Sentenza n. 39/1960
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/06/1960 · relatore Nicola Jaeger
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
ricorso notificato il 7 gennaio 1960, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale l'11 gennaio 1960 ed iscritto al n. 1 del
Registro ricorsi 1960, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la
Regione siciliana sorto a seguito del decreto del Presidente della
Regione siciliana 10 aprile 1959, n. 6, contenente: "Integrazioni alla
tabella annessa al decreto presidenziale 4 maggio 1954, n. 2".
Udita nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1960 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv.
Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato al Presidente della Regione siciliana il 7
gennaio 1960 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha elevato
conflitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione siciliana, in
riferimento al decreto 10 aprile 1959, n. 6, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana 7 novembre 1959, n. 60, con il quale
il Presidente della Regione ha esteso i benefici previsti dalla legge
regionale 20 marzo 1950, n. 29, all'industria turistico-alberghiera,
all'industria della pesca ed a quella armatoriale.
Il ricorso premette che il decreto del Presidente della Regione
esorbita dai poteri a questo attribuiti dall'art. 7 della legge
regionale 7 dicembre 1953, n. 61, il quale, in conformità dei
principi del l'ordinamento tributario, manda al potere esecutivo
soltanto per la determinazione concreta delle categorie di stabilimenti
industriali tecnicamente organizzati, come sono definiti dal precedente
art. 1, che potranno beneficiare delle agevolazioni concesse con la
legge regionale 20 marzo 1950, n. 29; che esso viola l'art. 1 della
legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61, ed i principi generali
contenuti in dette leggi, nonché gli artt. 20 e 36 dello Statuto
speciale della Regione siciliana in relazione agli artt. 23 della
Costituzione e 17 dello Statuto speciale; che, infine, esso è in
contrasto con il giudicato formatosi per effetto delle sentenze nn. 60
e 76 del 1958 della Corte costituzionale. Conclude, pertanto, perché
la Corte voglia "dichiarare l'incompetenza della Regione siciliana,
unitariamente considerata, e del Presidente della Regione, in ispecie,
ad emanare le norme contenute nel decreto 10 aprile 1959, n. 6, e,
conseguentemente, annullare il decreto stesso".
A sostegno del ricorso si deduce che la così detta industria
turistico-alberghiera, armatoriale e della pesca non rientra nel
concetto di stabilimento industriale tecnicamente organizzato, neppure
nell'ampia dizione del citato art. 7; che il decreto impugnato è in
contrasto con il principio della riserva di legge stabilito nell'art.
23 della Costituzione, in ordine al quale anche la concessione di
benefici in materia di imposte di registro e di ricchezza mobile è
riservata in modo assoluto alla legge, con esclusione di ogni potere
discrezionale della pubblica Amministrazione; che gli artt. 2 e 4 del
decreto, in ispecie, riproducono integralmente il contenuto delle leggi
21 e 12 marzo 1958, dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale
con le sentenze n. 60 e n. 76 del 1958, e l'art. 3, relativo
all'industria della pesca, non trova alcuna rispondenza nella
legislazione statale ed esorbita dal campo di applicazione delle leggi
nazionali sulla industrializzazione del Mezzogiomo e delle Isole,
creando uno squilibrio fra sistema statale e regionale, con grave
turbativa dei rapporti tributari nel resto del territorio nazionale e
in contrasto con gli interessi nazionali. Al testo del ricorso è
allegato il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana, contenente limitazioni e riserve, particolarmente
per quanto concerne le imprese armatoriali e della pesca, ponendosi in
dubbio che esse possano rientrare nel concetto di "complessi aziendali
dotati di attrezzatura fissa nel territorio della Regione".
La Regione siciliana, costituitasi in giudizio il 27 gennaio 1960,
ha concluso perché la Corte dichiari inammissibile e,
subordinatamente, respinga il ricorso perché infondato, riconoscendo
che solo ad essa Regione spetta la competenza esercitata.
Essa sostiene che il ricorso è inammissibile, perché il decreto
impugnato è un atto amministrativo, che costituisce esercizio
dell'ampio potere discrezionale, conferito al Presidente della Regione
dall'art. 7 della legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61, di valutare
le caratteristiche delle varie imprese produttive dal punto di vista
tecnico, ai fini della applicazione delle agevolazioni tributarie
concesse con le leggi regionali del 1950, n. 29, e del 1953, n. 61.
Poiché il ricorso per conflitto di attribuzione ha la funzione di
garantire l'osservanza della Costituzione, non quella di leggi
regionali, esso non sarebbe proponibile rispetto a quel decreto
presidenziale, neppure se questo avesse violato le leggi indicate.
La difesa della Regione aggiunge che lo stesso potere conferito con
l'art. 7 era già stato esercitato con ampiezza notevole in due decreti
precedenti, dei quali lo Stato non contestò la legittimità. Il
decreto attuale sarebbe non solo legittimo, ma obbligatorio, in quanto
le imprese ivi indicate avevano diritto di godere le agevolazioni e
avrebbero avuto ragione di dolersi se ne fossero state escluse. Inoltre
il decreto fissa soltanto i "requisiti oggettivi" per ottenere le
agevolazioni, non anche quelli "soggettivi", che dovranno essere
accertati caso per caso, su richiesta degli interessati, con successivi
atti amministrativi, così che lo Stato non avrebbe alcun interesse a
ricorrere.
Questa considerazione varrebbe a dimostrare anche l'infondatezza in
merito del ricorso, confermata dal fatto che non sarebbe stato addotto
alcun motivo valido a sostenere che le agevolazioni concesse non
trovino rispondenza nei principi della legislazione dello Stato o che
violino disposizioni statutarie.
Entrambe le parti hanno depositato memorie. In quella della difesa
dello Stato le conclusioni sono formulate in modo alquanto diverso da
quelle del ricorso, chiedendosi che, in accoglimento di questo, la
Corte voglia dichiarare "l'incompetenza della Regione siciliana e, per
essa, del Presidente della Regione ad emanare le norme contenute nel
decreto Pres. Reg. 10 aprile 1959, n. 6, e, conseguentemente, annullare
il decreto stesso".
Alla memoria è allegata la deliberazione n. 18 della Sezione per
la Regione siciliana della Corte dei conti, con la quale il
provvedimento impugnato fu ammesso al visto e alla registrazione per la
parte concernente le industrie avicole, della lavorazione delle spugne
e di quella del sommacco, mentre visto e registrazione vennero ricusati
per quanto atteneva alle industrie armatoriali, turistico-alberghiere e
della pesca. Ne risulta che la Regione aveva chiesto la registrazione
con riserva ancor prima che fosse stato rifiutato il visto dal
competente ufficio.
Alle eccezioni concernenti l'inammissibilità del ricorso la difesa
dello Stato oppone, anzitutto, che nel ricorso stesso viene denunciata
la violazione delle leggi regionali del 1950 (n. 29) e del 1953 (n.
61), da cui deriverebbe il potere esercitato dal Presidente regionale;
che l'istituto della acquiescenza non è applicabile nei procedimenti
costituzionali; che, del resto, la Corte costituzionale potrebbe sempre
dichiarare illegittime d'ufficio, o quanto meno rifiutarsi di
applicare, le leggi ordinarie che risultassero in contrasto con norme
costituzionali.
Alla tesi che la violazione di leggi ordinarie, statali e
regionali, non potrebbe dar luogo a conflitto di attribuzione, la
difesa dello Stato oppone che la competenza legislativa ed
amministrativa della Regione siciliana non è esclusiva. e deve essere
esercitata anche entro i limiti dei principi fissati dalle singole
leggi nazionali, che regolano la materia. Nella specie, poi, tali
limiti risulterebbero dalle precedenti sentenze della Corte
costituzionale, talché la violazione di legge si identificherebbe con
una violazione di giudicato costituzionale.
In quanto all'interesse ad agire in sede di conflitto di
attribuzione, esso attiene alla determinazione della propria competenza
nei confronti del soggetto chiamato a contraddire.
Nel merito la difesa dello Stato analizza i diversi tipi e
categorie di imprese e di stabilimenti industriali, in relazione alle
definizioni formulate nelle disposizioni delle varie leggi di
concessione di agevolazioni e benefici fiscali. Pone in rilievo
l'interesse dei contribuenti delle altre Regioni a che la Regione
siciliana non rinunci ingiustificatamente e per lunghi p eri o di a
quote rilevanti dei tributi, provocando un aumento correlativo del
fondo di solidarietà nazionale. Insiste sul fatto che il decreto del
Presidente della Regione, di cui si chiede l'annullamento, riproduce
quasi letteralmente le norme contenute nelle leggi regionali del 1953,
n. 1, e del 1954, n. 10, le quali non sono più in vigore, mentre le
successive leggi che ne prorogavano l'efficacia sono state dichiarate
illegittime dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 60 e 76 del
1958. Esso esorbiterebbe pertanto - sempre secondo la difesa dello
Stato - dalla sfera di applicazione delle altre leggi regionali del
1950, n. 29, e del 1953, n. 61, dalle quali si pretende dalla Regione
che derivi il potere esercitato dal Presidente. Poiché queste ultime
leggi non facevano che recepire leggi nazionali, se ne dovrebbe dedurre
che il provvedimento impugnato è in contrasto con i principi stabiliti
da queste ultime.
Nella memoria depositata la difesa della Regione ha dedotto un
nuovo motivo di inammissibilità per tardività del ricorso, notificato
al Presidente della Regione il 7 gennaio 1960, giorno successivo alla
scadenza del termine di sessanta giorni, decorrente dalla data della
pubblicazione dell'atto impugnato (7 novembre 1959). Passando poi allo
svolgimento delle ragioni di merito, sia pure "per mera cautela", la
stessa difesa descrive il nuovo sistema instaurato con la legge
regionale n. 61 del 1953, sostenendo che esso si basa sui seguenti
principi: definisce diversamente la categoria degli enti ammessi ai
benefici, ponendo un concetto di "complessi aziendali dotati di
attrezzatura fissa nel territorio della Regione, tecnicamente
organizzati per la produzione industriale di beni o servizi" (art. 1),
che esige precisazioni ulteriori, mentre in base alle leggi regionali
precedenti il beneficio si conseguiva automaticamente. Il potere
conferito al Presidente della Regione, già esercitato altre due volte
senza dar luogo a conflitti, sarebbe giustificato appunto dalla
necessità di quelle precisazioni e corrisponderebbe ad una limitazione
delle concessioni, quasi a correttivo della formula più ampia per la
estensione di queste, che comprende anche la produzione di servizi.
Insiste infine sulla tesi che il provvedimento impugnato è diretto
all'applicazione di una legge regionale, e che se questa avesse leso
l'interesse dello Stato avrebbe dovuto essere impugnata dallo Stato
stesso, mentre se la legge è legittima e il provvedimento
amministrativo non è conforme ad essa, lo Stato non ha alcun interesse
attuale ad impugnare l'atto, ancorché viziato. Considerato in diritto :
1. - La Corte non ritiene fondate le eccezioni di inammissibilità
del ricorso proposte dalla difesa della Regione. Rispetto a quella
basata sulla asserita tardività del ricorso, notificato il
sessantunesimo giorno dalla data della pubblicazione del decreto del
Presidente della Regione, oggetto della impugnativa, nella Gazzetta
Ufficiale, è sufficiente osservare che il termine di sessanta giorni
stabilito dalla legge (art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87) scadeva il 6
gennaio 1960, giorno della Epifania, festivo a tutti gli effetti.
È un principio generale, valido non soltanto per gli atti dei
procedimenti civili (art. 155 Cod. proc. civ.), ma anche per
l'adempimento delle obbligazioni (art. 1187 Cod. civ.) e per ogni altro
atto, al mancato compimento del quale si ricollega una decadenza (cfr.
ad esempio l'art. 96 della legge cambiaria), che se il giorno di
scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo
giorno seguente non festivo. In mancanza di ogni disposizione espressa,
che stabilisca una eccezione a tale principio, esso deve ritenersi
applicabile anche nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale.
2. - Nemmeno può essere accolta l'altra eccezione di
inammissibilità del ricorso, che la difesa della Regione pretende
fondare sulla affermazione che il decreto presidenziale impugnato non
avrebbe concesso le agevolazioni tributarie di cui si discute, perché
queste furono consentite dalle leggi regionali 1950, n. 29, e 1953, n.
61, delle quali il decreto impugnato è semplicemente l'applicazione.
La norma legislativa attributiva del potere al Presidente della Regione
(art. 7 della legge del 1953, n. 61) - si dice - non è stata a suo
tempo impugnata, quindi il ricorso sarebbe inammissibile anche se il
Presidente regionale avesse commesso qualche illegittimità nella
applicazione della legge.
In realtà, invece, quella norma venne a suo tempo impugnata dal
Commissario dello Stato per la Regione siciliana; ma l'Alta Corte non
accolse il ricorso, osservando che la competenza da detta legge
attribuita al Presidente della Regione non comprendeva il potere di
concedere agevolazioni tributarie a categorie non previste dalla legge,
ma soltanto quello di determinare concretamente le categorie di
stabilimenti industriali ammesse a beneficiarne. Il ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri contro il decreto del Presidente
della Regione ha precisamente quale presupposto che il decreto abbia
esorbitato dai poteri attribuiti al Presidente regionale, con che si
profila in termini un conflitto di attribuzione.
3. - Per determinare l'ambito della controversia sottoposta al
giudizio della Corte occorre rilevare che il ricorrente ha dichiarato
espressamente di impugnare il decreto 10 aprile 1959, n. 6, con il
quale il Presidente della Regione estendeva i benefici previsti dalla
legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, all'industria
turistico-alberghiera, all'industria della pesca ed a quella
armatoriale; e che tutta la discussione fra le parti ha riguardato
esclusivamente tali categorie, anche con riferimento al parere del
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ed alla
deliberazione della Sezione per la Regione siciliana della Corte dei
conti. L'oggetto del giudizio si presenta, pertanto, chiaramente
delimitato all'esame della validità del provvedimento impugnato nei
riguardi delle categorie di attività economiche indicate.
4. - Passando ad esaminare il merito della causa, la Corte osserva
che il decreto presidenziale impugnato ha indubbiamente esorbitato dai
limiti di competenza della Regione, per quanto concerne le attività
economiche cui si riferisce il ricorso. Quel decreto ha rinnovato la
concessione di agevolazioni tributarie a categorie di imprese, per le
quali questa Corte aveva dichiarato illegittime le proroghe dei
benefici accordati precedentemente, perché la concessione di esse non
rientrava nella potestà tributaria conferita alla Regione dallo
Statuto speciale. Né essa ritiene che sussistano motivi sufficienti
per ammettere che tale concessione ulteriore, ritenuta illegittima
quando era stata disposta con leggi regionali, sia oggi legittima
perché accordata mediante un decreto del Presidente della Regione.
Il rilievo della difesa dello Stato, che il decreto presidenziale
impugnato riproduce quasi testualmente le disposizioni delle due leggi
regionali concernenti la materia, corrisponde a verità. È
sufficiente, per convincersene, confrontare il testo degli artt. 2, 3,
4 del decreto presidenziale rispettivamente con quello dell'art. 1
della legge regionale 9 aprile 1954, n. 10, e degli artt. 8 e 9 della
legge regionale 26 gennaio 1953, n. 1.
La legge regionale 9 aprile 1954, n. 10, concernente l'incremento
delle attrezzature turistiche, climatiche e termali della Regione, non
era stata impugnata a suo tempo dal Commissario dello Stato; ma la
legge regionale approvata il 21 marzo 1958 e promulgata il 12 maggio
1958, n. 16, recante proroga delle agevolazioni fiscali concesse dalla
precedente, fu dichiarata costituzionalmente illegittima da questa
Corte, con sentenza 19 novembre 1958, n. 60.
La legge regionale 26 gennaio 1953, n. 1, per lo sviluppo delle
attività armatoriali, era stata impugnata dal Commissario dello Stato,
ma l'Alta Corte per la Regione siciliana aveva respinto il ricorso.
Senonché un'altra legge regionale approvata il 12 marzo 1958 e
promulgata il 23 aprile 1958, n. 13, recante proroga delle agevolazioni
fiscali concesse dalla precedente, fu dichiarata costituzionalmente
illegittima da questa Corte, con sentenza 16 dicembre 1958, n. 76.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul ricorso 7 gennaio 1960, proposto dallo Stato per
conflitto di attribuzione relativamente al decreto del Presidente della
Regione siciliana 10 aprile 1959, n. 6:
respinge le eccezioni di inammissibilità dedotte in via
pregiudiziale dalla Regione siciliana;
annulla il decreto 10 aprile 1959, n. 6, del Presidente della
Regione siciliana, nella parte in cui aggiunge alle categorie di
stabilimenti industriali comprese nelle tabelle annesse ai decreti 4
maggio 1954, n. 2, e 2 luglio 1955, n. 5, le attività concernenti
l'industria turistico-alberghiera, l'industria della pesca e
l'industria armatoriale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte, costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1960.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA
ECLI:IT:COST:1960:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte