Sentenza n. 386/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/10/1999 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 41 del
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni), promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1998 dalla
Commissione tributaria provinciale di Torino sul ricorso proposto da
Bianchi Fausto contro l'Ufficio del registro di Torino, iscritta al
n. 647 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno
1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice
relatore Annibale Marini.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di impugnazione di un avviso di
liquidazione dell'imposta di successione promosso dal terzo
acquirente di un immobile facente parte dell'asse ereditario, la
Commissione tributaria provinciale di Torino, con ordinanza del 2
aprile 1998, ha sollevato, in riferimento agli articoli 24, 113 e 53
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
articoli 34 e 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni).
Premette il giudice rimettente che la disciplina legislativa in
materia, mentre accorderebbe al fisco privilegio sull'immobile caduto
in successione per il pagamento della relativa imposta, precluderebbe
al terzo acquirente di tale bene la possibilità di contestare,
nell'inerzia del successore mortis causa, la pretesa dell'ufficio
impositore in ordine all'entità del maggior valore accertato.
Diversamente da quanto disposto per l'INVIM, il suddetto acquirente
non solo non sarebbe posto in condizione di venire a conoscenza
dell'accertamento di maggiore valore, ma "anche se a conoscenza di
tale accertamento, non avrebbe alcuna legittimazione a interloquire
in merito alla determinazione da parte dell'ufficio del maggiore
valore" essendo tale legittimazione attribuita in via esclusiva
all'erede.
Il dubbio di costituzionalità riguarderebbe, pertanto, ad avviso
del rimettente, non già la previsione del privilegio immobiliare a
garanzia dell'obbligazione tributaria, ma la disciplina
dell'accertamento di maggior valore che non accorderebbe al terzo
acquirente del bene successorio alcuna possibilità di intervento in
giudizio e che potrebbe essere agevolmente modificata in via
additiva, ponendo a carico dell'ufficio impositore l'obbligo di
notificare l'atto di accertamento al terzo e riconoscendo a
quest'ultimo la legittimazione ad impugnare l'atto medesimo.
La rilevanza della questione sollevata sarebbe, infine, resa palese
dagli stessi termini del giudizio a quo che, come si è detto,
riguarda l'impugnazione da parte del terzo acquirente del bene caduto
in successione dell'accertamento relativo all'imposta complementare
di successione.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria
di manifesta infondatezza della questione.
Rileva, in particolare, l'interveniente come il richiamo all'INVIM,
contenuto nell'ordinanza di rimessione, sia del tutto fuorviante in
considerazione della essenziale diversità della posizione del terzo
acquirente rispetto all'imposta di successione e rispetto all'INVIM.
Riguardo a quest'ultima, infatti, la possibilità del terzo
acquirente di contestare l'accertamento di maggior valore deriverebbe
dal fatto che egli, pur non essendo soggetto passivo dell'imposta, è
parte del negozio giuridico fonte dell'obbligazione tributaria.
Nella disciplina dell'imposta di successione, invece, l'acquirente
del bene ricompreso nell'asse ereditario sarebbe del tutto estraneo
al presupposto impositivo del tributo (trasferimento del bene per
successione mortis causa) e, pertanto, non solo non avrebbe titolo
per venire a conoscenza dell'accertamento di maggior valore
dell'ufficio, ma nemmeno sarebbe legittimato a contestare, in caso di
inerzia dell'erede, tale accertamento.
Inoltre, sempre ad avviso dell'Avvocatura, occorrerebbe considerare
che l'amministrazione finanziaria richiede di regola il pagamento del
proprio credito in primo luogo all'erede, quale soggetto passivo del
tributo, e solo nell'ipotesi di insolvenza di quest'ultimo escute il
terzo proprietario dell'immobile. Ferma restando, in ogni caso, la
possibilità del terzo escusso di rivalersi sul debitore d'imposta.
Rileva, infine, l'Avvocatura che, attesa la normativa in materia,
l'acquisto di un bene ereditario sarebbe "a rischio" ed imporrebbe
l'adozione di particolari cautele. In particolare, l'acquirente,
prima della stipula dell'atto di compravendita, dovrebbe farsi carico
di richiedere una certificazione dell'avvenuta definizione di ogni
pendenza tributaria, pretendendo, in caso contrario, il deposito da
parte del venditore, solitamente presso il notaio rogante, di una
somma di denaro a garanzia di una eventuale imposizione di maggior
valore.
Ciò che farebbe venir meno o, comunque, attenuerebbe il rischio di
un pregiudizio collegato al pagamento dell'imposta. Considerato in diritto
1. - La Commissione tributaria provinciale di Torino dubita, in
riferimento agli artt. 24, 53 e 113 della Costituzione, della
legittimità costituzionale degli artt. 34 e 41 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni), in quanto non consentirebbero al terzo acquirente di un
bene immobile ereditario, gravato da privilegio speciale a garanzia
del pagamento dell'imposta di successione e delle sanzioni
amministrative, di contestare in sede giudiziale, supplendo
all'inerzia del successore mortis causa la maggior imposta (imposta
complementare) liquidata dall'amministrazione in sede di rettifica
della dichiarazione del contribuente.
2. - La questione non è fondata nei sensi di seguito precisati.
Il dubbio di costituzionalità sollevato dalla Commissione
rimettente riguarda, come dalla stessa specificato, non già la
"previsione del privilegio immobiliare posto a presidio
dell'obbligazione tributaria" ma, esclusivamente, la disciplina
dell'accertamento di maggior valore dell'imposta di successione che,
nella inerzia del successore mortis causa non riconoscerebbe alcuna
possibilità di tutela giudiziale al terzo acquirente del bene caduto
in successione (art. 34 e seguenti del decreto legislativo n. 346 del
1990).
Il giudice a quo mostra, in tal modo, di aderire, pur affermandone
la incostituzionalità, a quell'indirizzo giurisprudenziale secondo
il quale il terzo acquirente del bene oggetto del privilegio
immobiliare sarebbe privo della legittimazione a contestare
l'accertamento di maggior valore operato dall'ufficio, assumendo
soltanto la veste di soggetto passivo della (eventuale) procedura
esecutiva.
Una interpretazione siffatta non è, tuttavia, la sola consentita
dal testo e dalla ratio delle disposizioni impugnate le quali, come
si vedrà, possono essere intese in un senso che consenta di superare
il denunciato contrasto con la Costituzione in relazione a tutti i
parametri evocati dal rimettente. Ed è costante nella giurisprudenza
di questa Corte l'enunciazione del principio che nel concorso tra
più possibili interpretazioni occorre preferire quella che eviti di
attribuire alla norma un significato incostituzionale (ex plurimis,
sentenze n. 66 del 1999, nn. 453 e 452 del 1998, n. 356 del 1996).
3. - Una precisazione appare, anzitutto, necessaria ed è quella
riguardante la c.d. estraneità del terzo acquirente al rapporto
tributario.
Estraneità che deve correttamente intendersi nel senso che tale
terzo non diventa, per il fatto dell'acquisto, soggetto passivo
dell'obbligazione tributaria, pur rispondendo, per effetto del
privilegio, con il bene acquistato e nei limiti del valore di tale
bene, del pagamento dell'imposta di successione. La funzione di
garanzia del credito tributario che il privilegio viene, pertanto, ad
assolvere vale, poi, a spiegare come la giurisprudenza, al di là
della ritenuta estraneità del terzo acquirente al rapporto d'imposta
e della pacifica insussistenza di un obbligo di notificare anche a
lui l'accertamento, abbia correttamente equiparato la sua posizione a
quella del terzo proprietario di immobile gravato da ipoteca. Ciò
che non può, logicamente, non riflettersi sul piano della disciplina
applicabile che, nei limiti della compatibilità, deve essere la
stessa per entrambe le figure.
Sotto tale aspetto, viene in considerazione, ai fini della presente
questione, la norma di cui all'art. 2859 cod. civ. che, com'è noto,
riconosce al terzo, il quale abbia trascritto il proprio titolo
d'acquisto anteriormente alla proposizione della domanda di condanna
nei confronti del debitore, e non abbia poi preso parte al relativo
giudizio, la possibilità di opporre al creditore procedente anche in
sede di espropriazione qualsiasi eccezione non opposta dal debitore e
quelle che spetterebbero a questo dopo la condanna.
Si tratta di una disposizione che, accordando una autonoma
legittimazione processuale al terzo acquirente del bene ipotecato, è
diretta ad evitare che il giudizio relativo all'obbligazione
garantita possa comportare, a causa della negligenza o della malafede
del debitore, effetti pregiudizievoli per il terzo al quale, in
quanto avente causa del debitore, tali effetti sarebbero, in via di
principio, senz'altro opponibili (art. 2909 cod. civ.).
E, per quanto detto, una tutela siffatta non può non estendersi al
terzo acquirente del bene oggetto del privilegio immobiliare,
limitatamente all'ipotesi in cui l'accertamento di maggior valore -
in analogia a quanto disposto per la domanda giudiziale dall'art.
2859 cod. civ. - sia successivo alla trascrizione del titolo di
acquisto
del bene.
La disciplina censurata deve, dunque, essere interpretata nel senso
che il terzo acquirente del bene oggetto del privilegio immobiliare,
nell'ipotesi in cui l'accertamento di maggior valore dell'imposta di
successione sia successivo alla trascrizione del titolo d'acquisto
del bene, mentre può intervenire volontariamente o su istanza di
parte nel giudizio promosso avverso l'accertamento dal debitore
d'imposta, resta, comunque, legittimato ad opporre in sede di
espropriazione - nel caso in cui non abbia partecipato al giudizio -
le eccezioni non sollevate dal successore mortis causa, supplendo, in
tal modo, all'inerzia di quest'ultimo.
Resta, così, superata la censura di incostituzionalità in
riferimento a tutti i parametri evocati dalla Commissione rimettente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 41 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni) sollevata, in riferimento agli artt. 24, 53 e 113 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:386 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte