Sentenza n. 39/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/03/1957 · relatore Gaetano Azzariti
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, notificato
il 24 ottobre 1956, depositato nella cancelleria della Corte il 31
dello stesso mese ed iscritto al n. 62 del Reg. ric. 1956, per
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intera legge - in
particolare degli articoli di essa 1, 2 (in relazione all'art. 5), 3,
4, 7, 8, 9, 10 e 11 - avente per oggetto delega alle Provincie di
Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura, foreste, corpo forestale, patrimonio zootecnico e ittico,
apicoltura, caccia e pesca, opere di bonifica, approvata dal Consiglio
regionale della Regione Trentino - Alto Adige nella seduta 3 ottobre
1956 in reiezione del rinvio governativo del 2 agosto 1956. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri è rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato.
Visto l'atto di costituzione in giudizio, con deposito nella
cancelleria delle proprie deduzioni in data 12 novembre 1956, del
Presidente della Giunta regionale della Regione Trentino - Alto Adige,
autorizzato con deliberazione della Giunta regionale, rappresentato e
difeso dagli avvocati Enrico Guicciardi e Carlo Tinzl;
udita nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1957 la relazione del
Giudice Gaetano Azzariti;
uditi il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini e i
difensori della Regione avvocati Carlo Tinzl e Enrico Guicciardi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In data 3 ottobre 1956 il Consiglio regionale della Regione
Trentino - Alto Adige, dopo che il Governo della Repubblica aveva ad
esso rinviato con propri rilievi il disegno di legge precedentemente
deliberato, approvò per la seconda volta la legge avente per oggetto
"delega alle Provincie autonome di Trento e di Bolzano di funzioni
amministrative nelle materie di agricoltura, foreste e corpo forestale,
patrimonio zootecnico ed ittico, apicoltura, caccia e pesca e opere di
bonifica".
Con ricorso notificato al Presidente della Giunta regionale il 24
ottobre 1956, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, ha promosso davanti a questa
Corte il giudizio di legittimità costituzionale della detta legge,
della quale la disposizione fondamentale è contenuta nell'art. 2,
dove, in termini generali, viene disposto che le funzioni
amministrative, di cui in una serie di leggi statali elencate
nell'art. 1, spettanti alla Regione in base all'art. 13 dello Statuto,
sono delegate, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto medesimo, alle
Provincie autonome di Trento e di Bolzano.
Si sostiene nel ricorso la illegittimità costituzionale di questa
disposizione fondamentale e, con essa, dell'intera legge, per due
ordini di considerazioni.
In primo luogo si osserva che nel sistema dello Statuto speciale
per il Trentino - Alto Adige, la Regione, da un lato, e le due
Provincie di Trento e di Bolzano, dall'altro, hanno sfere di competenza
legislativa e amministrativa tassativamente stabilite e perciò la
Regione non può trasferire alle Provincie le funzioni amministrative
delle quali è titolare, ma potrebbe solo, secondo l'art. 14 dello
Statuto, delegarne alle Provincie il semplice esercizio esecutivo,
rimanendo sempre presso di essa la titolarità delle funzioni, il
controllo pieno del loro esercizio e il relativo onere di bilancio.
Contraria al sistema dello Statuto sarebbe perciò la legge la quale
disporrebbe il trasferimento pieno alle Provincie delle funzioni
amministrative della Regione, come l'esame dei singoli articoli pone in
evidenza.
In secondo luogo, si sostiene nel ricorso che la delega disposta
dalla legge non è ammissibile perché generica e indeterminata, in
quanto la legge, per indicare quali siano le funzioni che delega, si
limita a richiamare l'art. 13 dello Statuto. In questo vi è bensì la
enunciazione del principio che "nelle materie in cui la Regione o la
Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà
amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano
attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione o
dalle Provincie"; ma la enunciazione di questo principio non ha operato
un automatico passaggio effettivo dallo Stato alla Regione o alle
Provincie delle funzioni amministrative e degli organi che le
esercitano. A tale scopo sono necessarie disposizioni le quali
stabiliscano le modalità del trasferimento concreto dei diversi organi
e funzioni e definiscano con precisione le competenze regionali e
quelle statali, dove le une e le altre sussistono; mentre per molte
delle materie indicate dalle leggi statali richiamate nell'art. 1 della
legge regionale, non sono state ancora emanate le norme di attuazione
dello Statuto. In tale stato di cose una delega generica per funzioni
che la Regione ancora non possiede o che norme di attuazione non
abbiano ancora ben definite sarebbe in contrasto con l'art. 14 dello
Statuto, il quale prevede e consente una delega che deve essere
specifica con indicazione precisa delle attività delegate.
A questi due rilievi di carattere generale, che investono, come si
è detto, la disposizione fondamentale degli artt. 1 e 2 e la intera
legge regionale, segue nel ricorso l'esame particolareggiato di altre
disposizioni in questa contenute, che sono anche esse specificamente
impugnate.
L'art. 3, dichiarando che i provvedimenti delle Giunte provinciali
sono definitivi, contrasterebbe col principio per cui l'atto del
delegato è atto del delegante e priverebbe il cittadino del potere di
provocare il controllo del delegante, con violazione di un principio
generale dell'ordinamento giuridico e dell'art. 14 dello Stastuto
regionale.
L'art. 7, devolvendo alle Provincie l'ammontare delle ammende
versate dai contravventori delle disposizioni delle leggi elencate
nell'art. 1, andrebbe oltre i limiti della competenza legislativa della
Regione, la quale competenza non si estende alle norme di carattere
finanziario, e specialmente a quelle che disciplinano la destinazione
dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie.
L'art. 8, relativo alle spese attinenti all'esercizio delle
attività delegate, sarebbe illegittimo, in quanto, in luogo del
rimborso eventuale di spese effettivamente sostenute, stabilisce un
assegno annuale a ciascuna Provincia di un apposito fondo
corrispondente al fabbisogno finanziario, fondo che verrebbe a
costituire un capitolo di bilancio della Provincia, con libera
disponibilità di impiego, mentre le spese relative ad attività
delegate dovrebbero essere iscritte nel bilancio dell'ente delegante e
contabilmente documentate.
L'art. 9 limita i poteri di controllo e di sostituzione, che la
Regione dovrebbe conservare in pieno sugli atti compiuti dalle
Provincie per delegazione. Stabilire che la Regione può impartire
direttive solo "nei limiti della potestà regolamentare" ad essa
attribuita dallo Statuto e che può sostituirsi alle Provincie
nell'esercizio delle funzioni delegate solo "nel caso di persistente
inerzia o violazione di legge o direttive" implica, secondo il
ricorrente, attuare in sostanza il trasferimento di autonoma competenza
e non già la delegazione dell'esercizio di funzioni che sono proprie
della Regione.
Gli artt. 10 e 11 dispongono il trasferimento alle Provincie di
alcuni uffici regionali e del relativo personale. Questo trasferimento
- si osserva nel ricorso - non è inerente né conseguenziale alla
delega di attività amministrativa ed è poco compatibile con la
revocabilità della delega e, dall'altro canto, nessuna norma
statutaria consente alla Regione di stabilire uffici provinciali o di
costituire rapporti di impiego presso le Provincie.
Chiede perciò la difesa dello Stato che la Corte dichiari la
illegittimità costituzionale della legge denunciata e comunque dei
suoi artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 11.
Nelle deduzioni della Regione, depositate in cancelleria il 12
novembre 1956, viene innanzi tutto eccepito la inammissibilità del
ricorso della Presidenza del Consiglio perché, in ordine ai vari
articoli impugnati, per uno di essi (art. 4) nessuna questione di
legittimità costituzionale è sollevata, e per tutti gli altri non
sono indicate le disposizioni della Costituzione o dello Statuto
regionale che si assumono violate: il che - si osserva dalla Regione -
ha la sua spiegazione nel fatto che le censure mosse col ricorso alla
legge regionale attengono non a violazione di leggi costituzionali,
sibbene a contrasti con concezioni giuridiche del tutto soggettive del
ricorrente.
Così, in ordine agli artt. 1 e 2, la tesi che la Regione non possa
delegare le sue funzioni amministrative prima che siano emanate norme
di attuazione costituirebbe una opinione soggettiva del Governo, in
contrasto con lo spirito della Costituzione, perché farebbe dipendere
esclusivamente dalla solerzia o dal beneplacito del potere esecutivo
l'applicabilità di norme costituzionali.
Egualmente l'asserita illegittimità degli artt. 3 e 9 deriverebbe
soltanto da una concezione tutta particolare del ricorrente circa la
delegazione prevista dall'art. 14 dello Statuto e dalla mancata
percezione della sostanziale differenza che passa tra questa e la
ordinaria delegazione amministrativa che può aversi nell'interno di un
rapporto gerarchico.
Quanto all'art. 7 relativo alla destinazione dei proventi derivanti
dalle sanzioni pecuniarie, si osserva dalla Regione che la destinazione
di tali proventi, quale è stabilita dalle varie leggi dello Stato, è
espressamente mantenuta ferma dal detto articolo, il quale si
limiterebbe ad indicare l'autorità che, in seguito alla delegazione,
dovrà provvedere a tale destinazione, in luogo di quelle altre
autorità che finora vi hanno provveduto.
Nega poi la Regione che con l'art. 10 vi sia una indebita ingerenza
nell'organizzazione degli uffici provinciali, perché tale articolo
riguarda alcuni uffici che appartenevano allo Stato e da questo furono
"passati" alla Regione con l'art. 86 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 754,
insieme col trasferimento ad essa dei servizi in materia di
agricoltura, foreste e simili. Nell'ulteriore delegazione alla
Provincia dei servizi medesimi, i detti uffici (Ispettorati
provinciali dell'agricoltura, Ispettorati ripartimentali forestali,
Uffici per la sistemazione dei bacini montani) vengono ora "passati"
alle due Provincie autonome.
Con l'art. 11 - osserva la Regione - si è ovviamente provveduto
per la sistemazione del personale già in servizio presso gli uffici
regionali che si occupavano, fino al momento della delega, dei servizi
delegati e si è provveduto col pieno rispetto della volontà così del
personale interessato come dell'amministrazione dello Stato e delle
Provincie autonome. Non vi è quindi esorbitanza dai poteri della
Regione.
Le censure, infine, mosse con il ricorso alla disposizione del
l'art. 8, riguarderebbero pretesi errori nella impostazione contabile
delle spese inerenti alle funzioni delegate: il che, se anche gli
errori vi fossero, non costituirebbe illegittimità costituzionale.
In conclusione, pertanto, secondo la difesa della Regione, il
ricorso della Presidenza del Consiglio enuncia criteri giuridici
amministrativi e tecnici diversi da quelli ai quali la legge impugnata
si è ispirata, e non già una difformità delle disposizioni della
legge con le norme costituzionali, e perciò il ricorso deve essere
respinto, anche se quei criteri fossero - e non lo sono - tutti
apprezzabili.
Sono state poi depositate nella cancelleria, in data 24 gennaio,
memorie, nelle quali ciascuna delle parti sviluppa le proprie
argomentazioni, insistendo entrambe soprattutto sul problema
fondamentale di carattere generale della interpretazione dell'art. 14
dello Statuto, al fine di una precisa determinazione dell'istituto
della delegazione delle funzioni amministrative quale è nel detto
articolo disciplinato, in ordine al quale istituto le opinioni da
ciascuna parte sostenute sono tra loro nettamente divergenti.
Nella discussione orale i difensori delle parti hanno illustrato le
tesi sostenute negli scritti difensivi. Considerato in diritto :
La eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa
della Regione per mancata indicazione delle norme costituzionali che
sarebbero violate non è fondata, perché nel ricorso è precisamente
indicata la disposizione dell'art. 14 dello Statuto regionale, con la
lettera e lo spirito della quale si assume che la legge sarebbe in
contrasto; e tutte le censure relative ai singoli articoli presi in
esame dal ricorrente si risolvono, come è espressamente dichiarato nel
ricorso, nel dedurre la violazione della detta disposizione statutaria.
Del resto negli stessi scritti difensivi della Regione si riconosce e
si afferma che la controversia proposta dalla Presidenza del Consiglio
ha per oggetto la interpretazione del detto articolo 14 dello Statuto:
e perciò non può parlarsi di inosservanza dell'art. 23, lett. b,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, che renda inammissibile il ricorso.
Quanto poi all'art. 4 della legge impugnata, in ordine al quale
nessuna specifica questione di legittimità costituzionale nel testo
del ricorso verrebbe dedotta, è da notare che il detto articolo non è
nemmeno menzionato, nelle conclusioni del ricorso medesimo, tra quelli,
dei quali sia specificamente richiesta la dichiarazione di
illegittimità costituzionale, per il caso che la Corte non ritenesse
di dichiarare costituzionalmente illegittima l'intera legge, come nel
ricorso principalmente è richiesto.
La controversia sottoposta all'esame della Corte costituzionale si
impernia sostanzialmente, come si è già accennato, sulla
interpretazione dell'art. 14 dello Statuto speciale per il Trentino -
Alto Adige, dove è disposto: "La Regione esercita normalmente le
funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni e ad
altri enti pubblici o valendosi dei loro uffici". È bene ricordare
che identica disposizione è dettata nello Statuto speciale per la
Sardegna (art. 44) e, in generale per le regioni, nell'ultimo comma
dell'art. 118 della Costituzione. Manca invece nello Statuto per la
Valle d'Aosta, dove non vi sono provincie, e manca altresì nello
Statuto per la Regione siciliana, probabilmente perché l'art. 15 del
detto Statuto, da un lato, dichiara che le circoscrizioni provinciali
sono soppresse nell'ambito di quella Regione e, dall'altro lato, affida
alla legislazione esclusiva della Regione stessa l'ordinamento degli
enti locali nel quadro di alcuni principi generali ivi indicati.
Salvo queste due eccezioni, comune a tutte le Regioni è la
delegazione amministrativa da parte della Regione alle Provincie e ad
altri enti pubblici locali, come del resto la simile delegazione da
parte dello Stato alle Regioni, prevista egualmente negli statuti
speciali delle varie Regioni e nell'art. 118, comma secondo, della
Costituzione. Può dirsi quindi un istituto generale del nuovo
ordinamento regionale italiano, che non trova precedenti di rilievo
nell'ordinamento anteriore, perché la delegazione di funzioni
amministrative da un ente pubblico ad un altro ente pubblico, se non
proprio sconosciuta al nostro diritto positivo, come nella memoria
difensiva della Regione è affermato, era indubbiamente nel passato
rarissima e su di essa né dottrina né giurisprudenza si sono formate.
Di questo nuovo istituto giuridico la prima concreta applicazione
è stata fatta con la legge della Regione Trentino - Alto Adige, che è
oggetto di questo giudizio. Sono perciò spiegabili le perplessità ed
incertezze, le quali hanno provocato la impugnazione.
Premessa necessaria per la decisione della Corte, come entrambe le
parti concordemente richiedono, sono la determinazione della natura e
dei caratteri di questo nuovo tipo di delegazione e la precisazione
dell'oggetto stesso di essa.
La disposizione dell'art. 14 sopra trascritta è strettamente
collegata con quella del precedente art. 13, il quale, nel primo
comma, indica le potestà amministrative che sono attribuite alla
Regione, e, nel terzo comma, prevede che lo Stato può inoltre delegare
alla Regione (come pure ad altri enti pubblici locali) funzioni proprie
della sua amministrazione. Vi sono adunque funzioni amministrative
proprie della Regione e possono esservi anche funzioni amministrative
dello Stato da questo delegate alla Regione.
Non tutte queste funzioni amministrative possono formare oggetto di
delegazione da parte della Regione, nonostante la generalissima dizione
dell'art. 14. Ne sono escluse sicuramente quelle che lo Stato abbia ad
essa delegate, non solo per il principio generale e notissimo che il
delegato non può a sua volta delegare, ma anche, più specificamente,
perché vi osta la menzionata disposizione del comma terzo dell'art.
13, secondo la quale le funzioni proprie dell'amministrazione dello
Stato possono essere da questo delegate tanto alla Regione quanto alle
Provincie o ad altri enti pubblici locali; il che rende chiaro che
spetta allo Stato scegliere l'ente al quale ritenga di delegare proprie
funzioni amministrative. In questa scelta non può evidentemente la
Regione sostituirsi allo Stato, come avverrebbe se passasse ad altri
enti l'esercizio delle funzioni ad essa delegate dallo Stato.
La delegazione prevista dall'art. 14 dello Statuto si riferisce
adunque solo alle funzioni che sono proprie della Regione, a quelle
cioè che sono contemplate nel primo comma dell'art. 13, rispetto alle
quali peraltro saranno fatte in seguito alcune distinzioni. Per il
momento, interessa mettere in rilievo che dalla disposizione dell'art.
14 sarebbe erroneo dedurre che l'attribuzione di funzioni
amministrative fatta alla Regione con l'art. 13, primo comma, dello
Statuto sia attribuzione soltanto nominale di una vacua titolarità
delle funzioni stesse, rimanendo interdetto l'effettivo esercizio di
esse da parte della Regione. Parecchie norme vi sono nella Costituzione
- dove, come si è detto, vi è un precetto identico a quello dell'
art. 14 dello Statuto per la Regione Trentino - Alto Adige - le quali
prevedono l'esercizio diretto di funzioni amministrative da parte della
Regione. Così, per esempio, di "provvedimenti amministrativi della
Regione" parla l'art. 123; "funzioni amministrative esercitate dalla
Regione" sono menzionate nell'art. 124; il "controllo di legittimità
sugli atti amministrativi della Regione" è regolato nell'art. 125 e
via di seguito.
Nessun dubbio può quindi esservi che l'attribuzione alle Regioni
delle potestà amministrative, delle quali parla il primo comma
dell'art. 13, è attribuzione piena, comprensiva così della
titolarità, come dell'esercizio delle funzioni. Sorge così il
problema, ampiamente discusso tra le parti nel presente giudizio, se la
"delegazione" implichi trasferimento pieno delle potestà
amministrative della Regione, come una parte inclina a ritenere, ovvero
rifletta solo l'esercizio delle funzioni amministrative che sono
esplicazione delle dette potestà, come l'altra parte afferma.
La interpretazione letterale del testo dello Statuto potrebbe
lasciare perplessi. Lo stesso termine "delegazione" è generico,
perché suole spesso essere usato, anche nelle leggi, in senso non
tecnico e potrebbe anche darsi, come la difesa della Regione sostiene,
che sia adoperato impropriamente nell'art. 14. È vero anche che tanto
nell'art. 13 quanto nell'art. 14 non si parla di delegazione
dell'esercizio di funzioni, ma di "delegazione delle funzioni", la
quale ultima espressione a rigore potrebbe far pensare ad un
trasferimento pieno della potestà amministrativa. Ma non è sicuro
che l'espressione sia usata proprio in questo senso. Per ciò che
riguarda le simili delegazioni fatte dallo Stato e previste dall'art.
13, vi sono nello Statuto medesimo disposizioni le quali, prevedendo
istruzioni del Governo alle quali la Regione deve conformarsi (art. 35)
e vigilanza del rappresentante del Governo sull'esercizio delle
funzioni delegate dallo Stato (art. 72, n. 2), mostrano chiaramente che
si tratta solo di delegazione dell'esercizio delle funzioni e non di
trasferimento delle funzioni stesse dallo Stato alla Regione.
Non può essere diversamente per le delegazioni fatte dalla Regione
alle Provincie o ad altri enti, alle quali si riferisce l'art. 14. La
formulazione di questo articolo "La Regione esercita le funzioni
amministrative, delegandole alle Provincie. . . " sembra configurare la
"delegazione delle funzioni" come modo di esercizio delle funzioni
stesse da parte della Regione, tanto più che sullo stesso piano,
alternativamente, è posta l'altra facoltà data alla Regione medesima,
omettendo ogni delegazione ad altro ente, di valersi degli uffici di
questo, come se fossero uffici suoi propri, limitatamente, si intende,
all'esercizio delle dette funzioni. Questo sembrerebbe confermare che
anche nel caso di delegazione all'ente, non il trasferimento della
potestà amministrativa, ma soltanto l'esercizio delle funzioni la
norma statutaria prende in considerazione.
L'interpretazione sistematica, più ancora di quella letterale,
convince che la delegazione prevista dall'art. 14 dello Statuto non
può essere che delegazione di esercizio delle funzioni amministrative
delle quali la Regione è titolare. Le potestà amministrative a questa
attribuite statutariamente non potrebbero essere trasferite ad un altro
ente pubblico, perché questo significherebbe modificare con legge
regionale norme costituzionali di competenza, che sono, come è noto,
cogenti. L'esercizio effettivo delle funzioni amministrative, che sono
esplicazione delle potestà istituzionalmente sue proprie, potrà
perciò dalla Regione essere delegato alle Provincie o ai Comuni o ad
altri enti pubblici locali, ma la titolarità delle funzioni stesse
deve rimanere alla Regione.
Da ciò deriva che per effetto della delegazione e dei limiti di
essa l'ente delegato non esercita funzioni che siano diventate sue
proprie, ma esercita funzioni dell'ente delegante e che quest'ultimo,
appunto perché rimanendo titolare delle dette funzioni ha sempre il
dovere di curare che con esse siano conseguiti i fini di interesse
generale ai quali tendono, non può disinteressarsi del modo come le
dette funzioni siano effettivamente esercitate per effetto della
delegazione. All'ente delegante spettano perciò poteri di vigilanza,
di controllo e di sostituzione, ai quali con l'atto di delegazione non
potrebbe rinunziare senza alterare l'istituto previsto nell'art. 14
dello Statuto.
Si osserva in contrario dalla difesa della Regione che quei poteri
potrebbero trovare fondamento giuridico solo nella preesistenza di un
rapporto gerarchico, che non vi è tra enti pubblici i quali sono tra
loro in condizione di parità, e perciò al delegante non può spettare
alcun potere giuridico nei confronti del delegato o dei suoi atti,
salva la facoltà di revocare eventualmente la delegazione: il che
dovrebbe essere fatto con legge e per di più su di questa dovrebbe
essere preventivamente sentito l'ente delegato.
L'obiezione non è fondata. Nessun dubbio che un rapporto
gerarchico vero e proprio tra gli enti non esiste; ma è pure
innegabile che la delegazione crea necessariamente un rapporto
particolare, il quale, comunque si ritenga di denominarlo, giustifica,
per le ragioni esposte, il potere di vigilanza dell'ente delegante, non
certo sull'ente delegato, ma solo sugli atti che questo compie per
effetto della delegazione.
In contrario non varrebbe nemmeno invocare la particolare autonomia
di cui godono le Provincie di Trento e di Bolzano, alle quali nel caso
presente la delegazione è fatta. L'autonomia riflette l'attività che
è propria dell'ente pubblico e l'esercizio delle funzioni che
rientrano nella sua competenza istituzionale, non già gli atti che
esso compie per delegazione. Si consideri che l'autonomia della
Regione non è certo inferiore a quella delle Provincie: ciò
nonostante lo Statuto per il Trentino - Alto Adige espressamente
dispone, come si è ricordato, che la Regione, per l'esercizio delle
funzioni delegatele dallo Stato, deve conformatasi alle istruzioni del
Governo (art. 35) ed è soggetta alla vigilanza di organi governativi
(art. 76, n. 2). Questa disposizione è dettata anche per le due
Provincie autonome di Trento e di Bolzano per il caso che la
delegazione sia ad esse fatta dallo Stato. Nessuna ragione vi sarebbe
per escludere che lo stesso si verifichi nelle ipotesi di delegazione
da parte della Regione, la quale delegazione, secondo l'art. 14,
potrebbe del resto essere fatta indifferentemente così alle due
Provincie autonome, come ai comuni e ad altri enti pubblici locali: il
che riprova che il concetto di autonomia è del tutto estraneo e
indifferente al fine della delegazione.
Dalla configurazione della delegazione, come innanzi è stata
delineata, deriva altresì la conseguenza che non può esservi una
delegazione generica e indeterminata, come, per esempio, per funzioni
amministrative presenti e future, quali che esse possano essere, in
certe materie. La delegazione deve essere specifica con precisa
indicazione delle funzioni delle quali l'esercizio viene delegato. Se
così non fosse, la Regione non avrebbe la possibilità di dare
concrete direttive, alle quali l'ente delegato dovrebbe conformarsi,
né di esercitare alcuna vigilanza sull'esercizio effettivo delle
funzioni. D'altro canto l'ente delegato non sarebbe in grado di
conoscere esattamente l'oggetto della delegazione e dovrebbe perfino
sostituirsi all'ente delegante nella determinazione della sfera delle
potestà proprie di questo, dalle quali derivano le funzioni che
dovrebbe esercitare per delegazione.
Fissati in tal modo i caratteri fondamentali dell'istituto previsto
nell'art. 14 dello Statuto, occorre esaminare se nella delegazione
concretamente disposta con la legge regionale impugnata tale carattere
sia rispettato e bisognerà anche accertare se le funzioni
amministrative alle quali la legge si riferisce rientrino tra quelle
che possono formare oggetto di delegazione.
In ordine al primo punto, l'esame della disposizione fondamentale
della legge, che è dettata nell'art. 2, non offre elementi sicuri di
giudizio. Ivi è stabilito: "Le funzioni amministrative. . . sono
delegate. . . alle Provincie. . . ". Si tratta della stessa formula
usata negli artt. 13 e 14 dello Statuto, la quale, come si disse, non
esprime necessariamente il concetto di un trasferimento pieno di
potestà amministrativa. Se la legge regionale abbia inteso disporre un
tale trasferimento, piuttosto che delegare soltanto l'esercizio di
funzioni amministrative, risulterà meglio dalle altre disposizioni che
regolano in modo concreto la delegazione.
Si devono qui prendere specialmente in considerazione le norme
degli artt. 3, 7, 8, 9, 10 e 11 che formano oggetto di particolare
impugnazione col ricorso del Governo dello Stato.
L'art. 3 dispone che le funzioni delegate alle due Provincie sono
esercitate dalle Giunte provinciali e dai loro Presidenti anche a mezzo
dei propri organi ed uffici e che le deliberazioni delle Giunte
provinciali, anche su ricorso avverso atti di altri organi delle
Provincie, sono definitivi. La difesa dello Stato osserva che questa
disposizione contrasterebbe col principio che l'atto del delegato è
atto del delegante e priverebbe il cittadino del potere di provocare il
controllo del delegante, con violazione di un principio generale del
nostro ordinamento.
In sostanza, la disposizione dell'art. 3 esclude che l'atto
amministrativo compiuto per delegazione sia suscettibile di
impugnazione con ricorso alla Regione. Naturalmente si tratterebbe di
quello che suole essere denominato ricorso gerarchico improprio. Si
potrebbe qui osservare che manca nella nostra legislazione una
disciplina organica generale di questo istituto, del quale si occupano
invece varie leggi con disposizioni particolari. Si potrebbe anche
ricordare che dalle decisioni della giurisprudenza non sembra potersi
trarre una regola assoluta per affermare in modo reciso che i
provvedimenti adottati per delegazione siano in ogni caso impugnabili
con ricorso all'autorità delegante, quando tra questa e l'autorità
delegata non vi sia un rapporto gerarchico vero e proprio. Tuttavia è
innegabile che l'espressa esclusione fatta con l'art. 3 di ogni ricorso
alla Regione, messa specialmente in relazione con la contemporanea
espressa menzione del ricorso alla Giunta provinciale avverso agli atti
delegati, indurrebbe a ritenere che effettivamente, col delegare alla
Provincia le funzioni amministrative, la Regione abbia inteso
trasferire ad essa tutti i suoi poteri, rinunziando a qualsiasi
doverosa vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate.
Nessuna relazione con una delegazione di esercizio di funzioni
amministrative può avere la disposizione dell'art. 7 della legge che
devolve alle Provincie l'ammontare delle ammende versate dai
contravventori delle disposizioni delle leggi dalle quali derivano le
funzioni amministrative che vengono delegate. Vero è che l'art. 7
aggiunge: "a norma di quanto prescrivono le vigenti leggi dello Stato".
Ma sfugge il significato di questa aggiunta, perché nessuna legge
statale vi è che prescriva la integrale devoluzione dell'importo delle
ammende alle Provincie e, se qualche legge dello Stato esiste che dia
una particolare destinazione ad una parte dell'ammontare delle ammende
riscosse per infrazioni a determinati precetti legislativi, nessun
intervento da parte della Regione, nemmeno in via interpretativa,
potrebbe occorrere per mantenere in piena efficacia le leggi dello
Stato. È soprattutto da notare che l'ammenda è una pena consistente
"nel pagamento allo Stato" di somme determinate (art. 26 Cod. pen. ) e
quindi lo Stato è l'ente a cui, in base alla legge penale, che, come
questa Corte decise con sentenza n. 6 dell'anno 1956, non rientra in
alcun modo nella competenza legislativa della Regione, spetta
l'ammontare delle ammende riscosse. La Regione, come non può mai
emanare norme relative all'esercizio del magistero punitivo, così non
può in nessun modo dare una qualsiasi destinazione ai proventi delle
ammende, devolvendole a se stessa o ad altri enti pubblici.
L'art. 8 della legge è pure impugnato dalla difesa dello Stato in
quanto il sistema ivi stabilito di assegnazione annuale a ciascuna
Provincia di un fondo corrispondente al fabbisogno finanziario per
raggiungere le finalità dei compiti ad esse delegati sarebbe qualche
cosa di diverso del rimborso delle spese effettivamente sostenute dalle
Provincie per l'esercizio delle funzioni oggetto delle delegazioni. È
questo un rilievo che riguarda il lato puramente tecnico del sistema,
piuttosto che la sostanza della disposizione, la quale rende chiaro che
si tratta di anticipazione di somme, delle quali deve poi essere dato
conto alla fine di ogni esercizio finanziario, perché la parte che
supera sia trasferita all'esercizio finanziario successivo ed
utilizzata secondo la destinazione del relativo bilancio della Regione
e non già della Provincia.
Particolarmente notevole è l'art. 9 che si occupa del "controllo
della Regione sull'amministrazione delegata", il quale controllo
risulta peraltro attenuato in modo tale da svanire quasi del tutto. Vi
è bensì nell'art. 9 l'affermazione che la Regione può "stabilire
direttive, cui le Provincie devono attenersi", ma contemporaneamente è
spiegato che tale facoltà può essere esercitata solo "nell'esercizio
e nei limiti della potestà regolamentare di cui all'art. 38, punto 1,
dello Statuto". Si può qui osservare che l'articolo 38 dello Statuto
esclude ogni potestà regolamentare della Regione per leggi statali e
che le funzioni delegate alle Provincie derivano proprio da una serie
di leggi dello Stato elencate nell'art. 1 della legge. Ma a parte
questa considerazione, deve essere riconosciuta l'esattezza del rilievo
della difesa dello Stato che, essendo la potestà regolamentare
attività normativa, la disposizione in esame esclude ogni possibilità
di direttive per singoli atti e provvedimenti o per gruppi di essi, il
che priva sostanzialmente la Regione della titolarità della funzione.
Nel secondo comma dell'art. 9 è detto che la Giunta regionale può
chiedere notizie, chiarimenti ed eventualmente ordinare ispezioni
sull'andamento dell'amministrazione delegata: ma deve ritenersi che
tutto ciò abbia soltanto scopo informativo, perché è escluso ogni
potere di intervento, fatta eccezione per il caso di illegittimità
consistente in violazione di leggi ovvero di regolamenti contenenti le
eventuali direttive regionali, e per l'altro di "persistente inerzia",
nei quali casi soltanto il terzo comma del medesimo articolo
consentirebbe la sostituzione della Giunta regionale alle Giunte
provinciali.
È da riconoscere che questo complesso di disposizioni pone in
essere un vero e proprio trasferimento di funzioni, per effetto del
quale è attribuita all'ente delegato piena discrezionalità
insindacabile dalla Regione, che non può controllarne l'esercizio,
fuori dei casi di illegittimità, per i quali non mancherebbe, del
resto, l'ordinario ricorso in sede giurisdizionale.
Gli artt. 10 e 11 della legge dispongono il trasferimento alle
Provincie di alcuni uffici della Regione e il passaggio alle dipendenze
delle Provincie medesime del personale dei detti uffici: il che non
rientra nei poteri normativi della Regione che può bensì emanare
norme legislative relative all'ordinamento degli uffici regionali e del
personale ad essi addetto (art. 4, n. 1, dello Statuto) ma non anche
relative all'ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad
essi addetto, materia questa ultima rientrante nella potestà
legislativa delle Provincie giusta l'art. 11, n. 1, dello Statuto.
Deve inoltre notarsi che una delegazione accompagnata da
trasferimento di uffici dall'ente delegante a quello delegato o di
aumento di uffici e di personale di quest'ultimo dovrebbe in generale
dirsi contrastante con lo spirito e la finalità del sistema delineato
nell'art. 14 dello Statuto. Proprio allo scopo di evitare la creazione
di troppi uffici burocratici che i molti compiti affidati all'Ente
Regione renderebbero necessari, lo Statuto dispone che la Regione
svolga normalmente i suoi compiti amministrativi a mezzo degli uffici
già esistenti di altri enti pubblici valendosi dei detti uffici o
direttamente o attraverso una delegazione data all'ente a cui gli
uffici appartengono. Se la delegazione dovesse portare alla
moltiplicazione degli uffici degli enti delegati lo scopo pratico del
sistema sarebbe frustrato.
Oltre che per i motivi esposti, dai quali risulta una profonda
alterazione dei caratteri dell'istituto giuridico disciplinato
dall'art. 14 dello Statuto, la illegittimità costituzionale della
legge impugnata sussiste anche per quanto riguarda l'oggetto stesso
della delegazione disposta.
Dopo avere elencate nell'art. 1 una serie di leggi dello Stato e
quattro leggi regionali, la legge dispone nell'art. 2: "Le funzioni
amministrative di cui alle leggi statali elencate nell'art. 1,
spettanti alla Regione in base all'art. 13 della legge costituzionale
26 febbraio 1948 (Statuto). . . sono delegate, ai sensi dell'art. 14
dello Statuto,. . . alle Rrovincie autonome di Trento e di Bolzano".
Il richiamo all'art. 13 dello Statuto potrebbe far pensare, come la
difesa dello Stato ritiene, che la delegazione alle Provincie si
riferisca anche alle funzioni amministrative dello Stato delegate alla
Regione, previste nel terzo comma dell'art. 13. Se così fosse, la
disposizione sarebbe illegittima per le ragioni che sono state di sopra
esposte.
Durante la discussione orale la difesa della Regione ha però
osservato che nessuna delegazione di funzioni amministrative è stata
finora fatta dallo Stato alla Regione. Questa osservazione non sarebbe
di per sé sufficiente per escludere la illegittimità della norma. Ma
è piuttosto da ritenere che, col parlare di funzioni amministrative
"spettanti alla Regione" in base all'art. 13 dello Statuto, l'art. 2
della legge intenda riferirsi al primo comma del detto art. 13 dello
Statuto e particolarmente alla disposizione secondo la quale "le
potestà amministrative che in base all'ordinamento precedente erano
attribuite allo Stato, sono esercitate dalla Regione".
La norma riguarderebbe perciò soltanto funzioni amministrative
proprie della Regione, indicate nel primo comma dell'art. 13 dello
Statuto; ma anche così limitata, la delegazione da essa disposta non
cesserebbe di essere generica e indeterminata. In proposito è da
considerare che la ricordata norma dell'art. 13, come questa Corte
costituzionale ha avuto occasione di decidere con la sentenza n. 9 del
1957 a proposito di analoghe norme contenute in altri Statuti
regionali, non opera il passaggio automatico delle funzioni dello Stato
alla Regione. Perché tale passaggio avvenga occorre che per le
singole materie siano dettate nello Statuto stesso, o in altre leggi,
norme particolari che lo dispongano e ne regolino le modalità, come
del resto è stato fatto in realtà per parecchie materie con le norme
di attuazione finora emanate, tra le quali possono essere ricordate
specialmente quelle di cui nel D.P.R. 30 giugno 1951, n. 754, che
contiene pure alcune disposizioni generali circa il passaggio degli
uffici e dei servizi dallo Stato alla Regione. Queste disposizioni
confermano che occorrono "modalità da stabilirsi fra i singoli
Ministeri e la Giunta regionale" affinché la Regione possa valersi
dell'opera di uffici governativi nell'esercizio delle proprie attività
amministrative (art. 83) e che il passaggio dei servizi nelle materie
per le quali la Regione assume potestà amministrative per effetto
dell'art. 13 dello Statuto avviene solo come "conseguenza" di apposite
norme di attuazione dello Statuto medesimo (art. 85).
Tutto ciò evidentemente esclude quel passaggio automatico delle
funzioni indicate nel primo comma dell'art. 13, che, secondo la tesi
difensiva della Regione, sarebbe avvenuto di diritto con l'entrata in
vigore dello Statuto. Di conseguenza, generica e indeterminata è la
delegazione in blocco di tutte indistintamente le funzioni
amministrative, anche se accompagnata dalla indicazione di materie
regolate da una serie di leggi statali. Né questa Corte avrebbe la
possibilità di dare il proprio giudizio sulla delegabilità delle
singole materie.
Per le leggi, o parti di esse, rispetto alle quali il passaggio non
è effettivamente avvenuto perché non ancora emanate norme di
attuazione, si tratterebbe di una delegazione in bianco per il futuro.
Questa evidentemente è inammissibile, specialmente se si rifletta che
non tutte le funzioni amministrative anteriormente attribuite allo
Stato potrebbero passare alla Regione. Quelle, per esempio, che
superino i limiti della circoscrizione degli interessi regionali
dovranno necessariamente continuare ad essere esercitate dallo Stato
ovvero potranno esigere un coordinamento dell'attività della Regione
con quella di organi governativi. Tutto ciò richiede particolari
precisazioni che non potrebbero essere unilateralmente fatte e
deliberate dalla Regione e tanto meno dalle Provincie. Né queste
ultime potrebbero sostituirsi alla Regione per provocare ed
eventualmente concordare con il Governo dello Stato le norme necessarie
per il passaggio di uffici e servizi, il quale passaggio, secondo
l'art. 13 dello Statuto, deve avvenire dallo Stato alla Regione, non
già alle Provincie.
Le considerazioni precedenti concorrono tutte nel convincere che la
disciplina dettata nella legge impugnata con la delegazione in essa
disposta è in contrasto con i caratteri essenziali dell'istituto
previsto dall'art. 14 dello Statuto, come sono stati di sopra
delineati, e per conseguenza la legge stessa, così come è formulata,
deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per la sua
impostazione generale, dovendo dalla Regione essere data attuazione
alla norma dettata nel menzionato articolo dello Statuto col disporre e
regolare la delegazione con norme che siano conformi allo spirito e
alla finalità della disposizione statutaria, come si è esposto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata la
seconda volta dal Consiglio della Regione Trentino - Alto Adige nella
seduta del 3 ottobre 1956, avente per oggetto "delega alle Provincie
autonome di Trento e di Bolzano di funzioni amministrative nelle
materie agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico e
ittico, apicoltura, caccia e pesca e opere di bonifica", in riferimento
alla norma contenuta nell'art. 14 dello Statuto speciale per la detta
Regione, ferma la facoltà della Regione di provvedere ad una nuova
disciplina della materia nei sensi indicati nella motivazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI.
ECLI:IT:COST:1957:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte