Corte costituzionale

Ordinanza n. 386/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 675 del codice

di procedura civile (Termine d'efficacia del provvedimento), promosso

con ordinanza emessa il 1° ottobre 1982 dal Tribunale di Palermo,

iscritta al n. 905 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1983;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che, nel corso del procedimento promosso da Concetta

Tuzzolino, vedova di Angelo Rizzo, deceduto senza testamento, in

proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore, contro

Pietro e Giovanni Rizzo per ottenere la condanna dei convenuti alla

restituzione di beni da essi posseduti senza titolo e di proprietà

del defunto Angelo Rizzo, il Tribunale di Palermo sospendeva di

pronunciarsi sulla convalida del sequestro giudiziario dei beni

immobili oggetto della controversia, disposto dal giudice istruttore

con provvedimento emesso fuori udienza il 7 dicembre 1981 ed eseguito

oltre il termine di trenta giorni dalla sua pronuncia, ed ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli

artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 675 c.p.c., nella parte in cui non

prevede che, in caso di sequestro emesso fuori d'udienza, il termine

di trenta giorni per la sua esecuzione, stabilito dalla stessa norma

a pena di inefficacia, decorra dalla comunicazione del provvedimento

alla parte invece che dalla pronuncia del provvedimento;

che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata interpretata

dalla giurisprudenza nel senso che il termine di trenta giorni per

l'esecuzione del sequestro decorre appunto dalla emissione del

provvedimento, anche se avvenuta fuori udienza, e non dalla sua

comunicazione alla parte interessata - potrebbe determinare, da un

lato, una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti

interessati all'esecuzione di un sequestro a seconda che il relativo

provvedimento sia pronunciato in udienza o fuori udienza e,

dall'altro lato, discriminerebbe arbitrariamente "le parti in

relazione al fatto del tutto casuale della maggiore o minore

tempestività della notifica dell'avviso di cancelleria";

Considerato che, nell'istituire un termine di efficacia di trenta

giorni del provvedimento di sequestro, alla cui scadenza cessa

l'autorizzazione ad eseguire il sequestro stesso, il legislatore ha

giustamente posto, a carico della parte interessata alla misura

cautelare, un preciso onere di diligenza strettamente connesso con la

natura di detta misura, che esige una rapida esecuzione;

che l'adempimento di tale onere di diligenza implica

preliminarmente, per un evidente nesso logico, che il sequestrante -

nella ipotesi in cui il provvedimento venga emesso fuori dell'udienza

- segua lo svolgimento della procedura da lui messa in moto e venga

così a conoscenza dell'avvenuto deposito del provvedimento

richiesto;

che la previsione di un attivo impegno della parte istante

nell'informarsi sull'esito del procedimento da essa promosso non può

certo considerarsi intrinsecamente irrazionale perché intimamente

connesso alla sua richiesta, sicché non è configurabile alcuna

violazione del diritto di difesa;

che per le suesposte ragioni la norma impugnata non è

contrastante con gli artt. 3 e 24 Cost. e la questione sollevata dal

Tribunale di Palermo va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 675 c.p.c. sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:386 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte