Corte costituzionale

Ordinanza n. 387/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 709 del codice

di procedura civile (Separazione personale dei coniugi notificazione

della fissazione dell'udienza), promosso con ordinanza emessa il 30

luglio 1983 dal Tribunale di Lecce, iscritta al n. 765 del registro

ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 luglio 1983, nel corso del

procedimento civile per separazione personale promosso da Guido

Stapane nei confronti della coniuge Teresa Coluccia, il Tribunale di

Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

709 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 24, comma 2, della

Costituzione;

che ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, nella parte

in cui non prevede che l'ordinanza presidenziale di fissazione

dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice

istruttore debba essere notificata, oltre che al convenuto non

comparso, anche al convenuto che, pur comparso personalmente, non

abbia potuto avere conoscenza diretta dell'ordinanza medesima perché

pronunciata fuori udienza, sarebbe in contrasto con il parametro

costituzionale invocato in quanto tale mancata previsione

precluderebbe la retta instaurazione del contraddittorio;

che nel giudizio dinanzi alla Corte nessuna parte si è

costituita mentre ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine,

l'infondatezza della questione;

Considerato che, com'è stato affermato da questa Corte nelle sue

precedenti sentenze n. 151 e 201 del 1971, la fase presidenziale del

procedimento per separazione personale fra coniugi ha natura

contenziosa;

che perciò la conseguente esigenza dell'instaurazione del

contraddittorio ben può essere soddisfatta, data la specialità di

tale fase, anche con la semplice presenza personale delle parti, del

resto prevista espressamente dall'art. 707 cod. proc. civ.;

che, una volta soddisfatta in tal modo la detta esigenza, il

convenuto, ancorché non comparso, ben può acquisire conoscenza

dell'ordinanza di cui all'art. 709 cod. proc. civ. adoperando la

normale diligenza della parte che attende un provvedimento del

giudice in un giudizio a cui ha già partecipato personalmente (cfr.

sent. n. 189 del 1988);

che, pertanto, la questione prospettata appare manifestamente

infondata in quanto l'attuale sistema offre le garanzie sufficienti

per assicurare nel procedimento di separazione personale fra coniugi

la reale instaurazione del contraddittorio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 709 cod. proc. civ. sollevata, in

riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., dal Tribunale di Lecce

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:387 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte