Ordinanza n. 387/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/11/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del Combinato disposto
degli artt. 318 e 324 del codice di procedura penale, promossi con n.
2 ordinanze emesse il 7 novembre 1997 dal Tribunale di Genova, sulle
richieste di riesame proposte da G. M. e da C. R., iscritte ai nn. 63
e 84 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 7 e 8, prima serie speciale, dell'anno
1998.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto - pronunciate
in due diversi procedimenti incidentali concernenti richiesta di
riesame della ordinanza con la quale era stato disposto, su istanza
della parte civile, il sequestro conservativo dei beni di due
coimputati - il Tribunale di Genova ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del "coordinato disposto" degli artt. 318
e 324 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24
della Costituzione;
che il giudice a quo, in punto di fatto, ha precisato che il
provvedimento di sequestro conservativo disposto dal giudice per le
indagini preliminari su richiesta della parte civile aveva oggetto e
contenuto analogo ad altro provvedimento già annullato dal tribunale
per insussistenza del periculum in mora;
che il rimettente rileva, tuttavia, che la parte civile non
poteva essere ritenuta titolare di un autonomo diritto ad essere
avvisata, ex art. 324 cod. proc. pen., né della data di fissazione
dell'udienza di discussione del riesame, né del deposito
dell'ordinanza, e conseguentemente non aveva potuto partecipare al
procedimento incidentale per il mantenimento della misura cautelare;
che il rimettente, che pure ritiene di dovere senz'altro
annullare il nuovo provvedimento per violazione del principio ne bis
in idem dubita che gli artt. 318 e 324 cod. proc. pen., nella parte
in cui non prevedono - secondo la interpretazione datane dalle
Sezioni unite della Corte di cassazione - che sia notificato alla
parte civile avviso dell'udienza per la discussione del riesame
dell'ordinanza di sequestro conservativo disposto su richiesta della
medesima parte civile, ledano irrimediabilmente e ingiustificatamente
il diritto di questa a difendersi e a controdedurre nel procedimento
incidentale per il mantenimento della misura cautelare;
che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo, con distinti ma identici atti di intervento, che la
questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
Considerato che in relazione all'identico tenore delle ordinanze
deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;
che le ordinanze con cui sono state sollevate le questioni di
costituzionalità hanno contestualmente annullato il provvedimento di
sequestro conservativo oggetto del giudizio di riesame;
che, dunque, il Tribunale, al momento della proposizione della
questione, aveva già fatto applicazione della normativa impugnata,
con la conseguenza che la questione difetta palesemente di rilevanza;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 318 e 324 del
codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 24
della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:387 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte