Sentenza n. 388/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1989 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 187/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 del
decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 luglio 1977, n. 395 (Revisione generale dei prezzi dei
medicinali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1° luglio 1988 dal Pretore di Catania nel
procedimento civile vertente tra Guarnaccia Sossio e la Cassa di
assistenza per il personale della Cassa di Risparmio di V.E. iscritta
al n. 641 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale dell'anno
1988;
2) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di Lucca nel
procedimento civile vertente tra Sodini Luciano e l'E.N.P.A.F.
iscritta al n. 794 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale
dell'anno 1989;
Visti gli atti di costituzione di Guarnaccia Sossio, di Sodini
Luciano e dell'E.N.P.A.F. nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Uditi gli avvocati Paolo Barile per Guarnaccia Sossio e Sodini
Luciano, Massimo S. Giannini e Walter Prosperetti per l'E.N.P.A.F. e
l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da Sossio Guarnaccia
nei confronti della Cassa di assistenza per il personale della Cassa
di risparmio, il Pretore di Catania, con ordinanza del 1° luglio
1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 5,
secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito,
con modificazioni, nella legge 11 luglio 1977, n. 395 (Revisione
generale dei prezzi dei medicinali).
La norma denunciata dispone che le farmacie corrispondano all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti lo 0,90%
dell'importo lordo richiesto agli istituti ed enti erogatori
dell'assistenza di malattia per i medicinali forniti agli assistiti
di detti enti in regime di assistenza diretta.
Ad avviso del giudice a quo la questione non appare manifestamente
infondata in quanto, mentre l'ENPAF corrisponde a tutti i suoi
iscritti la pensione in eguale misura, il fondo che la eroga viene
alimentato dai contributi dovuti in eguale misura da tutti i
farmacisti e, in forza della norma denunciata, da un ulteriore
contributo dovuto da soli farmacisti titolari. Si realizzerebbe così
una disparità di trattamento a danno dei farmacisti titolari, in
quanto alla diversa e maggiore contribuzione prevista per tale
categoria non corrisponde un diverso trattamento pensionistico.
La norma, secondo l'autorità remittente, si pone altresì in
contrasto con l'art. 53 della Costituzione "in quanto il contributo
posto a carico del titolare incide sull'ammontare lordo del ricavo
(compresa l'aliquota I.V.A.)".
2. - Si è costituito in giudizio Sossio Guarnaccia concludendo
per l'accoglimento della questione.
3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata.
Osserva anzitutto l'Avvocatura che la norma impugnata pone il
contributo a carico dell'impresa farmacia - che, ai sensi degli artt.
9 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, non sempre ha per titolare
un farmacista - e non del suo titolare, sicché appare inconferente
il richiamo all'art. 3 della Costituzione.
Nella legislazione previdenziale, in ogni caso, non vi è
parallelismo fra prestazioni e contribuzioni, svolgendo l'ente
previdenziale le perequazioni derivanti dalla applicazione del
princi'pio di collaborazione e di sicurezza sociale.
L'onere previsto dalla norma impugnata, deduce poi l'Avvocatura,
va visto nel contesto della legge n. 187 del 1977 che, agli artt. 1,
primo comma, e 2, primo comma, abroga le disposizioni che imponevano
alle farmacie lo sconto del 5% sul prezzo al pubblico delle
specialità medicinali a carico degli enti mutualistici.
Rileva poi che la natura di contributo dell'onere in esame,
determinato in percentuale sul fatturato della farmacia, esclude
l'applicazione dell'art. 53, comma secondo, della Costituzione, che
attiene al sistema tributario.
4. - Nel giudizio è altresì intervenuto l'ENPAF, eccependo
l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.
5. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Luciano
Sodini nei confronti dell'ENPAF per sentire dichiarare non dovuto
all'Ente il contributo previdenziale di cui all'art. 5 del
decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito nella legge 11 luglio
1977 n. 385, il Pretore di Lucca, su eccezione dell'attore, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale della norma
racchiusa in tale articolo in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Rileva il giudice a quo che delle prestazioni previdenziali
dell'ENPAF si giovano tutti gli iscritti all'Ordine dei Farmacisti -
anche coloro i quali versano il solo contributo fisso e svolgono
altre attività o non ne svolgono alcuna - mentre il fatturato
mutualistico, su cui viene determinato, ai sensi della norma
denunciata, il contributo dello 0,90% è, rispetto al fatturato da
vendita libera, in larga misura maggiore nelle farmacie rurali.
Ad avviso dell'autorità remittente, dipendendo il contributo da
varie circostanze di fatto ed, in particolare, dalla diversa
ubicazione della farmacia e dal diverso tipo di clientela, la norma
censurata, nell'ambito della disciplina previdenziale della categoria
professionale, determina una irragionevole disparità di trattamento
a danno dei titolari di farmacie rurali, quale è l'attore del
giudizio a quo.
La base imponibile del contributo, poi, è costituita dal
fatturato mutualistico al lordo dell'IVA sicché varia in relazione
all'aliquota IVA per i medicinali. Ciò viola "il principio
costituzionale di ragionevolezza, essendo il regime IVA del tutto
estraneo alla disciplina del contributo in esame".
6. - Si è costituito con memoria Luciano Sodini che ha concluso
per la fondatezza della questione.
7. - Si è altresì costituito in giudizio l'ENPAF, chiedendo che
la questione sia dichiarata inammissibile ovvero infondata.
8. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha formulato i
medesimi rilievi svolti in relazione all'ordinanza del Pretore di
Catania. Considerato in diritto
1. - Le questioni sollevate con le ordinanze in epigrafe sono
connesse. Infatti esse concernono la legittimità costituzionale
della medesima norma, e cioè quella - contenuta nell'art. 5, secondo
comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 luglio 1977, n. 395 - con la quale è
stabilito che le "farmacie" corrispondano all'Ente nazionale di
previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF) lo 0,90% dell'importo
lordo da esse richiesto agli istituti ed enti erogatori
dell'assistenza di malattia (oggi erogata dal Servizio sanitario
nazionale) per i medicinali forniti agli assistiti in regime di
assistenza diretta. E la norma è impugnata in riferimento a
parametri e sotto profili in parte coincidenti. I relativi giudizi
possono pertanto essere riuniti e definiti con unica decisione.
2. - La norma impugnata - tenuto conto che tanto i farmacisti
titolari di imprese farmaceutiche che quelli dipendenti da imprese
farmaceutiche corrispondono all'ENPAF contributi previdenziali di
misura eguale per entrambe le categorie e che l'ENPAF, in relazione a
tali contributi, eroga prestazioni previdenziali di base di misura
eguale per entrambe le categorie - determinerebbe una ingiustificata
discriminazione sfavorevole (art. 3 della Costituzione) in danno dei
farmacisti titolari di imprese farmaceutiche. Soltanto i farmacisti
appartenenti a tale categoria sarebbero infatti tenuti verso l'ENPAF
a un contributo ulteriore - quello, appunto, previsto dalla norma
impugnata - senza per questo aver diritto a prestazioni previdenziali
ulteriori (ordinanza del Pretore di Catania).
La previsione del contributo determinerebbe altresì
ingiustificata disparità di trattamento (art. 3 della Costituzione)
in danno dei titolari di farmacie "rurali" rispetto ai titolari delle
altre farmacie, per essere il contributo stesso gravante sul
"fatturato convenzionato", e cioè sul ricavo delle vendite ad enti
assistenziali di medicinali destinati all'assistenza diretta e per
essere tale fatturato costitutivo pressoché dell'intero reddito
delle prime, laddove il reddito delle altre sarebbe costituito
prevalentemente dal "fatturato" libero, e cioè dal ricavo delle
vendite di medicinali a privati (ordinanza del Pretore di Lucca).
La imposizione di un contributo commisurato (percentualmente)
all'ammontare lordo del ricavo, compresa l'aliquota IVA (imposta sul
valore aggiunto), sarebbe infine in contrasto con l'art. 53 della
Costituzione, per essere il contributo non correlato alla capacità
contributiva (ordinanza del Pretore di Catania) e ancora con l'art. 3
della Costituzione, per essere il contributo stesso irragionevolmente
variabile in relazione alle variazioni della aliquota IVA (Pretore di
Lucca).
3. - Le questioni attinenti alle denunciate discriminazioni
sfavorevoli dei farmacisti titolari di imprese farmaceutiche rispetto
ai farmacisti dipendenti da tali imprese non sono fondate.
L'assoggettamento di una soltanto delle due categorie inserite nel
medesimo sistema previdenziale - inserimento in sé non censurato - a
un ulteriore contributo, e quindi a un maggiore sacrificio, non
compensato dalla percezione di maggiori prestazioni previdenziali,
deriva dall'adozione del principio di solidarietà piuttosto che di
quello della rigorosa proporzionalità fra contributi e prestazioni,
adozione che questa Corte ha più volte ritenuto esente da analoghe
censure espresse nei confronti dei sistemi previdenziali concernenti
altre categorie professionali (sentenze nn. 146 del 1972, 62 del
1977, 132, 133 del 1984, 431 del 1987), almeno fino a che sia varcato
il limite della ragionevolezza (sentenza n. 1008 del 1988). Limite da
ritenere superato nel caso che nel trattamento previdenziale
complessivamente considerato una data categoria sia assoggettata a
mancata percezione o a grave decurtazione dei benefici previdenziali
o ad imposizione di maggiori sacrifici assolutamente ingiustificata.
Ed è evidente che qui non ricorre alcuno dei due casi, giacché ai
professionisti titolari di imprese farmaceutiche sono assicurate
prestazioni previdenziali di misura eguale a quella riconosciuta agli
altri, mentre l'imposizione solo ad essi del contributo trae la sua
giustificazione dalla percezione del reddito di impresa.
4. - La questione concernente la denunciata discriminazione
sfavorevole dei farmacisti titolari di farmacie rurali rispetto ai
farmacisti titolari di altre farmacie è, anche essa, non fondata.
Anzitutto la circostanza dalla quale deriva la maggiore incidenza
del contributo sui redditi delle farmacie rurali - e cioè l'essere
il "fatturato convenzionato" la parte di gran lunga prevalente del
loro reddito globale - non è frutto di una discriminazione operata
dalla legge in danno delle farmacie rurali, ma semmai della
stipulazione della convenzione da parte dei titolari di esse. E tale
stipulazione: a) è prevista da una legge qui non impugnata; b) non
può considerarsi imposta (la disposizione, contenuta nel primo comma
dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo la quale
"l'unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso
le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui
sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le
modalità di cui agli artt. 43 e 48", si limita a far carico
all'unità sanitaria locale di erogare l'assistenza farmaceutica
attraverso le farmacie, sia "pubbliche" che "private", e quindi di
promuovere convenzioni secondo eguali criteri e modalità con
entrambe tali categorie senza distinzione fra loro); c) in ogni caso,
non sarebbe imposta ai titolari delle sole farmacie rurali, ma ai
titolari di tutte le farmacie.
Senza dire che la prospettata causa prossima della prevalente
effettuazione di vendite convenzionate da parte delle farmacie rurali
(quelle, cioè, aventi sede in comuni, frazioni o centri abitati non
superiori a cinquemila abitanti, ai sensi dell'art. 1 della legge 8
marzo 1968, n. 221), e particolarmente il reddito medio non elevato
della clientela stanziale - tenuto conto che l'assistenza sanitaria
farmaceutica non è riservata ai meno abbienti e che in ogni caso il
carattere non elevato del reddito medio della clientela stanziale
può ipotizzarsi anche per farmacie non rurali (si pensi a quelle
ubicate in grandi agglomerati urbani a carattere industriale) - non
appare elemento di cui la norma impugnata avrebbe dovuto
necessariamente tener conto per non incorrere in irragionevolezza.
5. - Le questioni concernenti le denunciate violazioni dell'art.
53 e dell'art. 3 della Costituzione in riferimento alla
commisurazione del contributo al ricavo lordo delle vendite
convenzionate comprensivo della aliquota IVA sono parimenti non
fondate.
La commisurazione percentuale di un contributo a un reddito al
lordo dell'aliquota IVA null'altro importa che la determinazione di
una misura più elevata del contributo stesso. Mentre la circostanza
che l'aliquota sia variabile (nel tempo) nulla cambia, ove si
consideri che il reddito stesso è un'entità variabile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio
1977, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio
1977, n. 395 (Revisione generale dei prezzi dei medicinali),
sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:388 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte