Sentenza n. 386/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 86/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis
del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di
occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il
potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale), convertito nella legge 20 maggio 1988, n.
160, promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1996 dal pretore di
Torino sul ricorso proposto da Gallian Claudio ed altri contro
l'INPDAI, iscritta al n. 1296 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di costituzione di Gallian Claudio ed altri e
dell'INPDAI nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Uditi l'avv.to Filippo Satta per Gallian Claudio ed altri e
l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti, dirigenti
d'azienda in pensione, avevano chiesto l'adeguamento delle pensioni
in godimento, erogate dall'INPDAI, il pretore di Torino, con
ordinanza emessa il 7 ottobre 1996, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis del d.-l. 21 marzo 1988, n.
86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di
mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema
informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale),
convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160,
nella parte in cui, ai fini del calcolo della pensione erogata
dall'INPDAI, limita il raddoppio dei massimali annui del quinquennio
1983-1987 esclusivamente a coloro che sono stati collocati in
pensione a partire dal 1 gennaio 1988.
Premette il giudice a quo che, in un precedente giudizio, i tre
odierni attori, collocati in pensione anteriormente al 31 dicembre
1987, avevano, unitamente ad altri, proposto analoga domanda. Essi,
infatti, avevano richiesto l'applicazione del più vantaggioso
criterio di calcolo della pensione stabilito dall'art. 3, comma 2-bis
del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella
legge 20 maggio 1988, n. 160, secondo il quale, ai fini di detto
calcolo, per le pensioni liquidate dall'INPDAI "con decorrenza a
partire dal 1 giugno 1988" le retribuzioni annue relative al
quinquennio precedente sono prese in considerazione entro il limite
pari al doppio dei massimali annui in vigore nel quinquennio
suddetto. Con ordinanza emessa il 12 maggio 1992, che integralmente
riporta, lo stesso pretore aveva sollevato la medesima questione. In
tale occasione egli aveva respinto la domanda dei ricorrenti
collocati in pensione prima del quinquennio anteriore al 1 gennaio
1988, anche in ossequio alla giurisprudenza costituzionale in tema di
"tetti" pensionistici e di scelte legislative circa le demarcazioni
temporali delle prestazioni previdenziali.
La questione allora sollevata concerneva dunque tre dirigenti,
andati in pensione prima del 1 gennaio 1988 ma nel corso di quei
cinque anni, cioè proprio in quel quinquennio che gli altri
dirigenti, collocati viceversa in pensione successivamente a tale
data, si erano visti raddoppiare quanto a computabilità dei
massimali ai fini del calcolo pensionistico.
In tale differenziazione il pretore ravvisava irragionevolezza e
violazione dell'art. 3 sotto il profilo della disparità di
trattamento, osservando in proposito come coloro che fossero andati
in pensione dopo il 31 dicembre 1987 beneficiassero di un calcolo
della pensione basato sul raddoppio del tetto retributivo del
precedente quinquennio, mentre chi fosse andato in pensione prima
della data indicata percepiva una pensione commisurata al previgente
massimale e, malgrado le successive perequazioni, era ben lontano dal
potersi giovare del sostanziale raddoppio della base contributiva di
riferimento. In sostanza le contribuzioni afferenti al quinquennio
1983-1987, a parità di tetto retributivo e di versamenti
previdenziali, finivano per incidere in misura diversa a seconda che
l'interessato fosse andato in pensione prima o dopo la data indicata.
Il pretore rimettente dubitava della ragionevolezza della scelta
legislativa, richiamando alcune decisioni della Corte ed
esemplificando altresì la prospettata disparità attraverso
l'ipotesi di due dirigenti collocati in pensione, rispettivamente, il
1 gennaio 1987 ed il 1 gennaio 1988. In tal caso i tre anni
contributivi comuni e per i quali i versamenti sono stati identici,
venivano a "pesare" in maniera ben diversa nel calcolo della pensione
e precisamente per il doppio soltanto nel secondo caso: ciò
esclusivamente in ragione della data del pensionamento. Chiedeva
quindi una pronuncia caducatoria dell'inciso - contenuto nella norma
censurata - che recita: "con decorrenza a partire dal 1 gennaio
1988"; in tal modo tutti coloro che fossero andati in pensione nel
quinquennio avrebbero goduto per gli anni utili, del raddoppio
disposto dalla norma.
Prosegue l'attuale rimettente rilevando come la Corte, con sentenza
n. 57 del 1993, nel dichiarare la questione inammissibile, avesse
peraltro affermato che competeva al legislatore un intervento di
razionalizzazione complessiva, volto a ripristinare la legittimità
costituzionale del tessuto normativo, intervento che non appariva
ulteriormente dilazionabile: la questione non avrebbe infatti potuto
non essere riconsiderata, anche sotto profili diversi, ove non si
fosse provveduto ad armonizzare e non già a segmentare nel tempo la
linea diagrammatica che segnava l'andamento dei trattamenti
pensionistici in argomento.
Conclude quindi il giudice a quo che, a causa dell'inerzia del
legislatore al riguardo, egli non può sottrarsi "all'onere di
prospettare nuovamente la stessa questione".
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato che, riservandosi
di dedurre ulteriormente, ha concluso per la declaratoria
d'inammissibilità o, in subordine, di non fondatezza.
3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti i
ricorrenti, riportandosi ampiamente alle motivazioni della sentenza
n. 57 del 1993 e citando peraltro anche le sentenze n. 1 del 1993
(come esempio di eliminazione di una irragionevole discriminazione
all'interno della stessa categoria) e n. 243 dello stesso anno che,
nel riconoscere la computabilità dell'indennità integrativa
speciale della buonuscita, ha escluso di poter proseguire sulla
strada delle declaratorie d'inammissibilità rivolgendo moniti al
legislatore nella perdurante inerzia di quest'ultimo. Hanno concluso
i ricorrenti per la declaratoria di illegittimità costituzionale,
osservando come i provvedimenti di perequazione - tutti precedenti
alla sentenza n. 57 del 1993 - abbiano avuto una portata assai
limitata.
Con ulteriore memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, essi
hanno sottolineato che i suddetti interventi perequativi erano tutti
presenti alla Corte nella sentenza n. 57 del 1993, sì ché
l'adeguatezza degli stessi avrebbe concorso nell'affermare
l'illegittimità del sistema normativo, là dove per il citato
quinquennio accorda il raddoppio dei massimali ai soli dirigenti
collocati in pensione a partire dal 1 gennaio 1988. L'illegittimità
si sostanzierebbe poi - secondo la difesa - interamente nella norma
impugnata, del cui precetto il d.m. 25 luglio 1988, n. 422, sarebbe
pedissequamente attuativo, avendone solo dettato le modalità
applicative. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 2-bis del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, nella parte in
cui prevede che soltanto per i dirigenti collocati in quiescenza dal
1 gennaio 1988 la pensione si calcoli raddoppiando i massimali
contributivi del precedente quinquennio. Il giudice a quo ripropone
la medesima questione già dichiarata inammissibile da questa Corte
con la sentenza n. 57 del 1993, reiterando la stessa censura, sempre
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per l'asserita
irragionevolezza intrinseca della norma e la disparità di
trattamento che essa avrebbe determinato rispetto ai dirigenti
collocati in pensione nel quinquennio antecedente alla data predetta,
i quali, a parità di contribuzione, si sono visti calcolare la
pensione entro il limite dei massimali allora vigenti. A parere del
rimettente, il tempo ormai trascorso dalla succitata decisione, senza
che il legislatore abbia proceduto all'intervento correttivo allora
apparso alla Corte non ulteriormente dilazionabile, giustificherebbe
un nuovo scrutinio di costituzionalità.
2. - La questione è inammissibile.
2.1. - Il thema decidendum proposto dal pretore di Torino - che
motiva l'ordinanza di rimessione riportando letteralmente il testo
del proprio precedente atto di promovimento - è identico a quello
oggetto della sentenza n. 57 del 1993, con cui la questione è stata
dichiarata inammissibile per molteplici ragioni, nessuna delle quali
è venuta meno.
Vero è che nella motivazione di quella sentenza, la Corte ritenne
di dover segnalare l'esigenza di un'armonizzazione della linea
d'andamento dei trattamenti pensionistici in esame, da attuarsi
attraverso un intervento di razionalizzazione complessiva di
competenza del legislatore. Ma ciò essa fece in connessione diretta
col duplice rilievo: 1) che l'illegittimità costituzionale, così
come prospettata, sembrava "sostanziarsi nella concessione stessa del
beneficio, o meglio nella previsione regolamentare che ne ha
determinato le modalità, più che nella mancata estensione del
medesimo"; 2) che il "raddoppio dei massimali senza un correlativo
recupero delle perequazioni medio tempore intervenute ed in assenza
di un'equa regola di contribuzione (conseguente alla richiesta
pronuncia d'incostituzionalità), determinerebbe un assetto
incoerente del sistema".
Ragioni, codeste, concorrenti con le altre poste in luce nella
stessa motivazione, onde pervenire alla declaratoria
d'inammissibilità; e che permangono immutate, stante la surrilevata
identicità dell'odierna prospettazione, anche con riguardo all'unico
parametro evocato, rispetto alla precedente.
2.2. - A quanto sopra va aggiunto che, durante il tempo da allora
trascorso, s'è venuto evolvendo tutto il quadro del sistema di
previdenza, il quale appare ora caratterizzato dal definitivo
affermarsi di uno stretto rapporto fra contribuzione e prestazione
come principio generale del sistema stesso.
Nel disegno globale di quest'ultimo - già in corso di attuazione
attraverso il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, emanato a
seguito della delega contenuta nell'art. 2, comma 22, della legge 8
agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare) - l'opera del legislatore non può ormai che
articolarsi, fuori dai vecchi schemi del peculiare regime riguardante
i dirigenti d'azienda dell'INPDAI, secondo le nuove coordinate di
omogeneizzazione dei trattamenti, le quali vieppiù accentuano la
complessità delle possibili soluzioni del problema qui in esame. Per
cui è da ritenersi, da una parte, che la pronuncia additiva
riprospettata dal giudice a quo condurrebbe ad un risultato ancor
più incoerente che nel 1993 e, dall'altra, che non è consentito
impostare ora la questione di costituzionalità negli stessi termini,
alla stregua dei quali questa Corte auspicò allora un intervento del
legislatore vòlto alla razionalizzazione della normativa in esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 2-bis del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in
materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del
lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informativo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in materia
previdenziale, d'occupazione giovanile e di mercato del lavoro,
nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:386 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte