Sentenza n. 386/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/10/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 35/1991
citata
- art. 87legge 111/1991
- art. 88legge 111/1991
- art. 4legge 111/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35 (Norme sulla gestione
transitoria delle unità sanitarie locali), convertito in legge 4
aprile 1991, n. 111, promossi con ricorsi delle Province autonome di
Bolzano e Trento, notificati il 4 maggio 1991, depositati in
cancelleria il 10 e 13 maggio successivi ed iscritti ai nn. 21 e 22
del registro ricorsi 1991;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
di Bolzano, Valerio Onida per la Provincia di Trento e l'avv. dello
Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Provincia autonoma di Bolzano, con atto notificato il 4
maggio 1991, ha proposto ricorso in via principale, impugnando l'art.
1 del d.l. 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito nella l. 4 aprile
1991, n. 111.
Nel ricorso si espone che i commi 3, 4, 5, 7, 8 e 10 del detto
articolo 1 prevedono la disciplina di due nuovi organi delle
Uu.ss.ll.: il comitato dei garanti e l'amministratore straordinario,
destinati a sostituire gli organi attuali. La disciplina statale
regola specificamente le modalità di nomina e di elezione di tali
nuovi organi, individuandone le relative funzioni.
Secondo la Provincia, tale normativa si pone in contrasto con
l'art. 4, comma primo, n. 7; 9, comma primo, n. 10 e 16, comma primo,
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (e relative norme
di attuazione), i quali attribuiscono alla Regione potestà
legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti sanitari
ed ospedalieri e conferiscono alle province autonome una potestà
legislativa concorrente in materia d'igiene e sanità, ivi compresa
l'assistenza sanitaria e ospedaliera.
Nel ricorso si deduce, altresì, che il secondo comma del suddetto
art. 1 del d.l. n. 35 del 1991 detta una nuova normativa sui
controlli di legittimità e di merito sugli atti degli organi delle
Unità sanitarie locali, in contrasto con la previsione dell'art. 54,
comma primo, nn. 5 e 6 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, che riserva alle province ogni competenza in materia.
Si rileva, infine, che i commi settimo e ottavo dell'art. 1 del
d.l. n. 35 del 1991, prevedono l'attribuzione di poteri sostitutivi
al Commissario del governo ed al Ministro della sanità, in
violazione degli artt. 87 e 88 dello Statuto. Tali poteri, infatti,
sarebbero esercitati senza la necessaria, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri e senza l'antecedente messa in mora della
provincia, in violazione del principio di leale cooperazione.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri
chiedendo che il primo motivo del ricorso sia dichiarato
inammissibile e gli altri due infondati.
Quanto alla prima censura si deduce che la provincia non è
legittimata a ricorrere in luogo della Regione Trentino-Alto Adige
per proporre una asserita violazione dell'art. 4, primo comma, n. 7
dello Statuto, poiché esso concerne competenze regionali e non
provinciali.
Quanto al secondo motivo del ricorso, si afferma che la provincia
invoca unicamente (e genericamente) il parametro offerto dall'art.
54, nn. 5 e 6 dello Statuto, senza indicare specificamente per quali
ragioni tale parametro sarebbe violato dalla disposizione impugnata.
Sul terzo motivo d'impugnazione si osserva che i commi 7 e 8
dell'art. 1 del d.l. n. 35 del 1991 disciplinano tre distinti
procedimenti; il primo riguarda la formazione dell'elenco regionale o
provinciale degli aspiranti alla carica di amministratore
straordinario delle Uu.ss.ll. della regione o provincia; il secondo
la nomina dell'amministratore straordinario di ciascuna U.S.L.; il
terzo la revoca (e sostituzione) di detto amministratore
straordinario.
La formazione dell'elenco è compito del Presidente della Giunta
regionale o provinciale, che deve procedervi prima del 31 maggio
1991. In caso di omissione vi provvede, in via sostitutiva il
commissario del Governo.
Il procedimento di nomina dell'amministratore straordinario è
articolato in una "proposta", ad opera dei garanti, di almeno una
terna e in una "deliberazione" della Giunta anzidetta. Se la nomina
non avviene entro il 15 giugno 1991, provvede in via sostitutiva il
commissario del Governo.
Il procedimento di revoca e la conseguente sostituzione sono
articolati in una deliberazione della Giunta regionale o provinciale
e - conforme a questa - in un decreto del Presidente di essa. "In
caso di inerzia", e "previo invito ai predetti organi ad adottare le
misure indicate", provvede in via sostitutiva il Ministro della
sanità.
Nell'atto di costituzione, pur contestandosi la fondatezza del
ricorso anche per quanto attiene ai primi due procedimenti, ci si
riserva ogni deduzione al riguardo ad una successiva memoria.
Quanto al terzo procedimento, si osserva che il Ministro della
sanità è organo del Governo e il suo intervento "sostitutivo" è
emanato previo invito agli organi regionali e provinciali a
provvedere. Si contesta, comunque, che detto atto concreti
l'esercizio di una funzione di controllo sostitutivo, essendo emanato
nell'esercizio di poteri di supplenza.
3. - La provincia autonoma di Trento, a sua volta, con ricorso
notificato parimenti il 4 maggio 1991, ha promosso in via principale
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 7 e 8, del
d.l. 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito nella l. 4 aprile 1991,
n. 111.
Nel ricorso si lamenta che le due ipotesi di "sostituzione" degli
organi statali a quelli regionali, ivi previste, violino l'art. 9, n.
10, l'art. 55 e l'art. 87 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige,
ledendo l'autonomia provinciale.
Si osserva al riguardo che, secondo i principi stabiliti dalla
giurisprudenza costituzionale in materia di sostituzione di organi
statali a quelli regionali, il relativo potere deve avere una base
legale, deve essere strumentale all'adempimento di obblighi o al
perseguimento di interessi tutelati costituzionalmente come limiti
all'autonomia regionale, deve essere esercitato da un'autorità di
governo, deve essere assistito da garanzie ispirate al principio
della "leale cooperazione" e, infine, deve riguardare attività
sottoposte a termini perentori o la cui mancanza metterebbe in serio
pericolo la cura di interessi affidati alla responsabilità dello
Stato.
Con tali princi'pi, secondo la Provincia di Trento, contrasterebbe
innanzitutto il potere sostitutivo attribuito al Commissario del
governo, in quanto esso non è autorità di governo ai sensi
dell'art. 92 Cost.; il suo potere non è vincolato ad adempimenti
procedurali e, in particolare, alla messa in mora dell'organo
sostituito; l'attività regionale nei cui confronti è prevista la
sostituzione non è tale da comportare omissione suscettibile di
serio pericolo per l'esercizio di funzioni fondamentali o per il
perseguimento di interessi essenziali affidati alla responsabilità
dello Stato e tutelati a livello costituzionale.
Parimenti illegittima sarebbe la previsione secondo la quale il
Ministro della sanità è chiamato a provvedere in via sostitutiva
(previo invito agli organi regionali ad adottare le relative misure),
alla revoca e alla sostituzione degli amministratori straordinari nei
casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una
situazione di grave disavanzo o, infine, trattandosi di violazione di
legge o di principi di buon andamento e di imparzialità
dell'amministrazione.
Infatti tale potere sostitutivo si correla al mancato svolgimento
di attività discrezionali nell'an, posto che i relativi presupposti
sono indicati dalla legge in modo generico ed elastico; il relativo
potere non è esercitato da un organo di Governo; mancano adeguate
garanzie procedimentali.
4. - Si è costituito dinanzi a questa Corte il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni sollevate siano
dichiarate non fondate per le stesse ragioni indicate nell'atto di
costituzione, relativo al ricorso proposto dalla Provincia di
Bolzano.
5. - Successivamente le parti hanno depositato memorie, insistendo
nelle rispettive richieste e argomenti.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha anche dedotto che la
materia del contendere sarebbe parzialmente cessata quanto alle
questioni concernenti i poteri sostitutivi del Commissario dello
Stato rispetto alla formazione degli elenchi e alla nomina degli
amministratori straordinari nella Provincia di Trento, essendo queste
avvenute, da parte della Giunta provinciale, rispettivamente in data
30 maggio e 21 giugno 1991. Considerato in diritto
1. - La Provincia di Bolzano contesta preliminarmente la
legittimità costituzionale dei commi 3, 4, 5, 7, 8 e 10 dell'art. 1
del d.l. 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito nella l. 4 aprile
1991, n. 111: tali norme prevedono l'istituzione di nuovi organi
delle Uu.ss.ll., il comitato di garanti e l'amministratore
straordinario, destinati a sostituire uffici previsti dalla
precedente normativa. Esse dettano al riguardo una disciplina che,
secondo la provincia, è in contrasto con l'art. 4, comma primo, nn.
7 e 9, comma primo, nn. 10 e 16, comma primo, dello Statuto per il
Trentino-Alto Adige (e relative norme di attuazione). Queste norme
attribuiscono alla regione potestà legislativa esclusiva in materia
di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri e conferiscono alle
province autonome una potestà legislativa concorrente in materia
d'igiene e sanità, ivi comprese l'assistenza sanitaria e
ospedaliera.
La Provincia di Bolzano contesta, a sua volta, la legittimità
costituzionale del secondo comma dell'art. 1 del suddetto decreto-legge, in quanto pone una disciplina del controllo sugli atti degli
organi delle Uu.ss.ll., in contrasto con l'art. 54, comma primo,
dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, che riserva alle province
ogni competenza in materia. Denuncia, poi, l'illegittimità
costituzionale dei commi settimo e ottavo dell'art. 1 suddetto, prevedendo essi l'attribuzione di poteri sostitutivi al Commissario del
governo ed al ministro della sanità, in contrasto con gli artt. 87
e 88 dello Statuto. Tali poteri, infatti, sarebbero stati attribuiti
senza che fosse garantita l'osservanza del principio di leale
collaborazione tra Stato e regioni, attraverso una preventiva messa
in mora della provincia (e senza la previa deliberazione del
Consiglio dei ministri).
Questione analoga è stata sollevata pure dalla Provincia di
Trento, la quale ha dedotto che l'attività regionale, nei cui
confronti è previsto l'esercizio dei poteri sostitutivi, non è tale
che, se omessa, determinerebbe pericolo per il perseguimento di
interessi affidati alla cura dello Stato e tutelati a livello
costituzionale. Inoltre l'intervento di sostituzione del ministro
sarebbe previsto in relazione ad attività discrezionali e non
vincolate.
2. - I giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica
sentenza, essendo le questioni proposte analoghe.
3. - La prima questione è infondata.
Come questa Corte ha già statuito (sentenze nn. 107 del 1987, 274
e 610 del 1988), le norme che modificano gli assetti organizzativi
fondamentali della riforma sanitaria del 1978, hanno - al pari di
questa - carattere di norme di grande riforma, essendo dirette a
soddisfare, secondo criteri innovativi, interessi primari di rilievo
costituzionale, i quali esigono una disciplina unitaria in tutto il
territorio nazionale. Né alla detta qualificazione osta il carattere
transitorio della normativa, di cui è questione, destinata ad
operare in attesa di una più radicale e definitiva sistemazione,
dato che le riforme economico-sociali non sempre si realizzano
attraverso un unico intervento legislativo, ma spesso sono attuate
con una sequenza di interventi normativi diretti a definire anche le
esigenze sopravvenute nella materia.
Le norme contenute nei commi 3, 4, 5, 7, 8 e 10 dell'art. 1 del
d.l. n. 35 del 1991, così come modificati dalla legge di conversione
n. 111 del 1991, istituiscono e regolano l'elezione e le competenze
dei due nuovi organi delle unità sanitarie locali (il comitato dei
garanti e l'amministratore straordinario). Come tali, anch'esse hanno
natura di norme di grande riforma, connettendosi all'istituzione e
all'organizzazione di soggetti operanti nel complesso normativo
innovatore, costituito dal servizio sanitario nazionale. Cosicché la
potestà dello Stato e il suo esercizio non incontrano limiti né
nella competenza esclusiva, né in quella concorrente delle regioni e
province autonome ma operano, al contrario, come limite di esse.
Ne consegue l'infondatezza della questione proposta, senza che sia
necessario soffermarsi ad indagare sul tipo di potestà legislativa,
su cui la legislazione statale abbia inciso.
4. - Parimenti infondata è la seconda questione, con la quale si
lamenta la lesione dell'art. 54, comma primo, dello Statuto per il
Trentino-Alto Adige, per avere l'art. 1, comma secondo, del d.l. n.
35 del 1991 disposto in materia di disciplina dei controlli sugli
atti delle unità sanitarie locali.
L'art. 54, comma primo, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige
attribuisce alla giunta provinciale "la vigilanza e la tutela sulle
amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, con
"la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base
alla legge". Tale attribuzione riguarda i controlli sugli organi e
non può confliggere con la disposizione impugnata, che attiene al
controllo sugli atti delle unità sanitarie locali.
5. - Parzialmente fondate sono, invece, le questioni relative ai
commi settimo e ottavo dell'art. 1 del d.l. n. 35 del 1991, come
modificato dalla legge n. 111 del 1991, sollevate dalle Province di
Trento e Bolzano.
Al riguardo va premesso che l'avvenuta formazione degli elenchi e
la nomina dei commissari straordinari da parte della provincia di
Trento, non ha fatto cessare la materia del contendere: non può,
infatti, escludersi, per il futuro, l'eventualità d'integrazione
degli elenchi e di nuove nomine, a seguito della cessazione
dall'ufficio dei commissari straordinari già nominati, cosicché i
poteri sostitutivi, che ora si contestano, possono essere ancora
operanti.
Nel merito va osservato che il comma settimo del suddetto art. 1
stabilisce, ai fini della nomina dell'amministratore straordinario
delle unità sanitarie locali, che il Presidente della giunta
regionale o provinciale forma l'elenco degli aspiranti a tale ufficio
e nomina una commissione di esperti per la verifica dei requisiti
degli aspiranti. Di essi, entro un termine prestabilito, il comitato
dei garanti propone una terna, nell'ambito della quale la giunta
nomina l'amministratore straordinario. È previsto che, ove l'elenco
degli aspiranti non sia tempestivamente formato dall'organo
competente, "decorsi inutilmente i termini, vi provvede, nei cinque
giorni successivi, il Commissario del governo". Parimenti, in caso di
mancata nomina del commissario straordinario da parte della giunta
regionale o provinciale entro il termine stabilito, vi provvede lo
stesso Commissario del governo.
Le Province di Trento e di Bolzano lamentano che i suddetti poteri
sostituitivi siano stati affidati a tale organo.
Questa Corte ha più volte affermato (sentenze nn. 37 e 49 del
1991; n. 85 del 1990; nn. 101, 338, 460 del 1989; n. 177 del 1988)
che i poteri di controllo sostitutivo hanno carattere eccezionale e,
quando si riferiscono ad attività amministrative di competenza
regionale, possono essere devoluti dalla legge allo Stato soltanto in
relazione all'adempimento di obblighi attinenti a interessi di
rilievo costituzionale, circa i quali l'attività
dell'amministrazione regionale sia vincolata. Detti poteri, nei
confronti delle regioni e province autonome, possono essere
esercitati solo da un'autorità di governo e il loro esercizio deve
essere subordinato al rispetto di garanzie sostanziali e
procedimentali. Con sentenza n. 177 del 1988 questa Corte ha poi
affermato, in linea generale, che il commissario del governo, non è
legittimato alla titolarità di tali poteri, dato che non è
identificabile con alcuno degli organi che l'art. 92 Cost. definisce
come organo di governo. La mancanza di legittimazione è ancora più
evidente nei confronti delle Province di Trento e di Bolzano, tenuto
conto che l'art. 87 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige contiene
i poteri del Commissario del governo alla vigilanza "sull'esercizio
da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle
funzioni ad essi delegate dallo Stato", con facoltà di comunicazione
"degli eventuali rilievi al Presidente della giunta provinciale".
Ne deriva la illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi
settimo e ottavo, del d.l. n. 35 del 1991, così come convertito
nella l. n. 111 del 1991, nelle parti in cui, in tali commi, sono
attribuiti al Commissario del governo poteri di controllo sostitutivo
che eccedono la delimitazione statutaria ora detta.
6. - Infondata è, invece, la questione relativa all'attribuzione
al Ministro della sanità (art. 1 del d.l. n. 35 del 1991, comma
ottavo) di poteri sostitutivi in ordine alla revoca e alla
sostituzione dell'amministratore straordinario.
L'ultima parte dell'ottavo comma dell'art. 1 del d.l. n. 35 del
1991 (come modificato dalla legge di conversione) nei casi in cui
ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave
disavanzo, ovvero in caso di violazione di leggi o di principi di
buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione, dispone che il
Presidente della giunta della regione o della provincia autonoma, su
conforme delibera della rispettiva giunta, provvede alla revoca ed
alla conseguente sostituzione dell'amministratore straordinario. In
caso d'inerzia da parte della regione o delle province autonome,
previo invito ai predetti organi ad adottare le misure suddette,
"provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità".
Secondo quanto questa Corte ha avuto modo più volte di affermare
a proposito di analoghe potestà conferite a ministri (sentenze n. 37
del 1991, nn. 101 e 338 del 1989), si tratta di un potere
surrogatorio attribuito dalla legge ad un organo di governo, in
relazione ad interessi di rilievo costituzionale; esso riguarda
attività, il cui mancato tempestivo esercizio compromette tali
qualificati interessi. È inoltre espressamente previsto che
l'esercizio del potere sostitutivo sia preceduto dall'invito agli
organi regionali e provinciali a procedere agli adempimenti in
questione, i quali, in presenza dei presupposti di legge, non sono
discrezionali ma vincolati. Si tratta, dunque, di un'attività
dovuta, la cui omissione concreta gli elementi che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, legittimano l'esercizio del potere
sostitutivo.
7. - È del pari infondata la censura finale, inerente alle
modalità di attuazione del potere sostitutivo. La censura si basa
sul rilievo che non è previsto che l'esercizio del potere sia
preceduto dalla deliberazione del Consiglio dei ministri.
È da osservare, innanzitutto, che non si rinviene nella l. n. 400
del 1988 - alla quale è stato fatto specifico riferimento - una
norma che prescriva nei casi, come quello di specie, l'anzidetta
deliberazione. È prevista, invece, nell'art. 2, n. 3, lett. f) della
legge stessa la deliberazione del Consiglio dei ministri per le
proposte di sostituzione delle amministrazioni regionali inadempienti
"in caso di persistente inattività degli organi nell'esercizio delle
funzioni delegate". Si tratta di situazione del tutto differenziata
da quella che interessa, sia per l'oggetto che per la specificità e
la qualità della normativa. L'art. 2, n. 3, lett. f) si riferisce a
potestà sostitutiva di carattere generale, a seguito
dell'inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni
delegate, con conseguente "ritorno" all'organo dello Stato titolare
della potestà. Nel caso, di cui è ricorso, si tratta, invece, di
potestà sostitutiva del Ministro per la sanità - art. 1, spec. nn.
7 e 8, l. n. 35 del 1991 -, nell'adozione dei provvedimenti di
"nomina-revoca" e "conseguente sostituzione" del commissario, in caso
di inerzia delle regioni o delle province autonome.
Si tratta di una fattispecie sostitutiva del tutto particolare,
correlata ad azioni da svolgere entro termini prefissati o "previo
invito" a compierle, aventi la finalità di realizzare norme di
grande riforma. L'inerzia degli organi regionali o provinciali incide
sull'attuazione della nuova normativa posta dalla l. n. 35 cit., che
è intesa a soddisfare esigenze unitarie. La previsione
dell'intervento sostitutivo del Ministro per la sanità appare non
irrazionale, ponendosi esso come l'organo governativo, specifico, cui
compete la proposta, l'avvio e la responsabilità attuativa della
riforma.
In questo quadro di adempimenti devoluti in via primaria alla
regione e alle province autonome non si profilano (considerati anche
il meccanismo tecnico e l'esigenza amministrativa e finanziaria, cui
gli adempimenti stessi sono diretti) margini per l'intervento del
Consiglio dei ministri, oltre tutto non previsto né dalla l. n. 400
del 1988 né, nella specifica materia, dalla l. n. 35 del 1991.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi
settimo e ottavo, del decreto- legge 6 febbraio 1991, n. 35 (Norme
sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali), come
convertito nella l. 4 aprile 1991, n. 111, nelle parti in cui
attribuiscono al Commissario del governo i poteri sostitutivi, ivi
previsti;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma ottavo, ultimo periodo, del decreto-legge 6
febbraio 1991, n. 35, come convertito dalla l. 4 aprile 1991, n. 111,
sollevate con il ricorso indicato in epigrafe dalle Province di
Trento e Bolzano in riferimento agli artt. 87 e 88 dello Statuto per
il Trentino-Alto Adige;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo ottavo e
decimo del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito
nella l. 4 aprile 1991, n. 111, sollevate con il ricorso indicato in
epigrafe dalla Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 4,
comma primo, n. 7; 9, comma primo, n. 10; 16, comma primo; 54, comma
primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 9 ottobre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il relatore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:386 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte