Corte costituzionale

Ordinanza n. 388/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1990 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio

decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle

leggi sulla Corte dei conti), degli artt. 72, 75 e 81 del regio

decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di

procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), promosso con

ordinanza emessa il 5 gennaio 1990 dalla Corte dei Conti sul ricorso

proposto da Di Giacomo Bice ved. Di Gregorio contro il ministero del

Tesoro, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie

speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di costituzione di Di Giacomo Bice;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte dei Conti, nel giudizio promosso da Di

Giacomo Bice per ottenere la pensione privilegiata di riversibilità,

per essere la morte del marito avvenuta per causa di servizio, con

ordinanza del 5 gennaio 1990 ha sollevato questione di legittimità

costituzionale:

a) dell'art. 72 del testo unico delle leggi sulla Corte dei

conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, in

relazione al codice di procedura civile (art. 81, 91, 96, 174 e

segg.), al codice civile (art. 2909), al regio decreto 26 giugno

1924, n. 1054 e alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in quanto,

prevedendo, nei giudizi pensionistici, l'intervento obbligatorio,

anziché facoltativo, del P.M. presso la Corte dei conti, determina,

in violazione dell'art. 3 della Costituzione, disparità di

trattamento delle parti private di tali giudizi rispetto a quelle di

consimili procedimenti svolgentisi dinanzi al giudice ordinario o a

quello amministrativo (T.A.R. o Consiglio di Stato);

b) dell'art. 75 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, in

relazione agli artt. 168- bis e 174 del codice di procedura civile in

quanto attribuisce poteri istruttori al P.M. anziché ad un giudice

istruttore, con lesione dei principi della terzietà del giudice e

del giudice naturale e con conseguenti ritardi nell'espletamento dei

giudizi, onde la violazione degli artt. 24, secondo comma, e 25 della

Costituzione;

c) degli artt. 72 e 81 del regio decreto 13 agosto 1933, n.

1038, in relazione all'art. 101 del codice di procedura civile, nella

parte in cui non prevedono l'obbligatoria notificazione dell'atto

introduttivo del giudizio per il riconoscimento di pensioni a totale

carico dello Stato alla competente amministrazione che, nel giudizio

stesso è parte sostanziale, onde la violazione degli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione, per la irrazionale disparità di

trattamento che essa amministrazione riceve in detto giudizio

rispetto ad altri egualmente vertenti in materia pensionistica, per i

quali è, invece, previsto l'onere della notificazione dei ricorsi

introduttivi; nonché per la conseguente compressione del diritto di

difesa dell'amministrazione stessa e per la violazione del principio

del contraddittorio;

che la parte privata, costituitasi nel giudizio, ha insistito

sulla irrazionale discriminazione a danno dei richiedenti la pensione

a totale carico dello Stato per effetto della obbligatoria presenza

del P.M. con poteri istruttori nonostante la sua qualità di organo

requirente, la sua funzione di tutela dell'amministrazione in

conflitto con la parte privata e l'assenza di un qualsiasi controllo

sullo svolgimento di detta attività istruttoria.

Considerato che le situazioni poste a raffronto non sono affatto

omogenee, avendo ogni regime pensionistico le proprie peculiarità e

caratteristiche, derivanti dalla specialità delle norme regolatrici,

in relazione all'ente che eroga la prestazione ed al regime

contributivo che la determina;

che dette peculiarità, in caso di contestazione e di

controversie sul diritto detta prestazione, si riflette anche sui

giudizi ed in ispecie sui giudici competenti a decidere e sulle norme

processuali applicabili;

che per quanto riguarda le pensioni a totale carico dello Stato,

la loro liquidazione è demandata alle singole amministrazioni,

mentre la funzione giurisdizionale esclusiva appartiene alla Corte

dei conti che è, quindi, il giudice naturale in materia (legge 8

aprile 1933, n. 255);

che la prevista presenza nel giudizio del P.M. con taluni poteri

di indagini ed istruttori non lede affatto il diritto di difesa delle

parti che sono l'amministrazione, la quale eroga il trattamento

pensionistico ed alla quale, peraltro, viene tempestivamente

comunicato il ricorso e che, quindi, può anche chiedere di essere

rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, ed il privato che

può farsi rappresentare e difendere da un avvocato del foro libero;

che il P.M., agendo per l'osservanza della legge, ne garantisce

obiettivamente l'applicazione ed integra eventualmente l'attività

delle parti colmando le possibili lacune difensive, portando elementi

utili per la decisione e risolvendo l'eventuale difficoltà che

potrebbe incontrare il privato;

che l'attività istruttoria è precipuamente affidata alla Corte

(artt. 14 e 15 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038) la quale

eventualmente può demandare al P.M. il compimento di atti

istruttori;

che le norme processuali garantiscono la regolarità del

contraddittorio tra le parti prevedendo limiti, forme di atti

processuali, termini, poteri e facoltà;

che la decisione, dopo l'acquisizione di tutti gli elementi

utili e necessari, si matura dal contrasto delle ragioni delle parti

e dal gioco dialettico delle loro opinioni;

che, pertanto, non sussiste la dedotta violazione dei precetti

costituzionali (artt. 3, 24 secondo comma, 25, primo comma, della

Costituzione;

che la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214

(Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti),

degli artt. 72, 75 e 81 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038

(Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla

Corte dei conti), in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e

25, secondo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte dei

conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:388 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte