Sentenza n. 39/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1964 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 1706/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
22 novembre 1962, n. 1706, contenente interpretazione autentica della
legge 20 ottobre 1954, n. 1044, in materia di accertamento di valore
nei trasferimenti di fondi rustici, promosso con ordinanza emessa il 14
luglio 1963 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente
tra Mazza Gregorio e Valentina contro il Ministero delle finanze,
iscritta al n. 182 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 281 del 26 ottobre 1963.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mazza Gregorio e
Valentina e del Ministero delle finanze;
udita nell'udienza pubblica del 4 marzo 1964 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
uditi l'avv. Elio Fazzalari, per i Mazza, e il sostituto avvocato
generale dello Stato Piero Peronaci, per il Ministero delle finanze.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Pronunziando in causa vertente fra Gregorio e Valentina Mazza
contro il Ministero delle finanze per opposizione ad ingiunzione
fiscale relativa ad imposta di registro, il Tribunale di Catanzaro, con
ordinanza 14 luglio 1963, ha ritenuto che contrasti con l'art. 3 della
Costituzione la disposizione dell'art. 4 della legge 22 novembre 1962,
n. 1706, contenente interpretazione autentica della legge 20 ottobre
1954, n. 1044, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti
di fondi rustici; la disposizione doveva applicarsi alla controversia
perché questa si riferiva ad una donazione 15 febbraio 1961, di data
quindi anteriore alla norma interpretativa, ma posteriore a quella
interpretata.
La norma interpretativa ha disposto che all'accertamento su basi
tabellari, previsto nella predetta legge del 1954 ed applicato alle
imposte di registro in virtù dell'art. 3 della legge 27 marzo 1959, n.
355, si deve procedere soltanto ove "nella denuncia di successione o
nell'atto fra vivi soggetto a registrazione non sia dichiarato per i
fondi rustici valore alcuno agli effetti dell'applicazione dell'imposta
di registro e indipendentemente dall'indicazione del prezzo
contrattuale e qualora non sia espressamente dichiarato che i fondi
stessi hanno un valore inferiore a quello risultante dall'applicazione
dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044".
Il Tribunale ha rilevato che, in realtà, la norma denunziata
prescrive la espressa dichiarazione che i fondi hanno un valore
inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'art. 1 della
citata legge 20 ottobre 1954, n. 1044, mentre quella che essa intendeva
interpretare richiedeva che il contribuente avesse dichiarato, agli
effetti fiscali, un valore che fosse risultato inferiore a quello
tabellare. In tal modo, secondo il Tribunale, la norma interpretativa
ha posto coloro che avevano già compiuto atti di trasferimento prima
della sua entrata in vigore nelle condizioni di dover rispondere delle
conseguenze della inosservanza di una legge alla quale non avrebbero
potuto uniformarsi perché non esisteva. Questo fatto, ad avviso del
Tribunale, induce una disparità di trattamento fra tali contribuenti e
quelli che hanno compiuto atti traslativi dopo il 22 novembre 1962, i
quali invece alla nuova norma potevano e dovevano uniformarsi.
L'ordinanza è stata notificata alle parti il 15 luglio 1963 e al
Presidente del Consiglio dei Ministri il 26 luglio successivo; nella
stessa data ne è stata data comunicazione ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica; è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 26 ottobre 1963, n. 281.
2. - Gregorio e Valentina Mazza, nella comparsa di costituzione del
16 ottobre 1963, dopo avere rilevato che la norma denunciata violava il
principio di irretroattività della legge, che deve ascriversi fra i
principi costituzionali, hanno ribadito le considerazioni svolte
nell'ordinanza del Tribunale.
Il Ministero delle finanze, nelle sue deduzioni 8 novembre 1963 e
nella memoria depositata il 20 febbraio 1964, ha anzitutto osservato
che preliminari alla questione proposta erano due eccezioni da esso
sollevate innanzi al giudice a quo: con le medesime si prospettava
l'infondatezza di una questione di decadenza avanzata dai contribuenti,
sia perché postulava l'applicazione di un sistema incompatibile con
quello nuovo, fondato su regole di accertamento tabellare, sia perché
la decadenza era stata evitata con la notificazione dell'avviso di
liquidazione del complemento di imposta. Nel merito il Ministero delle
finanze ha contestato che la norma presa in esame dal Tribunale di
Catanzaro intendesse richiedere una solenne e formale dichiarazione del
contribuente, per giunta formulata con le medesime parole da essa
usate; la norma ha richiesto soltanto una indicazione di valore non
incerta né equivoca, idonea a consentire all'ufficio fiscale di
riscontrare se il valore risulti inferiore ai valori tabellari, tanto
vero che l'art. 2 della legge soltanto a questa dichiarazione chiara e
priva di incertezze si riferisce e non ad una dichiarazione formalmente
identica alla formulazione dell'art. 1.
I contribuenti, nella memoria depositata il 20 febbraio 1964, hanno
anzitutto contestato il carattere pregiudiziale, sulla questione di
legittimità costituzionale, dell'eccezione di decadenza da essi
opposta all'accertamento dell'imposta. Hanno inoltre dichiarato di non
avere interesse ad opporsi all'interpretazione correttiva propugnata
dal Ministero delle finanze; ma hanno rilevato che la Corte, ove
ritenesse di accogliere questa interpretazione, non potrebbe esimersi
dal dichiarare illegittima la norma conseguente all'interpretazione
esposta dal giudice a quo, per le considerazioni da questo svolte.
3. - All'udienza del 4 marzo 1964 i difensori delle parti hanno
ribadito le rispettive tesi. Considerato in diritto :
1. - La Corte ritiene che il Tribunale di Catanzaro, per quanto non
esplicitamente, abbia chiaramente affermato il carattere preliminare
della questione di legittimità costituzionale sulle altre inerenti
all'assunta decadenza della Amministrazione finanziaria
dall'accertamento della imposta. Il Tribunale infatti ebbe presente
queste ultime eccezioni, perché vi si riferì prima ancora di
occuparsi di quella di legittimità costituzionale; e così determinò
un ordine di precedenza fra le varie deduzioni, che ha poi comportato
la sospensione dell'esame di quella relativa alla decadenza. La
decadenza è comminata dalla legge 7 agosto 1936, n. 1639; e il
Tribunale implicitamente opinò che le questioni che vi si riferivano
avrebbero potuto porsi soltanto se fosse stata applicabile la predetta
legge, per non essere i signori Mazza tenuti all'osservanza degli
obblighi formali imposti da quella del 22 novembre 1962, n. 1706, a
causa della illegittimità costituzionale della loro statuizione.
In questa sede non è ripetibile la discussione sulla fondatezza di
siffatto apprezzamento, come chiede l'Avvocatura dello Stato.
2. - Non sussiste l'assunta illegittimità costituzionale dello
art. 4 della citata legge 22 novembre 1962, n. 1706.
Al riguardo il Tribunale di Catanzaro ha avuto dubbi perché ha
creduto che la legge suddetta imponesse al contribuente di dichiarare,
nella denuncia di successione e nell'atto soggetto a registro, in un
modo solenne e sacramentale, che i fondi hanno un valore inferiore al
valore risultante dalle tabelle formate ai sensi della legge 20 ottobre
1954, n. 1044. È vero che nell'art. 1 della suddetta legge del 1962 si
richiede una espressa dichiarazione; ma intuitivamente esso non vuole
esigere più che una enunciazione di valore chiara e inequivoca,
secondo la nozione comune di dichiarazione espressa, come risulta, del
resto, dal successivo art. 2, che al valore dichiarato si richiama nel
riassumere il contenuto dell'art. 1, non ad un valore dichiarato con
formula solenne. E come, del resto, era anche detto nel primo comma di
quell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che la norma
denunciata si proponeva di interpretare; ove si voleva che il valore
dichiarato non risultasse inferiore a quello tabellare, evidentemente
perché si esigeva una dichiarazione che non offrisse dubbi, al fine di
poterla raffrontare agevolmente all'indicazione tabellare, e così
rendere più facile l'accertamento tributario, eliminandosi le
controversie sulla stima o riducendosene il numero.
D'altra parte, la legge del 1954 aveva fatto sorgere incertezze di
interpretazione, non sul contenuto, ma sugli effetti della
dichiarazione del contribuente: si era discusso se, l'avere essa
contemplata la sola ipotesi di dichiarazione di valore non inferiore a
quello tabellare come circostanza escludente il ricorso
all'accertamento fisso, implicasse che a questo dovesse farsi capo,
quando il valore dichiarato fosse uguale o superiore, esclusivamente
per determinare i casi in cui si dovesse procedere a stima; in modo che
la stima, e non la tabella, dovesse servire a determinare l'imponibile
ove il valore dichiarato fosse stato inferiore al modulo. La norma
denunciata risolse tale questione, ed essa sola. Ciò emerge dalla
relazione che ne accompagnò la proposta, ma più si desume dalla
irrazionalità che essa rivestirebbe ove si ritenesse che avesse
richiesto, per un atto formatosi anteriormente, un contenuto diverso da
quello che la norma del tempo aveva ritenuto sufficiente secondo un
significato non discusso; un contenuto cioè che non era più
modificabile, né più si consentiva di modificare. Soltanto allora la
norma si rivelerebbe violatrice del principio di eguaglianza: avrebbe
infatti assoggettato ad una identica disciplina legislativa situazioni
diverse (sentenza n. 53 del 9 luglio 1958), pareggiando, a quella di
coloro che sono in grado di uniformarsi alla norma nuova, perché
compiono l'atto successivamente alla sua entrata in vigore, la
condizione di coloro i quali, per avere formato l'atto anteriormente a
tale legge, invece non avrebbero potuto osservarla;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
proposta dal tribunale di Catanzaro con ordinanza 14 luglio 1963, in
relazione all'art. 4 della legge 22 novembre 1962, n. 1706, contenente
interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, in
materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici, e
in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte