Corte costituzionale

Ordinanza n. 389/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2002 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge

30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello

Stato per i non abbienti), promossi con due ordinanze emesse il

13 giugno 2001 del Tribunale di sorveglianza di Brescia sulle istanze

proposte da Atzeni Franco e da Marelli Giovanni, iscritte ai nn. 866

e 913 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 43 e 46, 1ª serie speciale, dell'anno

2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Brescia, con due

ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990,

n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non

abbienti), nella parte in cui limita la possibilità di nomina del

difensore di fiducia, da parte del soggetto ammesso al patrocinio a

spese dell'erario, ai professionisti iscritti ad uno degli albi degli

avvocati del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il

giudice davanti al quale pende il procedimento, anziché prevedere

che, nel caso di nomina di un difensore iscritto ad albi di altri

distretti, venga escluso il rimborso delle spese di trasferta e

comunque effettuate al di fuori del distretto da parte del difensore;

che il rimettente è investito dell'esame di due procedimenti

nei quali i condannati hanno chiesto di essere ammessi al patrocinio

a spese dello Stato ed hanno nominato, quali loro difensori, avvocati

iscritti ad albi diversi da quelli del distretto di Brescia;

che, dopo aver rilevato come la questione sia rilevante nei

giudizi a quibus il Tribunale di sorveglianza di Brescia richiama

espressamente la motivazione di una propria precedente ordinanza di

rimessione alla Corte, osservando come la disposizione impugnata crei

un'evidente disparità di trattamento fra chi, essendo abbiente, può

scegliere liberamente il proprio difensore e chi, essendo al

contrario privo di mezzi e perciò ammesso al patrocinio a spese

dell'erario, è obbligato a scegliere il difensore esclusivamente in

ambito distrettuale, col sacrificio di rapporti fiduciari già

consolidati;

che, come osserva ancora il giudice a quo la Corte ha già

esaminato un'analoga questione di legittimità costituzionale,

ritenendola però infondata con la sentenza n. 394 del 2000;

che, sempre secondo il Tribunale di sorveglianza di Brescia,

se la ratio della disposizione impugnata sta nell'eventuale maggior

onere finanziario che si creerebbe per l'erario in caso di scelta del

difensore oltre l'ambito distrettuale, a tale esigenza meglio

corrisponderebbe la limitazione del diritto al rimborso alle sole

spese sostenute dall'avvocato nell'ambito del distretto, restando a

carico dell'interessato gli ulteriori esborsi;

che, come ricorda infine il rimettente, la disposizione in

esame è stata oggetto di un disegno di legge col quale si sarebbe

voluto eliminare il limite territoriale oggi previsto, ma che la

successiva legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge

30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese

dello Stato per i non abbienti) non ha poi innovato la materia,

lasciando peraltro impregiudicata la questione della legittimità

costituzionale della disposizione censurata;

che nei giudizi di legittimità costituzionale è

intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri,

l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare

la questione manifestamente infondata perché già esaminata dalla

Corte con la citata sentenza n. 394 del 2000 e con la successiva

ordinanza n. 79 del 2001.

Considerato che le due ordinanze del Tribunale di sorveglianza di

Brescia sono identiche e devono perciò essere decise con unico

provvedimento;

che il rimettente dubita della legittimità dell'art. 9 della

legge 30 luglio 1990, n. 217 (Patrocinio a spese dello Stato per i

non abbienti), nella parte in cui limita la possibilità di nomina

del difensore di fiducia, da parte del soggetto ammesso al patrocinio

a spese dello Stato, agli iscritti ad uno degli albi degli avvocati

del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti

al quale pende il procedimento, anziché prevedere il solo rimborso

delle spese sostenute nel distretto con esclusione delle altre spese;

che la disposizione censurata è stata ora trasfusa, con

alcune modificazioni che peraltro non rilevano in ordine alla

questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo

nell'art. 80 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo

unico delle disposizioni legislative in materia di spese di

giustizia), pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta

Ufficiale" del 15 giugno 2002 (n. 126/L), sul quale la questione deve

intendersi quindi trasferita;

che secondo il giudice a quo vi sarebbe violazione degli

artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, poiché la

norma impugnata creerebbe una disparità di trattamento tra soggetti

abbienti e non abbienti e limiterebbe l'effettivo esercizio del

diritto di difesa delle parti nel processo penale;

che questioni in parte identiche ed in parte analoghe a

quelle oggi esaminate sono già state scrutinate dalla Corte con la

sentenza n. 394 del 2000 e con le ordinanze n. 79 del 2001 e n. 139

del 2002;

che in tutti i casi la Corte ha ritenuto che la limitazione

alla nomina del difensore tra quelli iscritti agli albi del distretto

di corte di appello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende

il procedimento non viola gli artt. 3 e 24 Cost., rappresentando uno

dei possibili modi di contemperamento dei principi di difesa e di

eguaglianza con altre esigenze meritevoli di considerazione, e che

tale possibilità di scelta, essendo sufficientemente ampia, non è

irragionevole (principio ribadito, da ultimo, anche dall'ordinanza

n. 214 del 2002);

che le presenti ordinanze del Tribunale di sorveglianza di

Brescia non apportano alcun ulteriore elemento atto a modificare le

ragioni delle precedenti pronunce di questa Corte;

che le questioni sono quindi manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990,

n. 217 (Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma,

della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:389 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte