Sentenza n. 39/1962
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/04/1962 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 1legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 29
novembre 1952, n. 3052, promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio
1961 dal Tribunale di Melfi nel procedimento civile tra Tufaroli
Luciano e l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma
fondiaria -, iscritta al n. 66 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 20 maggio 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 21 marzo 1962 la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli:
uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per Tufaroli Luciano, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Ente riforma.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Più che dall'ordinanza 16 febbraio 1961 del Tribunale di Melfi -
della quale è a rilevare la scarsa chiarezza - i fatti di causa si
desumono, come qui di seguito sintetizzati, dai fascicoli del giudizio
di merito.
L'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma
fondiaria - nel piano particolareggiato di esproprio n. 38,
pubblicato il 15 ottobre 1951, aveva calcolato la proprietà terriera
di Tufaroli Luciano, al netto delle vendite effettuate prima del 28
ottobre 1950 ai sensi del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114 (piccola
proprietà contadina), in ha. 370.23.05, reddito dominicale 33.332.41.
Dalla consistenza patrimoniale così determinata aveva detratto i
terreni oggetto di quelle vendite, tra le sopraccennate, effettuate nel
primo anno di applicazione del decreto legislativo n. 114; e cioè
complessivi ha. 26.57.93, reddito dominicale 2.994.61. Aveva stabilito,
così la base di scorporo in ha. 343.65.12, reddito dominicale
30.387.43 e su di essa aveva calcolato la quota da scorporare in ha.
83.04.85, reddito dominicale 7.271.46.
Avverso tale piano proponeva reclamo il Tufaroli rappresentando,
tra l'altro, che con atto notar Proto del 1 novembre 1949, ha. 4.27.70,
reddito dominicale 470.26, erano stati venduti ad Altamura Donato, e
che con altro atto dello stesso notaio del 14 dicembre 1949 ha.
5.46.91, reddito dominicale 610.60, erano stati venduti a Romanelli
Domenico, ai sensi del ripetuto decreto n. 114. Onde, computando tali
alienazioni - che, invece, erano state erroneamente omesse dall'Ente -
il patrimonio risultava di reddito dominicale inferiore al limite
legale di assoggettamento allo scorporo, fissato in lire 30 mila dalla
tabella allegata alla legge 21 ottobre 1950, n. 841.
L'Ente accoglieva il reclamo limitatamente alla vendita effettuata al
Romanelli e con il D.P.R. 29 novembre 1952, n. 3052, senza alcuna
preventiva ripubblicazione del piano di scorporo, disponeva ugualmente
il medesimo per ha. 67.59.31, reddito dominicale 5.966.95.
Convenuto in giudizio, l'Ente chiariva il proprio operato facendo
presente di aver modificato l'originario piano di esproprio avendo
rilevato - esaminando il reclamo del Tufaroli - di essere incorso in un
errore. E cioè, i terreni per complessivi ha. 26.57.93, reddito
dominicale 2.994.61 - non comprensivi del terreno di ha. 4.27.7,
reddito dominicale 470.26, venduto all'Altamura dopo il primo anno di
applicazione del decreto legislativo n. 114 - erano stati detratti due
volte dall'intero patrimonio. Invece, la prima volta dovevano essere
detratti da esso, insieme ai terreni alienati successivamente a detto
anno e, quindi, insieme al terreno alienato all'Altamura, per
determinare la consistenza patrimoniale al 15 novembre 1949. La seconda
volta dovevano essere detratti dalla quota scorporabile soltanto gli
ha. 26.75.93. E ciò ai sensi degli artt. 20 della legge 21 ottobre
1950, n. 841, e 11 del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114.
Di conseguenza, effettuato nuovamente il computo con siffatto
criterio - cioè detraendo dall'intero patrimonio tutti i terreni
venduti ai sensi del ripetuto decreto n. 114 entro il 28 ottobre 1950,
ivi compreso, quindi, quello alienato all'Altamura e quello alienato al
Romanelli (erroneamente omesso in precedenza) - aveva determinato in
ha. 364.76.17, reddito dominicale 32.730.81, il patrimonio del Tufaroli
e, quindi, lo aveva sottoposto a scorporo, siccome di reddito
dominicale superiore alle lire 30.000. Detratti, poi, dalla quota da
espropriare i terreni venduti con i benefici del ridetto decreto n.
114 entro il primo anno di applicazione di esso - e, quindi, esclusi
quelli alienati all'Altamura e al Romanelli perché ceduti dopo tale
anno - aveva ridotto la quota stessa ad ha. 67.59.31, reddito
dominicale 5.966.95.
Eccepiva allora il Tufaroli la illegittimità costituzionale del
decreto di esproprio per avere disposto il medesimo senza la preventiva
ripubblicazione del relativo piano particolareggiato, ripubblicazione
nella specie necessaria in quanto al piano pubblicato precedentemente,
ma riconosciuto errato, erano state apportate profonde e sostanziali
modifiche; ed inoltre, per aver detratto il reddito dei terreni
alienati con i benefici della piccola proprietà contadina da quello
della quota di scorporo, invece che dal reddito complessivo dei
terreni, ai fini della costituzione della base di scorporo.
Il Tribunale di Melfi, con l'ordinanza avanti indicata,
riconosciuta la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Tufaroli e ritenuta la non manifesta
infondatezza di essa, ha sospeso il giudizio ed ha inviato gli atti a
questa Corte per decidere se la legge - provvedimento di scorporo
emanata dal Presidente della Repubblica con decreto 29 novembre 1952,
n. 3052, sia viziata di illegittimità costituzionale in relazione
alle leggi 12 maggio 1950, n. 230 (artt. 3, 4 e 5); 21 ottobre 1950, n.
841 (articoli 4 e 20); decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114,
ratificato con la legge 22 marzo 1950, n. 144 (art. 11), e legge 18
maggio 1951, n. 333 (art. 4), e in riferimento all'art. 76 della
Costituzione.
L'ordinanza del Tribunale di Melfi, ritualmente notificata, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del
20 maggio 1961.
Nel presente giudizio si sono costituiti, mediante deposito in
cancelleria delle proprie deduzioni, sia il Tufaroli che l'Ente
riforma. È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Il Tufaroli, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sorrentino,
con elezione di domicilio in Roma, presso lo studio di questo ultimo in
Lungotevere delle Navi, 30, nelle cennate deduzioni rileva quanto
segue:
il piano particolareggiato è un elemento tassativo del
procedimento dettato dalla legge e, quindi, condizione della
legittimità del decreto di scorporo.
Pertanto, una sostanziale modifica apportata a quello già
pubblicato a seguito della adozione di criteri di computo diversi,
esige la ripubblicazione di esso; altrimenti l'esproprio è da
considerarsi disposto sulla base di un piano diverso da quello
pubblicato.
Tale esigenza risulta implicitamente dalla disposizione dello art.
2 della legge 2 aprile 1952, n. 339. La proroga dei termini accordata
in questo articolo sarebbe stata superflua se si fosse potuto
espropriare in base ad un piano particolareggiato sostanzialmente
modificato dopo la pubblicazione.
Per quanto attiene alla seconda questione, si rileva che il limite
menzionato nell'art. 11 del decreto n. 114, sia fisso come nella legge
- Sila, ovvero coordinato col reddito imponibile, come nella legge -
stralcio, va riferito sempre al patrimonio e non già alla quota da
scorporare; altrimenti si altera il sistema del cennato decreto. In
questo, il rapporto tra proprietà venduta e proprietà assoggettabile
a scorporo è posto in termini di superficie. Senonché, avendo la
legge - stralcio adottato il criterio del reddito imponibile, l'Ente ha
calcolato quel rapporto detraendo il reddito dei terreni venduti dal
reddito dei terreni scorporati.
Il criterio del reddito, però, vale soltanto per determinare la
quota scorporabile, cioè per stabilire in primo luogo se la proprietà
è o meno soggetta a scorporo e, in caso affermativo, in quale misura
deve essere scorporata. Il reddito, pertanto, rimane un fattore
dell'operazione aritmetica, onde il risultato, cioè la quota
scorporabile, è espressa in superficie. Di conseguenza, la detrazione
del reddito dei terreni venduti non può avvenire che in sede di
determinazione della quota espropriabile e non quando essa è stata
già determinata nella sua estensione.
L'Ente di riforma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, osserva che nella specie il piano particolareggiato fu
rettificato dall'Ente a seguito:
a) dell'accoglimento di un motivo di ricorso del Tufaroli, inteso
ad ottenere la detrazione dalla consistenza patrimoniale di un fondo di
ha. 5.46.91, alienato in data 14 dicembre 1949 ai sensi delle leggi
sulla piccola proprietà contadina;
b) della rettifica d'ufficio dell'errore commesso nell'operare la
detrazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo n. 114 di ha.
26.57.93, reddito dominicale 2.944.61. E per effetto di tale rettifica
i terreni compresi nel piano si ridussero da ha. 83.04.85 ad ha.
67.59.31. Ne deriva che non era necessaria la pubblicazione di un nuovo
piano, neppure ai fini di tutela di eventuali diritti di terzi, in
quanto non venne operata sostituzione o inclusione di ulteriori
terreni, ma, anzi, la riduzione di quelli già indicati nel piano
particolareggiato precedentemente pubblicato. Non si era cioè
verificata l'ipotesi preveduta dall'art. 2 della legge 2 aprile 1952,
n. 339, per far luogo alla pubblicazione di un nuovo piano
particolareggiato.
Per le alienazioni effettuate ai sensi dell'art. 11 del decreto
legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, l'Ente rileva, poi, che bisogna
distinguere tra quelle compiute nel periodo che intercorre tra
l'entrata in vigore di esso ed il 15 novembre 1949 e quelle posteriori
al 15 novembre 1949 e sino al 28 ottobre 1950.
Per queste ultime non opera la sanzione di inefficacia di cui
all'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio).
Per le alienazioni poste in essere tra il febbraio 1948 ed il 15
novembre 1949 occorre distinguere ancora tra legge - Sila e legge -
stralcio.
Per la prima, il limite dei 300 ettari si aumenta di una superficie
pari a quella venduta in periodo non colpito dalla inefficacia.
Per la legge stralcio, che non conosce un limite fisso e che
dispone non già in termini di superficie, ma in termini di reddito
dominicale, occorre esaminare come la previsione del decreto del 1948
deve adattarsi alla nuova situazione, in modo che possa considerarsi
adempiuta la promessa del legislatore e cioè che il limite di
proprietà consentito sia maggiorato di una quantità di terreno pari a
quello alienato.
Questo limite è dato conoscere esclusivamente dopo aver calcolato
la quota da scorporare, poiché è costituito da quanto residua dal
patrimonio dopo aver detratto tale quota. A questo residuo va poi
aggiunta, in esenzione, una quantità di reddito dominicale pari a
quello relativo alla proprietà ceduta ai sensi del decreto del 1948.
Operandosi diversamente, e cioè in fase di calcolo di scorporo,
non si adempie al decreto suddetto. E ciò, tra l'altro, perché
detraendo dalla consistenza complessiva soggetta ad espropriazione, non
sempre consegue che il limite di proprietà privata sia aumentato
esattamente della quantità di reddito dominicale equivalente alle
superfici cedute. Anzi, è probabile che, tenuto conto delle condizioni
medie delle zone di riforma, si tratti di un reddito alquanto
inferiore.
In sintesi:
a) il reddito dei terreni alienati dopo il 15 novembre 1949, deve
essere detratto dalla consistenza complessiva del patrimonio per
effetto della inapplicabilità della inefficacia di cui all'art. 20
della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
b) il reddito dei terreni, alienati prima del 15 novembre 1949,
deve essere portato in aumento del limite di proprietà che deve
rimanere inespropriato.
il Presidente del Consiglio dei Ministri ha osservato che la
procedura di esproprio prevede (art. 4 della legge Sila) la
pubblicazione di piani particolareggiati al fine di consentire agli
interessati di richiedere la rettifica di eventuali errori materiali,
ma non prescrive che ad ogni successiva rettifica del piano originario
debba farsi luogo ad una nuova pubblicazione.
Una volta che l'espropriando sia stato messo in condizione di far
valere le proprie ragioni in relazione a quei determinati terreni
inclusi nel piano, ogni adempimento degli enti di riforma ai fini della
pubblicità deve ritenersi esaurito.
Che nel sistema della legislazione della riforma fondiaria ad ogni
rettifica di piano particolareggiato non debba seguire necessariamente
la ripubblicazione, è dimostrato - continua l'Avvocatura - dall'art.
2 della legge 2 aprile 1952 che consentiva agli enti di riforma di
pubblicare piani particolareggiati di espropriazione oltre i termini
precedentemente fissati, soltanto nei casi in cui i piani originari
dovessero essere modificati con la inclusione di altri terreni, diversi
da quelli compresi nei piani espropriativi pubblicati nei termini. Il
che significa che il legislatore ha ritenuto necessaria la
ripubblicazione del piano; ed a tal fine ha prorogato i termini, nelle
sole ipotesi riconducibili ad un mutamento dell'oggetto concreto dello
scorporo.
Nella specie, l'Ente espropriante, dopo la pubblicazione del piano
originario, aveva, sia pure soltanto in parte, accolto le deduzioni
dell'interessato e ridotto di conseguenza la quota di scorporo da ha.
83.04.85 ad ha. 67.59.31. Una nuova pubblicazione del piano
particolareggiato in siffatta situazione sarebbe stata, quindi,
superflua.
Sulla seconda questione si rileva che per il combinato disposto
delle norme contenute nell'art. 11 del decreto legislativo n. 114 e
nell'art. 20 della legge stralcio il legislatore, allo scopo di
sollecitare lo spontaneo sviluppo della proprietà contadina, ha
inteso usare un trattamento di favore alle alienazioni poste in essere
a tal fine entro il 28 ottobre 1950 (art. 4 della legge 18 maggio
1951, n. 333), sottraendole alla regola di inefficacia dettata per
tutti gli altri atti a titolo oneroso. Cioè i terreni oggetto di tali
alienazioni non devono essere considerati nel patrimonio
dell'alienante.
Diversa è la disciplina per le alienazioni poste in essere prima
del 15 novembre 1949, cioè non dichiarate inefficaci dal citato art.
20 della legge stralcio.
Rispetto ad esse l'impegno assunto dal legislatore del 1948
nell'art. 11 del decreto n. 114 viene mantenuto determinando, prima, di
quanto il soggetto dovrà essere scorporato e reintegrando, quindi, il
residuo di una quantità di reddito pari a quello alienato.
Pertanto, non sulla consistenza complessiva di base, ma sulla quota
di scorporo deve operarsi la reintegrazione della superficie (o - come
qui accade - del reddito) oggetto di alienazione. Si riduce la quota da
scorporare proprio per aumentare il residuo "limite", secondo la
terminologia della legge del 1948.
Ai sensi dell'art. 10 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale, sia il Tufaroli che l'Ente di riforma,
nonché il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno presentato
memorie illustrative.
L'Avvocatura dello Stato in un'unica, breve memoria prodotta
nell'interesse sia dell'Ente, sia del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ribadisce quanto già esposto nelle deduzioni.
Il Tufaroli, sulla prima questione rileva preliminarmente che ove
fosse dimostrato che la pubblicazione del nuovo piano di esproprio era
necessaria, si sarebbe indubbiamente in presenza di un vizio di
legittimità costituzionale del decreto legislativo di esproprio, in
quanto la puntuale osservanza del procedimento prescritto dalla legge
delegante condiziona la costituzionalità della legge delegata.
L'art. 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339, ha il solo scopo di
prorogare i termini per la pubblicazione dei piani nei casi particolari
in essa indicati. Conferisce, cioè, una facoltà al Governo in
determinate ipotesi.
Pertanto, non sta a significare che soltanto in quelle ipotesi è
obbligatoria la pubblicazione del nuovo piano.
La questione va, quindi, risolta in base ai principi generali delle
leggi di riforma fondiaria. Nel sistema delle quali il piano
particolareggiato costituisce il fondamento dell'attività legislativa
delegata al Governo.
Né giova indagare lo scopo pratico delle pubblicazioni dei piani
particolareggiati, in quanto in un procedimento rigorosamente ordinato,
quale è quello della delega legislativa, anche l'osservanza delle
forme ha importanza sostanziale.
La legge ammette contro i piani particolareggiati il reclamo
soltanto per le rettifiche di errori materiali. Di conseguenza questo
ambito nel quale è circoscritto il reclamo delimita altresì la
potestà di rettifica spettante all'autorità amministrativa. Il che
vuol dire che se il piano è radicalmente modificato, se poggia su
basi, su principi giuridici, su norme diverse, si ha un nuovo piano,
non una rettifica del piano precedente. In tal caso l'Ente, se è in
termini per la pubblicazione del nuovo piano, potrà mutarlo: se questi
siano scaduti sarà vincolato da quello già predisposto.
Le limitazioni che derivano dal carattere rigorosamente
predeterminato dei procedimenti per l'esercizio della delega
legislativa non giocano in una direzione sola, non vincolano soltanto
l'espropriando, ma anche l'espropriante.
Sulla seconda questione il Tufaroli premette che con l'art. 20
della legge stralcio sono stati accordati due benefici: vengono
esercitati dalla dichiarazione di inefficacia i trasferimenti in favore
della piccola proprietà contadina ancorché posti in essere dopo il
15 novembre 1949; non si tiene conto "del limite" previsto dalle
disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria di "una superficie
pari" a quella dei terreni venduti o ceduti in enfiteusi.
Precisato che circa le modalità di applicazione del primo
beneficio non sorgono divergenze, il Tufaroli asserisce che per
ottenere il secondo beneficio occorre interpretare rettamente l'art. 11
del D.L. n. 114 del 1948.
Questo prescrive che se interverranno "disposizioni limitatrici
della proprietà fondiaria", non si deve tener conto "nella
applicazione del limite" di una superficie pari a quella dei terreni
venduti o ceduti in enfiteusi. La sua formulazione letterale, cioè, è
inequivoca e chiarissima: una superficie pari a quella venduta o
ceduta in enfiteusi deve essere esclusa dal limite posto dalle leggi
sulla riforma fondiaria e non dalla entità espropriata.
Non viene contestato - continua il Tufaroli - che questo sia il
modo di applicare la norma dove sia fissata come limite la sola
superficie; così per la legge Sila, un proprietario che ad es.
possieda trecentodieci ettari non sarà passibile di espropriazione se
ha venduto o ceduto a piccoli coltivatori più di dieci ettari; se poi
egli è comunque soggetto a scorporo, non potrà essere lasciato con
una proprietà inferiore a 300 ettari, aumentati dalla superficie come
sopra venduta o ceduta. Ma anche se il limite della proprietà
fondiaria esente da scorporo è stabilito in relazione al reddito
dominicale, come accade per la legge stralcio, non vi è una
impossibilità , pratica o giuridica, ad applicare la norma con lo
stesso criterio anziché trasferire il beneficio sulla quota
scorporata. All'uopo occorre sottrarre dal patrimonio dell'espropriando
una superficie pari a quella dei terreni venduti o "ceduti in enfiteusi
ai sensi del decreto legislativo del 1948". La sola differenza
consiste in ciò: che la esclusione della superficie importa anche la
esclusione dei redditi corrispondenti. Il fatto che ai fini della legge
stralcio non ci sia un limite di esenzione dallo scorporo di portata
generale, ma che questo vari, considerando i due elementi - superficie
e reddito - non importa già che non vi sia un limite.
Nel caso presente si tratta, peraltro di quel limite minimo
(imponibile di lire 30.000), che è fisso ed invariabile, il che
basterebbe a superare ogni difficoltà.
Con il sistema adottato dall'Ente - argomenta poi il Tufaroli - si
finisce per abbandonare ogni riferimento "alla superficie" dei terreni
venduti o ceduti in enfiteusi. Ed invero, determinata la quota di
scorporo, si prende in considerazione il solo reddito dominicale dei
terreni venduti o ceduti in enfiteusi e questo poi si converte in
"superficie" senza alcuna corrispondenza effettiva con la "superficie"
alienata ai sensi della legge sulla piccola proprietà contadina.
Osserva ancora il Tufaroli che il concetto di "limite" precede in
ordine, sia logico, sia temporale, quello di scorporo. Il limite
attiene alla determinazione dei beni che sono assoggettabili alla legge
futura. Superato il limite si potrà parlare di scorporo.
La lettera della norma, inoltre, sarebbe confermata dalla ratio di
essa. E all'uopo nella memoria si fa presente quanto segue:
il decreto del 1948 fu emanato avendo presente l'art. 44 della
Costituzione nel quale si afferma che la legge "impone obblighi e
vincoli alla proprietà terriera" e "fissa limiti, alla sua estensione
secondo le regioni e le zone agrarie". Il limite cui si riferisce la
legge del 1948 non può essere perciò altro che quello della
proprietà privata destinata a restare esente dalle future leggi di
riforma, emanate in applicazione del precetto costituzionale.
La legge Sila, la quale fra le due leggi di riforma è la più
vicina al decreto del 1948, è appunto basata su un "limite" di
estensione della proprietà privata. Ma anche la legge - stralcio ha
un limite, al di sotto del quale la proprietà non è espropriabile.
L'Ente di riforma ha detratto il reddito dei terreni venduti dal
reddito dei terreni scorporati: senonché detta legge ha posto il
criterio del reddito "soltanto per determinare la quota scorporabile",
cioè per stabilire in primo luogo se la proprietà è o meno
soggetta a scorporo e in caso affermativo in quale misura deve essere
scorporata.
Determinata la quota scorporabile, questa non è più identificata
in base al reddito, ma in base alla superficie: si espropriano cioè
tanti ettari di terreno.
Pertanto, avendo il legislatore impostata la nuova legge di riforma
su un rapporto fra reddito complessivo e reddito medio imponibile,
l'operazione di detrazione dei terreni venduti in applicazione del
decreto del 1948 non può essere effettuata altro che nella sede in cui
si prendono in esame i redditi dei terreni; e cioè in sede di
determinazione della quota espropriabile - a termini dell'art. 2 della
legge stralcio - non già quando la quota soggetta a scorporo è già
stata determinata, e l'elemento reddito non ha più alcun rilievo.
Il criterio, poi, della conversione della superficie venduta in
reddito dominicale e di questo di nuovo in superficie, importa che
dalla quota da scorporare non si sottrae nemmeno una superficie eguale,
come vuole la legge, bensì una superficie diversa; e cioè inferiore o
superiore a seconda che i terreni venduti fossero di più basso o di
più alto reddito dominicale; con il rischio di escludere
dall'esproprio forse tutta la quota, se i terreni alienati ai piccoli
coltivatori diretti fossero stati i migliori e, quindi, i più
fortemente tassati.
Nella udienza del 21 marzo 1962 la difesa delle parti ha illustrato
ulteriormente le precedenti deduzioni insistendo nelle già prese
conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La difesa del Tufaroli deduce col primo motivo la
illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 3052,
col quale si dispone la espropriazione nei confronti del Tufaroli di
ha. 67.59.31 (reddito dominicale 5.966.95). Secondo la difesa, avendo
il piano particolareggiato di scorporo n. 38, pubblicato il 15 ottobre
1951, subito, in seguito ad opposizione dello espropriando, modifiche
sostanziali, sarebbe stata necessaria la pubblicazione di un nuovo
piano.
La censura va accolta.
Risulta dagli atti del procedimento davanti al Tribunale di Melfi
che l'Ente riforma, ai fini di determinare l'assoggettabilità del
Tufaroli allo scorporo, dalla sua consistenza patrimoniale detrasse due
volte l'ammontare delle vendite effettuate dallo stesso Tufaroli a
favore della piccola proprietà contadina entro il 28 ottobre 1950,
ritenendo di dovere in tale modo applicare gli artt. 11 del D.L. 24
febbraio 1948, n. 114 (ratificato dalla legge 22 marzo 1950, n. 144),
20, parte ultima, della legge - stralcio 21 ottobre 1950, n. 841, e 4,
secondo comma, della legge 18 maggio 1951, n. 333.
In base a questo calcolo la consistenza patrimoniale fu stabilita
in ha. 343.65.12 (reddito dominicale 30.387.40) e la quantità da
scorporare in ha. 83.04.85 (reddito dominicale 7.271.46) e in data 15
ottobre 1951 fu pubblicato il relativo piano particolareggiato n. 38.
2. - Fece opposizione il Tufaroli, rilevando che nel computo
della consistenza patrimoniale, l'Ente riforma non aveva tenuto conto
delle vendite Romanelli (ha. 5.46.91 - reddito dominicale 610.60 -
rogito 14 dicembre 1949) e Altamura (ha. 4.27.70 - reddito dominicale
470.26) - effettuate entrambe a favore della piccola proprietà
contadina prima del 20 ottobre 1950.
L'Ente, riconoscendo tra l'altro che la seconda detrazione doveva
essere effettuata non, come erroneamente era stato fatto, dall'intera
consistenza patrimoniale, ma dalla quota di scorporo e limitatamente
alle vendite a favore della piccola proprietà contadina stipulate
entro il 20 marzo 1949 (ex art. 11 cit. legge n. 114), ridusse in
conseguenza la consistenza patrimoniale ad ha. 364.76.17 (reddito
dominicale 32.730.81) e la quota da scorporare da ha. 83.04.85 (reddito
dominicale 7.271.46) ad ha. 67.59.31 (reddito dominicale 5.966.95). In
base a queste modificazioni al piano originario n. 38 e senza la
pubblicazione di un nuovo piano, fu emanato il D.P.R. n. 3052 di
espropriazione la cui legittimità costituzionale è contestata.
3. - Nel sistema delle leggi di riforma agraria, la pubblicazione
del piano particolareggiato di espropriazione deve indicare il soggetto
nei cui confronti si deve eseguire lo scorporo e l'oggetto, cioè i
terreni da scorporare. Esso, costituendo la base dell'attività
legislativa delegata al Governo (ex artt. 3 e 4, primo comma, della
legge 12 maggio 1950, n. 230; 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e
1 della legge 18 maggio 1951, n. 333), è necessariamente collegato col
contenuto del provvedimento - legge nel cui processo formativo si
inserisce come elemento essenziale, condizionando la legittimità
costituzionale dell'atto delegato. La norma che impone la osservanza
della pubblicazione del piano particolareggiato nelle forme prescritte
è inderogabile, mentre la pubblicazione è destinata a tutelare i
diritti dell'espropriando e dei terzi.
La mancata pubblicazione del piano particolareggiato, come la sua
sostanziale modificazione non seguita dalla pubblicazione di un nuovo
piano, darebbero luogo ad un vizio di legittimità costituzionale del
decreto di espropriazione.
4. - Nella specie, l'Ente riforma, in seguito alla opposizione
del Tufaroli, apportò sostanziali modifiche al piano originario,
impostando la base della espropriazione su criteri giuridici diversi da
quelli accolti nella compilazione del piano precedente. Infatti, l'Ente
in un primo tempo detrasse le vendite effettuate a favore della piccola
proprietà contadina due volte dalla consistenza patrimoniale
dell'espropriando, stabilendo la quota di scorporo in ha. 83.04.85;
successivamente, e con diversa interpretazione delle norme che regolano
i benefici accordati alle dette vendite, limitò la seconda detrazione
alle vendite effettuate entro il 20 marzo 1949, operandola sulla quota
da scorporare, che determinò in ha. 67.59.31 (reddito dominicale
5.966.95).
In tal modo l'Ente ha posto in esecuzione un piano diverso da
quello pubblicato, sicché al decreto di espropriazione è venuto a
mancare il piano particolareggiato, che ne doveva costituire il
fondamento.
5. - L'Avvocatura dello Stato per la tesi contraria richiama
l'art. 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339, assumendo che la
ripubblicazione del piano è prescritta nelle sole ipotesi ivi
contemplate, riconducibili ad un mutamento del soggetto o dell'oggetto
dello scorporo, e non nel caso di pura e semplice riduzione di
superficie di terreni già inclusi nel piano originario.
Ma è a rilevare che non a proposito si invoca l'art. 2 il quale,
disponendo una proroga per la pubblicazione del piano particolareggiato
in casi tassativamente indicati, non modifica il sistema secondo il
quale il piano originario deve essere ripubblicato, quando per
successivi eventi vi siano apportate modificazioni tali da renderlo non
più rispondente al decreto di esproprio. Ed è irrilevante che, nella
specie, le cennate modificazioni abbiano ridotto la quota di esproprio
da ha. 83.04.85 ad ha. 67.59.31; giacché la differente impostazione
data alla base dello scorporo ha creato una nuova situazione giuridica,
che esigeva un nuovo piano regolarmente pubblicato.
Infine, il ricorso circoscritto alla rettifica di eventuali errori
materiali contenuti nel piano pubblico (art. 4, secondo comma, della
legge 12 maggio 1950, n. 230), delimitando il potere correttivo
dell'Ente riforma, non può avere per oggetto nessuna delle ipotesi
che, mutando sostanzialmente il piano pubblicato, lo trasformano in un
piano diverso (sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 3 marzo
1959).
6. - Il secondo motivo con cui si censura l'Ente riforma per
avere - ai fini di precisare la base dello scorporo - detratto il
reddito dei terreni alienati con i benefici della piccola proprietà
contadina dal reddito della quota di scorporo anziché dal reddito
complessivo dei terreni, rimane assorbito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 novembre
1952, n. 3052 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953), in relazione agli
artt. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 3 della legge 12 maggio
1950, n. 230, e con riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e
77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte