Sentenza n. 39/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/03/1971 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 281/1970
- art. 20legge 281/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 17 e
20 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario,
promossi:
1) dalla Regione della Lombardia, con ricorso notificato il 27
agosto 1970, depositato in cancelleria il 5 settembre successivo ed
iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1970;
2) dalla Regione del Veneto, con ricorso notificato il 31 agosto
1970, depositato in cancelleria il 9 settembre successivo ed iscritto
al n. 16 del registro ricorsi 1970;
3) dalla Regione degli Abruzzi, con ricorso notificato il 2 ottobre
1970, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 18
del registro ricorsi 1970.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 dicembre 1970 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli;
uditi l'avv. Enrico Allorio, per la Regione della Lombardia, l'avv.
Pietro Tranquilli-Leali, per la Regione degli Abruzzi, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 27 agosto 1970 e depositato il 5
settembre successivo, la Giunta regionale della Lombardia, in persona
del suo Presidente, ha impugnato di legittimità costituzionale gli
artt. 17 e 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente
provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto
ordinario, per contrasto con gli articoli 5, 117, 119 e 123 della
Costituzione.
Il ricorso muove, anzitutto, dalle premesse che debbano ritenersi
invasive della sfera di competenza assegnata dalla Costituzione alla
Regione non soltanto tutte le leggi che disciplinino materie riservate
alla competenza statutaria o legislativa di questa, ma altresì quelle
che pongano all'esercizio di tali competenze regionali limiti ulteriori
rispetto a quelli costituzionalmente previsti o che, comunque,
impediscano, ostacolino od indebitamente limitino l'esercizio da parte
della Regione delle sue competenze di qualsiasi tipo (statutarie,
legislative o amministrative).
E precisa, poi, in relazione all'art. 17, una prima censura per la
parte in cui questa norma contiene il divieto dell'esercizio della
potestà legislativa regionale fino al momento in cui non siano state
emanate da parte dello Stato le corrispondenti leggi- cornice o non
siano comunque trascorsi due anni dalle elezioni del Consiglio
regionale. Il divieto in questione nella sua formulazione alternativa
da un lato sembrerebbe escludere, e dall'altro ammettere che la
preventiva determinazione dei principi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato ex art. 117 della Costituzione possa rinvenirsi con
opportuna ricerca ermeneutica nella preesistente legislazione statale,
senza necessità di una esplicita e rigorosa enunciazione attraverso
leggi-cornice.
Lo stesso art. 17 sarebbe, inoltre, illegittimo nella parte in cui,
dettando i criteri cui il Governo dovrà attenersi nella emanazione dei
decreti delegati per il trasferimento delle funzioni dallo Stato alle
Regioni, prevede che allo Stato restino conservati poteri di indirizzo
e coordinamento nelle materie attribuite alle competenze regionali:
imponendo, in tal modo, per queste ultime un ulteriore limite non
ammesso dalla Costituzione (cfr. il combinato disposto degli artt. 117
e 118).
L'art. 20, a sua volta, prescrivendo nei commi primo e terzo il
coordinamento del sistema di classificazione delle entrate e delle
spese con le norme della legge 1 marzo 1964, n. 62, come pure
l'osservanza delle norme sull'amministrazione del patrimonio e della
contabilità dello Stato, violerebbe l'autonomia normativa delle
Regioni in materia di contabilità, quale risulta presupposta e
garantita dall'art. 117 della Costituzione che attribuisce alla
potestà legislativa regionale la materia dell'ordinamento degli
uffici, nonché la loro autonomia finanziaria tutelata dall'art. 119.
Il quarto comma dell'art. 20, infine, sarebbe in contrasto con
l'autonomia statutaria prescritta dall'art. 123 della Costituzione,
perché stabilisce la forma di approvazione del bilancio regionale.
Le conclusioni della parte ricorrente sono, pertanto, intese ad
ottenere la declaratoria di incostituzionalità delle norme anzidette.
2. - Anche la Giunta regionale del Veneto, con atto notificato il
31 agosto 1970 e depositato il 9 settembre successivo, ha impugnato di
legittimità costituzionale le stesse norme per motivi analoghi a
quelli esposti nel ricorso che precede e per contrasto con le medesime
disposizioni della Costituzione.
Questo ricorso comprende, peraltro, anche l'art. 115 fra le norme
della Costituzione che risulterebbero violate e prospetta,
relativamente all'art. 17 della citata legge n. 281, una ulteriore
censura motivata sotto il profilo che tale norma prevede - in contrasto
con l'art. 117 della Costituzione - il ricorso alla delega per il
passaggio delle funzioni dallo Stato alle Regioni. Quanto all'art. 20,
si deduce la incostituzionalità anche del secondo comma, di riflesso a
quella del primo e del terzo.
Le conclusioni sono identiche a quelle del ricorso che precede.
3. - Un terzo ricorso, promosso dalla Giunta regionale degli
Abruzzi con atto notificato il 2 ottobre 1970 e depositato il 10
ottobre successivo, impugna anch'esso con analoga motivazione le norme
innanzi esaminate della legge finanziaria per le regioni ed estende
inoltre i profili di illegittimità dedotti anche nei riguardi di
quelle disposizioni dell'art. 17 che concernono il passaggio alle
regioni delle funzioni amministrative di cui all'art. 118 della
Costituzione, la predisposizione di vincoli atti a garantire
l'inalienabilità, l'indisponibilità e la destinazione di alcuni beni
trasferiti alle Regioni, la previsione di rimedi contro l'inattività
delle Regioni nell'esercizio di funzioni ad esse delegate, il
procedimento per la emanazione dei decreti delegati di concerto tra
varii ministri.
Anche le conclusioni di questa Regione sono per la illegittimità
costituzionale dell'intera normativa in questione.
4. - Si è costituito in tutti e tre i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, con atti depositati rispettivamente per i primi due
ricorsi il 15 settembre 1970 e per il terzo il 21 ottobre successivo.
L'Avvocatura dello Stato deduce preliminarmente la inammissibilità
dei ricorsi, sia perché tardivi, sia perché concernenti una legge che
- al pari di quelle n. 62 del 10 febbraio 1953 e n. 108 del 17 febbraio
1968 - deve considerarsi quale vera e propria " matrice" delle Regioni
e per conseguenza non impugnabile direttamente da esse, ad evitare
l'assurda conseguenza che una sua declaratoria di incostituzionalità
finisca per travolgere l'ente appena costituito, i suoi organi e la
stessa valida proposizione del ricorso. Questo secondo profilo è
stato, peraltro, abbandonato dall'Avvocatura nella discussione
all'udienza.
Un terzo motivo di inammissibilità per le impugnative dirette da
parte delle Regioni si ricaverebbe poi dal disposto della IX
disposizione transitoria della Costituzione, che prevede il termine di
un triennio per l'adeguamento delle leggi statali alle esigenze delle
autonomie locali ed alla competenza legislativa regionale.
Nel merito, l'Avvocatura oppone in generale alle censure di
illegittimità dedotte dalle Regioni i principi di unità ed
indivisibilità della Repubblica e la conseguente soggezione ad essa
degli enti autonomi regionali, secondo quanto dispongono gli artt. 5 e
114 della Costituzione.
In particolare, con riferimento al temporaneo divieto di esercizio
della potestà legislativa regionale, si invoca, poi, la necessità di
una indicazione autentica proveniente dal Parlamento nazionale dei
principi fondamentali enucleabili per le singole materie: necessità
non espressamente enunciata, ma chiaramente desumibile dall'art. 117
della Costituzione, specialmente se interpretata anche in coordinamento
al disposto delle norme transitorie VIII e IX della Costituzione. Anche
l'aspetto di incostituzionalità che attiene all'altra parte dell'art.
17 si rivelerebbe infondato di fronte alle esigenze di carattere
unitario, agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli
impegni derivanti dagli obblighi internazionali che costituiscono gli
unici settori - tutti di indubbia competenza statuale - nei quali le
attività regionali possono subire il lamentato coordinamento.
Quanto agli altri profili di illegittimità prospettati, sempre in
relazione all'art. 17, particolarmente dalla Giunta regionale degli
Abruzzi, l'Avvocatura osserva che la previsione di vincoli per la
disponibilità dei beni trasferiti dallo Stato riguarda solo
determinate categorie di beni ed obbedisce, in funzione degli interessi
generali dello Stato, a criteri di necessità giuridica e razionalità.
Infine, il coordinamento del sistema della contabilità regionale
con quello statale e l'approvazione con legge dei bilanci regionali,
che formano oggetto dell'art. 20 della legge impugnata, non soltanto
possono considerarsi, avuto riguardo alla esperienza anche delle
regioni a statuto speciale, come espressione di principi generali
dell'ordinamento, ma trovano - ad avviso dell'Avvocatura dello Stato -
specifico fondamento: il primo nell'art. 119 della Costituzione, che
impone il coordinamento tra la finanza regionale e quella statale; la
seconda nella necessità di una corrispondenza di forma rispetto
all'esercizio della stessa autonomia legislativa regionale da cui il
bilancio trae la sua origine ed il suo contenuto.
Le conclusioni della parte resistente sono, pertanto, intese ad
ottenere una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza dei
ricorsi.
5. - Nell'udienza pubblica le difese delle parti hanno insistito
nelle rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
1. - I ricorsi delle Regioni della Lombardia, del Veneto e degli
Abruzzi hanno lo stesso oggetto e vanno perciò decisi con unica
sentenza.
2. - Non può essere accolta l'eccezione pregiudiziale di
inammissibilità dei ricorsi perché tardivi. È ben vero che il
termine stabilito nell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1, ha carattere perentorio, ma il problema che si pone
nell'attuale giudizio, in relazione ad una situazione per sua natura
irripetibile, concerne unicamente il dies a quo, che non può farsi
risalire ad un momento anteriore a quello in cui gli enti regionali
sono diventati, da soggetti virtuali, soggetti attuali, in grado di
concretamente operare e di agire a tutela dei propri interessi. Ciò
perché nessun soggetto esisteva per l'innanzi che fosse, ad un tempo,
legittimato a ricorrere contro leggi statali aventi - come quella in
oggetto - specifico e diretto riferimento alle regioni, ed
effettivamente costituito negli organi a ciò competenti.
Risponde pertanto alla ratio della menzionata norma dell'art. 2,
nella sua applicazione alla fase di prima attuazione dell'ordinamento
regionale, ritenere che, in tal caso, il termine inizi a decorrere -
anziché dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi
statali ritenute invasive della competenza costituzionalmente
attribuita alle Regioni - dalla data di formazione delle rispettive
Giunte, vale a dire degli organi per ciascuna di esse competenti a
deliberarne la impugnazione.
3. - Nel merito, la prima censura dei ricorsi si rivolge contro la
norma dell'art. 17, ultimo comma, della legge n. 281, che subordina
l'esercizio delle funzioni legislative regionali alla previa emanazione
dei decreti legislativi previsti dal primo comma per regolare il
passaggio alle Regioni delle funzioni ad esse attribuite sulle materie
di cui all'art. 117 della Costituzione, ovvero - in mancanza - al
decorso di un biennio dall'entrata in vigore della stessa legge. Solo
per equivoco, nei ricorsi della Regione della Lombardia e della Regione
del Veneto (a differenza che in quello della Regione degli Abruzzi) si
fa questione, al riguardo, di leggi-cornice statali, che dovrebbero
obbligatoriamente precedere l'esplicarsi delle competenze regionali; e
l'equivoco trae probabilmente origine dalla complessa formulazione
dell'intero contesto dell'art. 17, che sostituisce in parte le
precedenti disposizioni dell'art. 9 della legge n. 62 del 1953
occupandosi congiuntamente sia delle cosidette leggi-cornice, che erano
in questa previste, sia dei decreti legislativi regolanti il
trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni: ai quali ultimi
ha particolare e prevalente riferimento lo stesso art. 17, a cominciare
dal suo primo comma.
Mentre, però, per l'art. 9 della legge del 1953, leggi- cornice
erano pregiudizialmente necessarie - eccezion fatta per alcune materie
indicate nel secondo comma - affinché le regioni potessero iniziare a
legiferare, per l'art. 17 della legge del 1970 i principi delimitanti
materia per materia la potestà legislativa regionale possono anche
desumersi dalla legislazione vigente, e possono altresì -
naturalmente, ed anzi preferibilmente - essere formulati in apposite
disposizioni legislative, senza però che a queste sia comunque
cronologicamente subordinata la legislazione regionale. La quale viene
tuttavia condizionata, ma ad altro e diverso presupposto, e
precisamente al previo trasferimento delle funzioni, a norma della VIII
disposizione transitoria della Costituzione, da effettuarsi con decreti
legislativi sulla base della delegazione contenuta nella stessa legge
n. 281, per l'esercizio della quale è prescritto il termine di un
biennio.
E perciò, in conclusione: da un lato, il Governo viene delegato ad
emanare entro due anni i decreti per il passaggio delle funzioni,
dall'altro, l'esercizio della potestà legislativa regionale viene
differito all'intervenuta emanazione di detti decreti, ovvero al
decorso dei due anni; infine, sempre entro il medesimo periodo di
tempo, è stabilito dall'ultimo comma dell'art. 17 che si provveda, a
norma della IX disposizione transitoria della Costituzione, ad adeguare
le leggi statali alle esigenze dell'autonomia e alle competenze
legislative attribuite alle regioni (nel che può ritenersi implicito
un riferimento alla adozione di apposite leggi-cornice).
4. - Alla stregua dell'art. 9 della precedente legge, nessun
termine essendo prefissato all'adozione delle leggi-cornice e non
essendo neanche prevista la possibilità per le regioni di legiferare
senza di queste, sia pure dopo decorso un certo lasso di tempo,
l'esercizio delle potestà legislative regionali rischiava di essere
procrastinato sine die, ed era comunque praticamente rimesso alla mera
discrezione del legislatore statale. Con il sistema accolto dalla nuova
legge, invece, le regioni potranno cominciare a legiferare man mano
che, entro i due anni, saranno stati emessi i decreti sul passaggio
delle funzioni, e comunque - anche in mancanza di questi - dopo decorso
il biennio. La situazione appare, sotto questo profilo, nettamente
diversa.
Nella sostanza, poi, la previsione della necessità del previo
trasferimento delle funzioni risponde a criteri di ordine generale non
dissimili da quelli che stavano a base della necessaria precedenza, per
l'innanzi stabilita dalla legge del 1953, delle leggi- cornice e cioè
ad esigenze di certezza nei rapporti tra Stato e regioni, di ordinato e
coordinato svolgimento delle rispettive attribuzioni, di necessaria
gradualità nel passaggio da un sistema di organizzazione statale
fortemente accentrato ad uno, per contro, di largo decentramento anche
a livello legislativo.
La norma dell'art. 17 tende, insomma, a contemperare il rispetto
dovuto all'autonomia regionale con le esigenze unitarie che trovano
formale e solenne riconoscimento nell'art. 5 della Costituzione,
predisponendo un sistema che non si pone in contrasto con alcuna norma
della Costituzione. Questa, infatti, nulla stabilisce, neppure
implicitamente, nell'uno o nell'altro senso, quanto ai tempi
dell'effettiva assunzione da parte dei nuovi enti regionali
dell'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative di loro
spettanza, limitandosi, nella VIII disposizione transitoria, a
richiedere che sia lo Stato con propri atti legislativi a regolare il
trasferimento delle funzioni, oltre che dei funzionari e dipendenti che
si renda necessario a tal fine. Il legislatore ordinario era, dunque,
libero, nella sua discrezionalità politica, di subordinare o meno
quell'esercizio all'avvenuto trasferimento: purché evidentemente,
entro termini e con modalità tali da non consentire pretestuosi indugi
ed ingiustificati ritardi. E si è già detto poc'anzi che il
meccanismo instaurato dall'art. 17 della legge impugnata non è, da
questo punto di vista, né elusivo né arbitrario: tanto più che le
Regioni interessate sono chiamate a collaborare alla formulazione dei
decreti facendo pervenire le loro osservazioni in merito.
La censura non è dunque fondata; mentre inammissibile deve
dichiararsi l'altra, fugacemente accennata nel ricorso della Regione
veneta, e concernente l'adozione dello strumento della delegazione
legislativa, anziché di quello della legge formale, per regolare il
trasferimento delle funzioni. Dato e non concesso che sia
configurabile nella specie una violazione della VIII disposizione
transitoria della Costituzione (ciò che non è, i decreti delegati
essendo pienamente parificati alle leggi formali anche ai fini di
eventuali riserve di legge), le regioni non avrebbero comunque titolo a
denunciarla in questa sede, perché i soli vizi di legittimità
costituzionale di leggi statali suscettibili di dar luogo ad
impugnazione diretta sono quelli che si risolvono in menomazione di
funzioni, poteri e facoltà costituzionalmente attribuiti alle regioni.
5. - Infondata è anche la censura rivolta contro l'art. 17, lett.
a), nella parte in cui prevede che, nelle materie trasferite, siano
riservate allo Stato " funzioni di indirizzo e di coordinamento delle
attività delle regioni che attengono ad esigenze di carattere
unitario, anche con riferimento agli obiettivi del piano economico
nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali".
Il vero significato di tale disposizione risulta mettendola in
relazione con quella che subito la segue, nella lett. b), prima parte,
e prescrivente che il trasferimento delle funzioni debba avvenire "per
settori Organici di materie": evitando cioè quel frazionamento delle
materie stesse che le Regioni ricorrenti mostrano di temere e che è
sempre fonte di incertezze e di contestazioni. Conseguentemente a tale
impostazione, confermata dal recente dibattito svoltosi nel Senato
della Repubblica e dall'ordine del giorno votato a conclusione nella
seduta del 18 dicembre 1970, la norma della lettera a) tende ad
assicurare tuttavia l'unità di indirizzo che sia di volta in volta
richiesto dal prevalere - conforme a Costituzione - di esigenze
unitarie, che devono bensì essere coordinate, ma non sacrificate agli
interessi regionali. Di guisa che, unitariamente interpretato, l'art.
17 vuole che alle Regioni siano assegnate per intero le materie
indicate nell'art. 117 della Costituzione; ma vuole, d'altro lato, che,
sia attraverso la esplicita enunciazione dei "principi fondamentali",
di cui allo stesso art. 117, sia in altre e diverse forme, che non si
risolvano in una preventiva e generale riserva allo Stato di settori di
materie, lo svolgimento concreto delle funzioni regionali abbia ad
essere armonicamente conforme agli interessi unitari della
collettività statale: giacché le Regioni, lungi dal contrapporvisi,
ne costituiscono articolazioni differenziate. Ed in questo senso la
norma denunciata rappresenta, per dir così, il risvolto positivo di
quel limite generale del rispetto dell'"interesse nazionale e di quello
di altre regioni", che l'art. 117 espressamente prescrive alla
legislazione regionale e cui è preordinato il controllo successivo
detto comunemente "di merito", spettante al Parlamento dietro ricorso
dello Stato (art. 127 Costituzione).
È superfluo aggiungere che, qualora, in ipotesi, le disposizioni
che saranno poste al riguardo dai decreti delegati di trasferimento
delle funzioni, travalicando l'oggetto e gli scopi compatibili con i
poteri costituzionali delle Regioni, fossero ritenute invasive delle
competenze ad esse spettanti, non sfuggirebbero al sindacato di questa
Corte, davanti alla quale le Regioni sarebbero legittimate ad impugnare
i detti decreti dopo la loro pubblicazione.
6. - Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono a dimostrare
la infondatezza anche della censura, mossa senza motivazione alcuna,
dalla Regione degli Abruzzi nei confronti del medesimo art. 17, nella
parte relativa alla predisposizione di vincoli atti a garantire la
inalienabilità, l'indisponibilità e la destinazione di taluni beni
trasferiti al patrimonio indisponibile delle Regioni, " quando ciò sia
necessario alla tutela degli interessi generali dello Stato in rapporto
alla natura dei beni" (si pensi, a titolo di esempio, all'importanza
delle foreste - che, appunto, a norma dell'art. 11 della legge,
rientrano tra i beni trasferiti - ai fini della difesa del suolo). Non
senza soggiungere al riguardo che l'art. 119 della Costituzione
espressamente stabilisce, nel suo ultimo comma, che spetta alla legge
dello Stato disciplinare le "modalità" relative al demanio ed al
patrimonio di ogni Regione.
7. - Vanno altresì disattese le censure rivolte all'art. 20, nella
parte in cui demanda a un decreto presidenziale su proposta del
ministro per il tesoro di provvedere alla disciplina dei bilanci
regionali, per coordinarne il sistema delle entrate e delle spese con
la legge 4 marzo 1964, n. 62, stabilendo inoltre che i bilanci debbano
essere approvati con legge.
Coordinare non significa imporre artificiose uniformità,
disconoscendo le caratteristiche peculiari di determinate voci della
finanza regionale (specie quanto alle entrate). D'altronde, la stessa
Costituzione, nell'art. 119, primo comma, garantisce bensì alle
Regioni autonomia finanziaria, ma nelle forme e nei limiti stabiliti da
leggi della Repubblica, "che la coordinano con la finanza dello Stato,
delle Provincie e dei Comuni". E questi, precisamente, sono la ragion
d'essere ed il contenuto delle disposizioni impugnate dalle Regioni
ricorrenti.
Per quanto più particolarmente riguarda, poi, la forma di
approvazione del bilancio regionale, nulla essendo disposto in
proposito dalla Costituzione, la legge non ha fatto che estendere a
tutte le Regioni, anche a statuto ordinario, un principio generale già
operante per quelle a statuto speciale, che ben si giustifica in
considerazione delle analogie - di certo prevalenti rispetto agli
elementi differenziali - tra i bilanci regionali e il bilancio dello
Stato. Non ne risulta violata l'autonomia finanziaria delle Regioni per
il motivo già detto che questa si esplica, a norma dell'art. 119,
nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. E per
questa medesima ragione non vale invocare l'autonomia statutaria,
poiché per quanto restrittivamente si interpreti il richiamo dell'art.
123 alle leggi della Repubblica, sicuramente vi rientrano quelle cui
espressamente rinviano disposizioni comprese nel Titolo V della Parte
II del testo costituzionale, com'è il caso appunto, dell'art. 119.
È appena necessario, infine, rilevare come la forma richiesta
assolva qui ad una precisa funzione di garanzia, ponendosi la legge -
nei confronti dell'attività amministrativa regionale svolta dalla
Giunta ex art. 121, terzo comma, della Costituzione - quale limite
esterno insuperabile e giuridicamente vincolante.
8. - Le Regioni ricorrenti lamentano anche, sempre con riferimento
all'art. 20, che sia ad esse imposta l'osservanza delle norme delle
leggi statali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
di Stato, "in quanto applicabili" e fino a quando non saranno state
emanate in materia " leggi della Repubblica".
La censura è priva di fondamento, perché siffatto obbligo,
stabilito in linea meramente provvisoria, mentre corrisponde ad
esigenze pratiche incontestabili, è conforme al principio generale che
le leggi statali seguitano ad essere validamente applicabili nelle
Regioni finché queste non abbiano legiferato sulle materie di loro
competenza.
Per quanto riguarda poi, più particolarmente, la previsione del
terzo comma di future leggi "della Repubblica", questa deve ritenersi
circoscritta a leggi statali contenenti disposizioni di coordinamento,
da adottarsi a norma dell'ultimo comma dell'art. 119 della
Costituzione, nel senso che si è sopra precisato al punto 7 della
motivazione. Fermo restando che - come questa Corte ha già affermato
con la sentenza n. 107 del 1970, sebbene con riguardo ad una regione a
statuto speciale - la potestà di disciplinare l'amministrazione del
patrimonio e la contabilità regionale rientra nella competenza
legislativa spettante a tutte le regioni sull'ordinamento dei propri
uffici, e perciò, quanto alle regioni a statuto ordinario, nella
competenza bipartita prevista dall'art. 117 della Costituzione alinea,
e dovrà quindi esercitarsi entro i limiti dei principi e delle norme
di coordinamento della legislazione statale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
proposta dalla Regione veneta nei confronti dell'articolo 17 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per
l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, nella parte in cui
prevede il ricorso alla delegazione legislativa per il trasferimento
delle funzioni;
dichiara non fondata, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione,
la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
115, 117 e 119 della Costituzione, dell'art. 20, terzo comma, della
legge medesima;
dichiara non fondate le altre questioni di legittimità
costituzionale proposte con i ricorsi di cui in epigrafe nei confronti
degli artt. 17 e 20 della legge medesima, in riferimento agli artt.
115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte