela giurisdizionale mediante
l'ordinanza in oggetto, disponendo che il processo debba concludersi
con la pronuncia della sentenza, salve le ipotesi di rinuncia e di
estinzione, nelle quali è l'ordinanza ad assumere la veste di atto
conclusivo del procedimento. La necessità che il procedimento sia
comunque definito con sentenza, secondo le ordinarie regole
processuali - rimanendo nell'ambito della mera eventualità la
conclusione di esso con ordinanza - dimostra che l'obiettivo
perseguito non è quello di anticipare il momento conclusivo del
processo, riducendone i tempi, bensì quello di consentire la
realizzazione anticipata del petitum.
È allora del tutto ragionevole la mancata previsione della
operatività del meccanismo processuale in esame nel caso di rigetto
dell'istanza, in quanto, allorché la domanda di condanna risulti
infondata o non provata, vengono meno gli stessi motivi di attuazione
anticipata della tutela giurisdizionale.
2.3 - Il procedimento delineato dall'art. 186-quater del codice di
procedura civile non confligge con i principi posti dall'art. 3
della Costituzione, come sostiene il giudice remittente, per la
mancata previsione della possibilità, per la parte che abbia
resistito ad una domanda infondata, di ottenere un provvedimento
anticipatorio di condanna alle spese, che sia suscettibile di
acquistare l'efficacia di sentenza.
Il parametro dell'eguaglianza, che non si traduce in un'astratta e
assoluta regola di omologazione di situazioni, ma comporta invece la
necessità di verificare se una diversa attribuzione di poteri e
facoltà sia assistita da una causa giustificativa, non può essere
invocato nella fattispecie, nella quale le situazioni poste a
raffronto non sono riconducibili ad una ratio comune.
La previsione relativa alla pronuncia sulle spese è strettamente
connessa, come si è già posto in evidenza, alla eventualità che,
ove il processo si estingua o la parte intimata rinunci alla
emanazione della sentenza, l'ordinanza acquisti l'efficacia della
sentenza; per tale ragione, il giudice, con la detta ordinanza, la
quale potrebbe chiudere il processo davanti a lui, deve disporre in
ordine alle spese, in forza del principio generale posto dall'art. 91
del codice di procedura civile, che è applicabile indipendentemente
dalla forma assunta dal provvedimento, quando questo definisce il
procedimento.
La pronuncia sulle spese non assume, quindi, autonoma rilevanza,
quale provvedimento anticipatorio di condanna, ma è prevista solo in
funzione dell'astratta idoneità dell'ordinanza ad acquistare
l'efficacia della sentenza.
Nella previsione dell'art. 186-quater del codice di procedura
civile, ai sensi del quale "con l'ordinanza il giudice provvede sulle
spese processuali", sono pertanto assenti, in relazione alle spese,
quelle ragioni di tutela anticipatoria, invocate dal remittente come
preteso discrimine rispetto alla posizione della parte processuale
che resiste, la quale non può ottenere, con un'ordinanza di rigetto,
la condanna dell'istante alle spese processuali.
La scelta del legislatore di riferire gli effetti anticipatori
dell'ordinanza in esame alla sola ipotesi di accoglimento della
domanda di condanna, alla quale essi sono strutturalmente collegati,
prevedendo esclusivamente in tal caso che essa debba contenere il
provvedimento di liquidazione delle spese, è perciò coerente con la
ratio della norma, stante la potenziale attitudine dell'ordinanza ad
acquistare l'efficacia della sentenza e a sostituirsi a questa.
Nessun contrasto si ravvisa poi con il principio sancito dall'art.
24 della Costituzione, in quanto, allorché si sia concluso, con il
rigetto dell'istanza, il procedimento incidentale instaurato ai sensi
dell'art. 186-quater, riprendono vigore le ordinarie regole
processuali, in forza delle quali con la sentenza che definisce il
processo il giudice dispone in ordine alle spese; non è quindi in
alcun modo ridotta, né tantomeno ostacolata la possibilità della
parte di ottenere tutela in relazione a tale domanda.
Infine, quanto all'invocato principio del buon andamento
dell'amministrazione, non può che ricordarsi che esso riguarda le
leggi inerenti all'ordinamento degli uffici giudiziari (v., tra le
altre, ordinanze nn. 189, 168 e 7 del 1997), mentre resta del tutto
estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 186-quater del codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice
istruttore del Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:385 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte