Sentenza n. 387/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/10/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del disegno
di legge n. 943 approvato il 16 aprile 1991 dall'Assemblea regionale
siciliana, avente per oggetto: "Integrazione dell'art. 14 della legge
regionale 12 agosto 1980, n. 87, concernente i comitati di gestione
delle Uu.ss.ll.", promosso con ricorso del Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana notificato il 24 aprile 1991, depositato in
cancelleria il 30 aprile successivo ed iscritto al n. 19 del registro
ricorsi 1991;
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente, e
l'avvocato Francesco Castaldi per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato al Presidente della Regione siciliana
il 24 aprile 1991, il Commissario dello Stato presso tale regione
espone che l'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 16
aprile 1991 ha approvato un disegno di legge dal titolo "Integrazione
dell'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, concernente
i comitati di gestione delle Uu.ss.ll.". L'art. 1 di tale disegno di
legge prevede che all'art. 14 della l. n. 87 del 1980 sia aggiunto il
seguente comma: "Ove risulti impossibile procedere alla surrogazione
di uno o più componenti del comitato di gestione, si verifica
decadenza dell'organo solo nel caso in cui vengano a mancare per tale
causa la metà più uno dei componenti assegnati".
Secondo il ricorrente questa disposizione, emanata in una materia
in cui la Regione siciliana ha potestà legislativa concorrente, ai
sensi dell'art. 17, lett. c), dello Statuto regionale, violerebbe il
principio della legislazione dello Stato espresso dalla l. n. 4 del
1986 la quale determina "tassativamente la composizione numerica dei
comitati di gestione delle Uu.ss.ll." fissandola nel numero di cinque
o sette membri elettivi. La legislazione statale e regionale
prevedono, infatti, che in caso di dimissioni, decadenza o morte di
uno dei componenti del comitato, egli è sostituito dal primo dei non
eletti della sua stessa lista. Nel caso in cui ciò non sia
possibile, in base ad un principio in tema di funzionamento degli
organi collegiali, il comitato continuerebbe a funzionare, purché
non venga meno più della metà dei suoi membri.
Secondo il Commissario dello Stato la disposizione impugnata non
avrebbe lo scopo di recepire tale principio, ma quello di conferire
legittimità ai comitati di gestione, in una composizione difforme da
quella prevista dalla legge statale, "superando il ricorso alle
fisiologiche procedure d'intervento surrogatorio e di controllo
sostitutivo". Ne deriverebbe la violazione dei limiti posti alla
legislazione concorrente regionale, nonché la violazione dell'art.
97 Cost., venendo la disposizione impugnata a legittimare
comportamenti anomali degli organi di controllo sui comitati di
gestione.
Il Commissario dello Stato deduce, inoltre, che essendo stato
emanato il d.l. 6 febbraio 1991, n. 35, conv. nella l. 4 aprile 1991,
n. 111 - il quale ha soppresso i comitati di gestione - si pone anche
un problema di compatibilità della normativa regionale impugnata con
la suddetta nuova normativa statale.
2. - Dinanzi a questa Corte si è costituita la Regione siciliana,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Essa ha dedotto
che - contrariamente a quanto asserito dal ricorrente - la
disposizione impugnata non attiene alla costituzione dei comitati di
gestione (alterando quella prevista dalla legislazione statale) ma al
loro funzionamento, poiché intende soltanto consentire ai comitati
la prosecuzione del loro funzionamento, anche se vengano a mancare e
non siano sostituibili alcuni componenti, purché non si superi il
limite della metà più uno di essi.
Nell'atto di costituzione si sottolinea che la disposizione
impugnata è stata predisposta in quanto, secondo un parere del
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, per i
comitati di gestione vige la regola, implicitamente contenuta
nell'art. 8 della l. reg. n. 20 del 1986, secondo la quale essi
debbono essere rinnovati integralmente allorché sia venuta meno la
possibilità di sostituzione anche di un solo componente. Il
legislatore regionale è intervenuto, pertanto, per impedire il
verificarsi di vuoti amministrativi e garantire il buon andamento
dell'amministrazione sanitaria, con una disposizione che riproduce un
principio generale in materia di funzionamento degli organi
collegiali.
La regione sostiene, inoltre, che in materia di funzionamento
degli organi delle Uu.ss.ll., essa ha potestà legislativa esclusiva,
ai sensi degli artt. 14, lett. o) e 15, terzo comma, dello Statuto.
Quanto al sopravvenire del d.l. n. 35 del 1991, la Regione
siciliana osserva che esso non ha soppresso i comitati di gestione
con effetto immediato, ma ha statuito che essi continuino ad operare
sino alla nomina dell'amministratore straordinario, previsto dal d.l.
medesimo. La disposizione impugnata, avendo lo scopo di garantire la
funzionalità dei comitati fino a tale nomina, non sarebbe pertanto
incompatibile con le disposizioni del suddetto decreto-legge. Considerato in diritto
1. - Il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana ha
dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del disegno di
legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 16 aprile 1991
concernente l'integrazione dell'art. 14 della legge reg. 12 agosto
1980, n. 87, relativo ai comitati di gestione delle unità sanitarie
locali. La norma in questione dispone che "ove risulti impossibile
procedere alla surrogazione di uno o più componenti del comitato di
gestione delle unità sanitarie locali, si verifica la decadenza
dell'organo solo nel caso in cui vengano a mancare la metà più uno
dei componenti". Tale disposizione, secondo il Commissario dello
Stato, violerebbe il principio della legislazione statale espresso
dalla l. 15 gennaio 1986, n. 4, che determina tassativamente il
numero dei componenti dei comitati di gestione, stabilendo che
debbano essere cinque o sette; si superano così i limiti segnati
alla legislazione concorrente della Regione siciliana nella materia,
ai sensi dell'art. 17, lett. c) dello Statuto.
La norma impugnata inoltre, violerebbe l'art. 97 Cost.,
contraddicendo il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione. Infine, sarebbe incompatibile con il disposto del
d.l. 6 febbraio 1991, n. 35, conv. nella l. 4 aprile 1991, n. 111,
che ha soppresso i comitati di gestione.
2. - Il ricorso è infondato in relazione a tutti i profili
d'illegittimità prospettati.
La Regione siciliana, - come questa Corte ha ritenuto con la
sentenza n. 385 in pari data - in materia di assistenza sanitaria è
titolare di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 17.
lett. c) dello statuto ed ha il potere di legiferare in tema di
ordinamento delle strutture preposte all'esercizio di detta
assistenza.
Con legge 12 agosto 1980, n. 87 la regione - adeguandosi alla
riforma sanitaria posta in essere dal legislatore statale con la l.
23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale
- stabilì l'ordinamento delle unità sanitarie locali in Sicilia.
In armonia con quanto previsto dalla legislazione nazionale, il
legislatore regionale dispose (art. 11 della l. reg. n. 87 del 1980 e
art. 4 della l. reg. n. 20 del 1986, che ha dettato nuove
disposizioni al riguardo) che l'assemblea generale fosse costituita
dal consiglio comunale, per le unità sanitarie, il cui ambito
territoriale coincidesse con quello del comune o di parte di esso, e
da un'assemblea eletta, con sistema proporzionale, dai consiglieri
comunali, per le unità sanitarie, il cui ambito comprendesse più
comuni. L'assemblea generale doveva eleggere, a sua volta, con il
sistema proporzionale, il comitato di gestione, composto a seconda
della popolazione servita dalla unità sanitaria, da cinque o sette
membri (art. 8, della l. reg. n. 20 del 1986).
Il disegno di legge impugnato attiene alle modalità di
funzionamento dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.
Dai lavori preparatori si rileva che esso ha inteso impedire che
detti organi, i quali - secondo quanto si desume dalle modalità
della loro elezione - sono espressione delle forze politiche presenti
nei consigli comunali, possano essere paralizzati da comportamenti
ostruzionistici, diretti a renderne impossibile il funzionamento.
Invero, l'ultimo comma dell'art. 14 della legge reg. n. 87 del
1980 prevede che "se per dimissioni, decadenza o morte di un
componente del comitato occorra procedere alla sua sostituzione, essa
avviene con il primo dei non eletti della stessa lista cui
apparteneva il componente da sostituire"; cosicché - secondo
l'interpretazione datane - ove tutti i componenti di tale lista
fossero stati dimissionari, l'organo non avrebbe potuto operare fino
alla sua rinnovazione.
La legge statale n. 833 del 1978, e la successiva legge n. 4 del
1986 (che ha posto la normativa transitoria nell'attesa della riforma
delle unità sanitarie locali) non contengono norme intese a regolare
tale situazione; deve ritenersi, pertanto, che il disegno di legge
impugnato non travalichi i limiti statutari della competenza
legislativa regionale in materia di disciplina delle unità sanitarie
locali, non potendosi rinvenire l'esistenza di diverso e cogente
principio nella legislazione statale.
Comunque - e a parte la mancanza del dedotto limite afferente alla
legislazione statale - anche il contenuto sostanziale della nuova
normativa la sottrae alle censure proposte. La disciplina regionale
non intende, infatti, definire la composizione del comitato di
gestione delle unità sanitarie, anche nella consistenza numerica, in
modo difforme dalla legislazione nazionale. Essa si prefigge soltanto
lo scopo di rendere possibile il funzionamento di tale organo nei
casi contemplati dalla disciplina adottata, evitandone lo
scioglimento in fattispecie non previste dalla legislazione
nazionale, né implicanti tale anticipata cessazione.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 97 Cost., essa non
sussiste, essendo la ratio del disegno di legge proprio quella di
assicurare il buon andamento del servizio sanitario, ed essendo la
normativa dettata, per quanto detto, idonea a tal fine.
Di nessun rilevo, infine, è la circostanza che con il d.l. 6
febbraio 1991, n. 35, conv. nella l. 4 aprile 1991, n. 111, siano
state dettate norme sulla gestione delle unità sanitarie locali, le
quali prevedono la sostituzione dei comitati di gestione con organi
di nuova istituzione. Il disegno di legge impugnato è stato infatti
approvato prima che tale sostituzione fosse operante (art. 1, n. 7
del d.l. n. 35 del 1991, come modificato dalla legge di conversione);
la sua validità, e i relativi limiti di operatività, concernono
situazioni normative e riflessi attuativi, con preciso ambito
cronologico, che non può ritenersi in tutto coperto dal sopravvenuto
d.l. n. 35 del 1991.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale
siciliana il 16 aprile 1991 (recante "Integrazione dell'art. 14 della
legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, concernente i comitati di
gestione delle Uu.ss.ll.'), promossa dal Commissario dello Stato
presso la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe, in
riferimento all'art. 17, lett. c) dello statuto siciliano e all'art.
97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 9 ottobre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il relatore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:387 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte