Corte costituzionale

Ordinanza n. 389/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/11/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 707 e 708 del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 27 marzo

1996 dal Presidente del Tribunale di Udine nel procedimento civile

vertente tra Cosatto Maria Luisa e Di Chiara Rino, iscritta al n. 576

del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Cosatto Maria Luisa;

Udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1996 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato Paola Rossi Appiotti per Cosatto Maria Luisa;

Ritenuto che, nel corso del procedimento di separazione giudiziale

tra Cosatto Maria Luisa e Di Chiara Rino, il Presidente del Tribunale

di Udine ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 707 e 708 del codice di procedura civile in riferimento

all'art. 24 della Costituzione;

che il rimettente, dopo aver premesso che è prassi diffusa

nell'ambito della Corte d'appello di Trieste, seguita anche dal

Tribunale di Udine, che il presidente del tribunale, esperito con

esito negativo il tentativo di riconciliazione, espleti un ulteriore

tentativo diretto a tramutare la separazione giudiziale in

consensuale, alla presenza dei coniugi ma con esclusione dei

difensori, poi ammessi in udienza solo prima della eventuale

formalizzazione a verbale dei termini dell'accordo, qualora

raggiunto;

che, a parere del giudice a quo, tale prassi, pur giustificata

dalla necessità di limitare la litigiosità in un settore di

particolare rilevanza sociale, può essere in contrasto con il pieno

esercizio del diritto di difesa e con le disposizioni costituzionali

volte ad assicurare la tutela del nucleo familiare;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituita Maria Luisa Cosatto, chiedendo che la questione sollevata

venga dichiarata irrilevante o manifestamente infondata;

Considerato che le norme impugnate prevedono che i coniugi debbono

comparire personalmente davanti al presidente senza l'assistenza di

difensore, che il presidente deve sentirli prima separatamente e poi

congiuntamente, procurando di conciliarli, e che, in caso negativo,

il Presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti

temporanei ed urgenti;

che questa Corte, con la sentenza n. 151 del 1971, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme ora impugnate,

nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al

presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è

inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori;

che nella richiamata pronuncia la Corte ha specificato che il

diritto di farsi assistere dal difensore durante lo svolgimento

dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione sorge per le

parti successivamente al fallimento del tentativo di conciliazione,

poiché solo a quel punto "diventa attuale il contrasto, concreto o

potenziale, tra i contendenti sulla base delle domande avanzate con

il ricorso introduttivo o delle pretese direttamente prospettate al

presidente del tribunale";

che nella sentenza n. 201 del 1971 la Corte ha chiarito che il

divieto di essere assistiti dai difensori nel corso della prima fase

dell'udienza presidenziale non viola il principio del diritto di

difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, avendo il legislatore

voluto tutelare in modo preminente l'interesse, di natura pubblica,

alla pacifica continuazione della convivenza tra i coniugi, evitando

il giudizio come strumento per risolvere i conflitti coniugali; ed al

conseguimento di questi fini - osserva la citata sentenza n. 201 del

1971 - "mirano i coniugi (personalmente) ed il presidente del

tribunale che non potrà non far valere il prestigio derivantegli

dalla sua funzione";

che, per l'attuazione degli stessi interessi, nulla vieta che il

presidente del tribunale possa anche esplorare - sia in presenza che

in assenza dei difensori - la potenziale praticabilità di una

soluzione non contenziosa di detti conflitti, e ciò nello

svolgimento di quelle funzioni lato sensu conciliative che gli

impongono di attivarsi per ridurre al minimo i traumi per i coniugi e

per i figli; fermo restando che la difesa tecnico-professionale possa

intervenire al momento di stabilire e formalizzare le condizioni

dell'eventuale accordo;

che sono tuttora ravvisabili tanto la distinzione operata dalle

sentenze nn. 151 e 201 del 1971 di questa Corte tra la prima e la

seconda fase dell'udienza presidenziale nel procedimento di

separazione personale, quanto la sostanziale diversità tra questo

procedimento e quello del divorzio, in considerazione della

differenza del grado di rottura dei rapporti coniugali e dei

particolari compiti affidati dalla legge al presidente del tribunale

nel primo procedimento;

che, conclusivamente, il giudice rimettente doveva, in assenza di

un contrario diritto vivente ed in armonia con i principi già

affermati da questa Corte, interpretare le norme impugnate in senso

conforme a Costituzione, consentendo l'assistenza da parte dei

difensori durante la seconda fase dell'udienza presidenziale e,

tuttavia, non rinunciando alla funzione che gli è propria, ossia

quella di tentare ogni strada idonea al superamento della crisi del

nucleo familiare;

che una siffatta interpretazione, in armonia con le richiamate

sentenze, consente di escludere la sussistenza del lamentato vizio di

illegittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 707 e 708 del codice di procedura civile,

sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal

Presidente del Tribunale di Udine con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:389 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte