Sentenza n. 387/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1997 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,
della legge regione Basilicata 7 settembre 1992, n. 16 (Nuove norme
per la determinazione del concorso regionale sugli interessi da
praticare nelle operazioni di credito agrario di esercizio), promosso
con ordinanza emessa il 21 febbraio 1996 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Basilicata, iscritta al n. 34 del registro ordinanze
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6,
prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
relatore Valerio Onida.
Motivazione
Ritenuto in fatto Una associazione interregionale di produttori agricoli, con sede
nella regione Puglia, che aveva richiesto per due volte alla regione
Basilicata di usufruire di prestiti a tasso agevolato per la
corresponsione di anticipazioni ai soci produttori, si è vista
respingere le richieste dalla giunta di quest'ultima regione, in
applicazione dell'art. 1, terzo comma, della legge regionale della
Basilicata 7 settembre 1992, n. 16 (Nuove norme per la determinazione
del concorso regionale sugli interessi da praticare nelle operazioni
di credito agrario di esercizio), ai termini del quale le
associazioni interregionali riconosciute sono bensì ammesse a fruire
dell'agevolazione, limitatamente alle quote di pertinenza dei fondi
ricadenti nel territorio della Basilicata, ma purché possiedano
anch'esse il requisito, richiesto dalla stessa legge per le
associazioni di produttori della regione, consistente nel disporre in
Basilicata di attrezzature idonee a garantire qualità, genuinità e
integrità organolettiche dei prodotti conferiti o da sottoporre a
conservazione, manipolazione, trasformazione o commercializzazione.
L'associazione ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo
regionale per la Basilicata i provvedimenti negativi ricordati,
eccependone la illegittimità derivata dalla illegittimità
costituzionale della disposizione ora citata, in relazione a numerosi
parametri costituzionali. Il TAR adito - respinta, con separata
decisione parziale, l'eccezione in relazione a quasi tutti i profili
di costituzionalità denunciati - ha invece sollevato, con ordinanza
emessa il 21 febbraio 1996, pervenuta a questa Corte il 21 gennaio
1997, questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, terzo comma, della
predetta legge regionale, "nella parte in cui è previsto il possesso
(anche) del requisito della disponibilità di idonee strutture di
stoccaggio nel territorio della regione Basilicata".
Il giudice remittente osserva, quanto alla rilevanza della
questione, che essa sussiste in quanto le deliberazioni
amministrative impugnate sono state adottate sull'unico presupposto
della non disponibilità, da parte dell'associazione richiedente, di
strutture di stoccaggio nel territorio della regione Basilicata,
così che esse dovrebbero essere annullate o meno a seconda che la
norma denunziata sia dichiarata o meno incostituzionale.
In ordine alla non manifesta infondatezza, il tribunale ritiene che
la disposizione impugnata abbia assoggettato, senza un ragionevole
motivo, ad una stessa disciplina situazioni diverse, cioè quella
delle associazioni di produttori della Basilicata e quella delle
associazioni a valenza interregionale. Mentre sarebbe razionale -
prosegue il giudice a quo - richiedere per le associazioni di
produttori della regione la disponibilità di adeguate strutture di
stoccaggio, ubicate nel territorio ove esse sono costituite ed
operano, al fine di consentire i necessari controlli sulla quantità
e sulla provenienza dei prodotti conferiti, sarebbe invece
irragionevole imporre detto onere alle associazioni a carattere
interregionale, in contraddizione con il riconoscimento ad esse della
possibilità di usufruire dei benefici in parola. Esse infatti
verrebbero così gravate di ulteriori e dispendiosi oneri, quando
già dispongano di strutture idonee nel territorio di altre Regioni,
che sarebbe ragionevole ritenere sufficienti allo scopo.
Ad avviso del remittente la disposizione censurata appare
incoerente ed incongrua anche in relazione alla ratio della legge,
sia per quanto riguarda la finalità generale perseguita di sovvenire
ai bisogni dei produttori agricoli, finalità che verrebbe
sostanzialmente vanificata dall'imposizione di oneri costosi ed
inutili, sia per quanto riguarda la specifica esigenza di consentire
i controlli sulla quantità e la provenienza dei prodotti, posto che
essi potrebbero essere realizzati, senza gravare i produttori di
oneri sproporzionati al fine, con diverse modalità, e così per
esempio mediante ispezioni da compiersi presso le strutture di
stoccaggio ubicate fuori del territorio regionale (ma solitamente in
regioni contermini), o presso le aziende dei soci produttori. Considerato in diritto
1. - L'art. 1, terzo comma, della legge regionale della Basilicata
7 settembre 1992, n. 16 (Nuove norme per la determinazione del
concorso regionale sugli interessi da praticare nelle operazioni di
credito agrario di esercizio) estende alle associazioni di produttori
agricoli "a valenza interregionale e che siano riconosciute da altra
legge regionale o nazionale", limitatamente alle quote di pertinenza
dei fondi ricadenti nel territorio della Basilicata, la possibilità
di usufruire del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui
prestiti di esercizio. Il Tribunale amministrativo regionale per la
Basilicata ne denuncia il contrasto con l'art. 3 della Costituzione
nella parte in cui, attraverso il rinvio agli "altri requisiti già
richiesti alle associazioni della Basilicata", stabilisce anche per
tali associazioni il requisito della disponibilità di "attrezzature
idonee a garantire la qualità, genuinità ed integrità
organolettiche dei prodotti" conferiti o da sottoporre a fasi
collettive di conservazione, manipolazione, trasformazione e
commercializzazione.
La legittimità della previsione del requisito non è contestata
dal giudice a quo per quanto riguarda le associazioni di produttori
della Basilicata, ma solo in quanto estesa alle associazioni
interregionali, alle quali sarebbe irragionevole, e contrastante con
la ratio della legge, imporre la disponibilità di idonee strutture
nel territorio della Basilicata ove dispongano di analoghe strutture
nel territorio di altre regioni.
2. - La questione non è fondata.
Come osserva la stessa autorità remittente, la disponibilità di
strutture idonee a garantire, non soltanto la quantità e la
provenienza (cui si riferisce il giudice a quo), ma anche "la
qualità, genuinità ed integrità organolettiche dei prodotti" (art.
1, primo comma, lettera a, cui rinvia a sua volta la lettera c, della
legge regionale n. 16 del 1992), è requisito ragionevolmente imposto
dal legislatore regionale per accedere ai contributi.
Ma neppure può dirsi irragionevole richiedere, sia per le
associazioni di produttori della regione, sia per le associazioni a
composizione interregionale, che tali idonee strutture siano ubicate
nel territorio della regione che eroga i contributi, e che deve
dunque, come ammette lo stesso remittente, poter esercitare i
necessari controlli.
Questi ultimi, a parere del giudice a quo, potrebbero agevolmente
essere esercitati anche presso strutture ubicate in altre Regioni
contermini, ovvero presso le aziende produttrici. Ma, per quanto
riguarda quest'ultima ipotesi, è palese come i controlli presso i
produttori, e sui prodotti, non possano equivalere a quelli sulla
idoneità delle strutture di conservazione, trasformazione e
commercializzazione presso le quali i prodotti medesimi vengono
conferiti.
Quanto poi alla possibilità di effettuare i controlli su strutture
ubicate in altre regioni, se può ammettersi, in linea generale, che
la Regione abbia la facoltà, stabilendo le opportune intese con
altre regioni, di svolgere o di far svolgere detta attività, ai fini
dell'applicazione della propria normativa, anche fuori dal territorio
regionale, non può però negarsi la ragionevolezza della scelta del
legislatore, il quale, anche per evitare la necessità di intese, o
semplicemente per evitare maggiori oneri, preferisca imporre come
condizione per l'erogazione dei benefici da esso stabiliti la
disponibilità, da parte dei beneficiari, di idonee strutture
nell'ambito del territorio regionale, entro il quale, di norma, sono
destinate a svolgersi tutte le attività amministrative della regione
medesima.
Del resto, nulla vieta ai produttori interessati di aderire ad
associazioni regionali, che dispongano delle strutture nel territorio
regionale in cui essi stessi operano, o di costituirne di nuove,
ovvero di attivarsi perché le associazioni interregionali cui
aderiscono realizzino le strutture in questione anche nel territorio
della medesima Regione.
Non sussiste dunque nella disciplina denunciata alcuna
contraddizione interna, né alcuna incongruità o evidente
sproporzione rispetto al fine generico di agevolare i produttori
agricoli, né tanto meno rispetto alla finalità specifica,
perseguita dal legislatore, di assicurare la possibilità di svolgere
controlli sulle strutture di conservazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, terzo comma, della legge regionale della Basilicata 7
settembre 1992, n. 16 (Nuove norme per la determinazione del concorso
regionale sugli interessi da praticare nelle operazioni di credito
agrario di esercizio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la
Basilicata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:387 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte