Sentenza n. 39/1967
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/1967 · relatore Giuseppe Chiarelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre
1952, n. 4318, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1964 dal
Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Massari Maria
Teresa contro l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Presidente del
Consiglio dei Ministri, iscritta al n. 100 del Registro ordinanze 1966
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 9
luglio 1966.
Visti gli atti di costituzione di Massari Maria Teresa, dell'Ente
per la colonizzazione del Delta Padano e del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste;
udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1967 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Enzo Veronesi, per la Massari, e il sostituto avvocato
generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma e per il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La signora Maria Teresa Massari, con atto 30 dicembre 1951, citava
innanzi al Tribunale di Bologna l'Ente per la colonizzazione del Delta
Padano, e per quanto potesse occorrere il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste e il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sentir
dichiarare che il D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4318, col quale erano
stati trasferiti in proprietà dell'Ente alcuni terreni a lei
appartenuti, non era idoneo a trasferire la proprietà dei detti beni,
e per sentir condannare l'Ente stesso alla restituzione o, in via
subordinata, al risarcimento dei danni. Si deduceva, fra gli altri
motivi della domanda, che il piano particolareggiato di esproprio non
si era attenuto alla norma dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950. I
convenuti, costituitisi in giudizio, deducevano su questo punto che
correttamente il detto piano era stato elaborato in base alla effettiva
consistenza dei fondi alla data del 15 novembre 1949, in quanto era
stata tenuta presente una nota di variazione dei dati catastali del 20
febbraio 1951, la quale era la risultante di una verificazione
periodica effettuata nell'anno 1949. Veniva esibita una dichiarazione
dell'Ufficio tecnico erariale di Ferrara.
Il Tribunale di Bologna, con ordinanza 28 gennaio 1964 (pervenuta a
questa Corte il 9 maggio 1966), riteneva la questione rilevante ai fini
del giudizio, per avere il decreto impugnato determinato la quota di
esproprio con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15
novembre 1949, nonché per avere incluso fra le proprietà espropriande
un fabbricato iscritto al catasto urbano. Trasmetteva pertanto gli atti
a questa Corte.
L'ordinanza è stata notificata nella sua interezza alle parti e
comunicata ai Presidenti delle Camere soltanto nel 1966 ed è pervenuta
a questa Corte - come si è detto - il 9 maggio dello stesso anno.
Si sono costituiti nel presente giudizio il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e l'Ente per la colonizzazione del
Delta Padano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello
Stato, con deduzioni 17 luglio 1964. In esse la difesa della P.A.,
rimettendosi alla giustizia della Corte, chiede che l'eventuale
dichiarazione di illegittimità costituzionale colpisca l'atto
impugnato per quella parte in cui sono stati espropriati terreni in
misura eccedente la previsione della legge di delegazione.
Si è anche costituita la signora Maria Teresa Massari,
rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Veronesi, con deduzioni in data 4
maggio 1965, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità
costituzionale del decreto di esproprio.
Nella discussione orale i rappresentanti delle parti si sono
rimessi alle difese scritte. Considerato in diritto :
Risulta dall'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte, e
non è contestato nel presente giudizio, che nel procedimento di
esproprio a carico della signora Maria Teresa Massari il piano
particolareggiato tenne conto di una variazione di dati che era stata
introdotta nei registri catastali dell'anno 1951 senza la
determinazione della decorrenza, e che non era stata definitivamente
accertata alla data del 15 novembre 1949, a cui com'è ben noto, deve
aversi riguardo nella determinazione della consistenza della proprietà
soggetta a esproprio, secondo le leggi di riforma agraria.
Devesi perciò dichiarare l'illegittimità costituzionale
dell'impugnato decreto del Presidente della Repubblica per le parti in
cui, basandosi sulla predetta variazione ha disposto l'espropriazione
di terreni con riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15
novembre 1949.
Per quanto riguarda la assunta inclusione tra le proprietà
espropriate di un fabbricato iscritto al catasto urbano, la Corte
dispone con separata ordinanza di pari data.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre
1952, n. 4318, in quanto la quota di esproprio è stata determinata con
riferimento alla consistenza fondiaria posteriore al 15 novembre 1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte