Sentenza n. 39/1961
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1961 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 674, n. 1,
del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza 10 marzo 1960
della Corte d'appello di Napoli nel procedimento di riconoscimento di
sentenza penale straniera emessa nei confronti di Iavarone Rocco,
iscritta al n. 45 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 7 maggio 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1961 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con sentenza del 21 maggio 1957, il Tribunale distrettuale di
Zurigo condannava il cittadino italiano Iavarone Rocco, per il reato di
truffa, a mesi due di carcere e al bando dal Paese per la durata di
anni cinque. La Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli,
il 4 marzo 1958, richiese il riconoscimento della suddetta sentenza. La
1 Sezione della Corte, con sua decisione del 7 giugno 1958, negava il
riconoscimento, per difetto di una delle condizioni stabilite dall'art.
674, n. 1, Cod. proc. pen., e precisamente per non essere stato
l'imputato nel dibattimento assistito da un difensore, non prevedendo
la legge processuale svizzera la difesa di ufficio (nota del Presidente
del Tribunale di Zurigo in data 24 gennaio 1958). Il Procuratore
generale presso la Corte d'appello propose ricorso per cassazione,
sostenendo che la sentenza straniera avrebbe dovuto essere
riconosciuta, in quanto una delle condizioni richieste dall'art. 674,
n. 1, Cod. proc. pen. (presenza dell'imputato al dibattimento)
risultava osservata, il che bastava, dovendosi l'osservanza di quelle
condizioni ritenere disposta dalla legge in via alternativa. Con
sentenza del 22 gennaio 1959, la Corte di cassazione, in base ai motivi
addotti dal Procuratore generale ricorrente, accoglieva il ricorso,
rinviando per nuovo esame ad altra Sezione della stessa Corte di
appello di Napoli.
Davanti alla 2 Sezione penale di quella Corte, all'udienza del 14
gennaio 1960, il difensore dello Iavarone sollevò eccezione di
illegittimità costituzionale della norma dell'art. 674, n. 1, Cod.
proc. pen., "in relazione agli artt. 31 delle pre-leggi e 24 della
Costituzione". La Corte, con ordinanza del 10 marzo 1960, ritenuta la
eccezione non manifestamente infondata, rimise gli atti alla Corte
costituzionale sostenendo che "il riconoscimento della sentenza penale
straniera sarebbe contrario ai principi del nostro sistema
legislativo". E ciò perché, a norma dell'art. 24, primo capoverso,
della Costituzione, la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento. Sempre secondo la predetta ordinanza, "il
ripetuto art. 674, n. 1, Cod. proc. pen. appare in contrasto e con la
Costituzione e con l'attuale concezione giuridica e sociologica del
diritto di difesa, questa intesa anche nel senso tecnico, concezione
che ha portato alla formulazione, dopo un periodo politico - sociale
particolare, della norma di cui all'art. 185, n. 3 e ultimo capoverso,
Cod. proc. penale".
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, fu pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1960, n. 112. Il 15 aprile 1960
si costituiva in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
atto di intervento e deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato,
secondo la quale la questione sarebbe infondata per i seguenti motivi:
a) il principio affermato nell'art. 24 della Costituzione investe
l'esercizio della giurisdizione del territorio dello Stato per il quale
la Carta costituzionale è imperativa;
b) il diritto di difesa deve essere inteso come potestà effettiva
dell'assistenza tecnica e professionale nello svolgimento del processo.
Le modalità di esercizio non sono tali da ledere o menomare
l'esistenza del diritto allorché di esso siano assicurati lo scopo e
la funzione. La mancanza dell'assistenza del difensore, verificatasi
nel caso in esame per difetto nell'ordinamento svizzero dell'istituto
della difesa di ufficio, non vale ad escludere o menomare l'esercizio
del diritto di difesa se l'imputato ha presenziato al dibattimento;
c) anche l'ordinamento processuale italiano riconosce la
possibilità che talvolta l'imputato non sia assistito dal difensore,
come in taluni giudizi per contravvenzioni (art. 125 Cod. proc. pen.),
e, pertanto, il diritto di difesa deve intendersi assicurato se sia
riservato alla determinazione della parte lo stare in giudizio con
l'assistenza del difensore;
d) presupposto del riconoscimento della sentenza penale straniera
è la sussistenza di un trattato di estradizione fra lo Stato italiano
e quello straniero, il che lascia ragionevolmente supporre che sia
stato attentamente valutato il grado di civiltà del Paese con il quale
il trattato è stipulato e con esso l'osservanza delle regole
fondamentali della civiltà, fra le quali va compreso il diritto di
difesa. Considerato in diritto :
I termini della questione, non direttamente formulati nel
dispositivo dell'ordinanza, devono dedursi dall'integrale contesto di
essa, e principalmente dalla esposizione dei vari atti del giudizio di
riconoscimento della sentenza del Tribunale di Zurigo. Respinta, con
la decisione del 7 giugno 1958 della prima Sezione della Corte di
appello di Napoli, la richiesta di riconoscimento della sentenza, in
quanto il condannato non era stato assistito dal difensore, per difetto
nell'ordinamento processuale svizzero dell'istituto della difesa di
ufficio; e accolto poi, contro siffatta decisione, il ricorso del
Procuratore generale della Corte di appello di Napoli, in base al
criterio che per potersi procedere al riconoscimento sarebbe
sufficiente il verificarsi, in senso positivo, di una sola delle
condizioni indicate dall'art. 674, n. 1, Cod. proc. pen. (citazione a
comparire in giudizio, ovvero assistenza o rappresentanza da parte di
un difensore), la questione di legittimità costituzionale, sollevata
dalla difesa davanti alla Corte d'appello di Napoli in sede di rinvio,
risulta stabilita nel senso che l'art. 674, in quel modo interpretato,
sarebbe costituzionalmente illegittimo, in quanto renderebbe possibile
il riconoscimento di una sentenza straniera anche se emessa a
conclusione di un procedimento nel quale fosse mancata l'assistenza del
difensore.
Questa Corte è però d'avviso che della norma impugnata possa
darsi con sicurezza una interpretazione che esclude ogni fondamento
alla sollevata questione.
Risulta chiaro dall'art. 674, n. 1, ed è ammesso concordemente,
che per la soluzione negativa, cioè perché valga il divieto di
riconoscimento della sentenza straniera, basti il verificarsi di una
sola delle condizioni prescritte, cioè che faccia difetto o la
citazione in giudizio ovvero l'assistenza o rappresentanza da parte di
un difensore. Non possono, invero, esservi dubbi sulla indicazione
nettamente alternativa che, a tal fine, dall'art. 674, n. 1, si fa
delle condizioni stesse, col prescrivere che la Corte di appello non
può dare riconoscimento alla sentenza straniera "se il condannato non
è stato citato a comparire in giudizio o non è stato assistito o
rappresentato da un difensore".
Se ciò è vero, non può esser vero quanto, anche nel giudizio che
ha dato luogo alla presente controversia, è stato sostenuto per il
caso opposto. Non è, cioè, sostenibile che per potersi dalla Corte
d'appello, non già negare, ma concedere il riconoscimento, sia del
pari sufficiente il verificarsi, in senso positivo, anche di una sola
delle condizioni stesse, vale a dire che basti la citazione a giudizio
ovvero l'assistenza o rappresentanza da parte del difensore. Infatti,
posto che per la soluzione negativa (divieto del riconoscimento della
sentenza straniera) sia sufficiente il verificarsi anche di una sola
delle condizioni indicate nell'art. 674, n. 1, è evidente che di tali
condizioni negative nemmeno una dovrà verificarsi perché si abbia la
soluzione positiva (possibilità del riconoscimento). Il che significa
che per potersi disporre il riconoscimento è indispensabile il
ricorrere, congiuntamente, e della citazione a giudizio e della
assistenza o rappresentanza del difensore. Ammettere che ne basti una
sola significa ricadere, senza possibilità di dubbi, nella ipotesi del
divieto del riconoscimento.
Si viene con ciò ad escludere che la norma dell'art. 674 sia in
contrasto col diritto della difesa garantito dall'art. 24 della
Costituzione, diritto del quale, per la parte che le compete, essa
contiene una netta riaffermazione. Spetterà poi, volta per volta, in
sede di applicazione della norma ordinaria, al giudice competente per
il riconoscimento della sentenza straniera lo stabilire se il diritto
medesimo, in relazione alle particolarità di ciascuno dei vari
ordinamenti, trovi in concreto la tutela che è riaffermata nell'art.
674.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, sollevata con l'ordinanza della
Corte di appello di Napoli del 10 marzo 1960, sulla legittimità
costituzionale dell'art. 674, n. 1, del Codice di procedura penale, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte