Sentenza n. 39/1973
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/04/1973 · relatore Angelo de Marco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Regione Puglia 22 aprile 1972, riapprovata il 21 luglio 1972 recante
"Assistenza ai lavoratori pugliesi emigrati e rientrati in occasione
della consultazione elettorale del 7 e 8 maggio 1972", promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 10
agosto 1972, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al
n. 55 del registro ricorsi 1972.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Puglia;
udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1973 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Soprano,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Antonio
Sorrentino, per la Regione Puglia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con legge approvata nella seduta del 22 aprile 1972 ed avente
per oggetto "Assistenza ai lavoratori pugliesi emigrati e rientrati in
occasione della consultazione elettorale del 7 e 8 maggio 1972" il
Consiglio regionale della Regione Puglia attribuiva a detti lavoratori
il rimborso delle spese ferroviarie dal posto di lavoro all'estero al
confine italiano e viceversa.
Con deliberazione 24 marzo 1972, il Consiglio dei ministri,
rilevando che tale legge contrastasse con la Costituzione e,
specificamente, con l'art. 117, in quanto emanata in materia non
trasferita alla competenza regionale, la rinviava al Consiglio
regionale, che, peraltro, nella seduta del 21 luglio 1972 la
riapprovava all'unanimità, dandone comunicazione al Commissario del
Governo in data 26 luglio stesso.
Con ricorso notificato al Presidente della Giunta della Regione
Puglia il 10 agosto 1972, il Presidente del Consiglio dei ministri, a
seguito di analoga deliberazione del Consiglio stesso, in data 31
luglio 1972 impugnava tale legge davanti a questa Corte, chiedendone la
dichiarazione di illeggittimità, in tutte le sue disposizioni, per
violazione degli artt. 117 e 3 della Costituzione.
I motivi di gravame vengono, in sostanza, così esposti
dall'Avvocatura generale dello Stato:
1) Violazione dell'art. 117 della Costituzione in quanto:
a) Tenuto presente che, in base alla legislazione statale (t.u.
delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), allo scopo evidente di incentivare
l'esercizio dell'elettorato attivo, considerato dovere civico, vengono
accordate agli elettori che debbono votare fuori della loro abituale
residenza, alcune facilitazioni di viaggio, che vanno dalla riduzione
del 70% sulle tariffe ferroviarie, per gli elettori che debbano
spostarsi nell'interno del territorio dello Stato, alla gratuità del
viaggio dal confine dello Stato alla sede della votazione e viceversa
per gli elettori emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le
elezioni, è chiaro che, per ragione di materia (disciplina
dell'esercizio dell'elettorato attivo), deve escludersi ogni competenza
regionale al riguardo, sia legislativa, sia amministrativa.
b) Infatti la Regione Puglia, con la legge impugnata, ha ritenuto
di esercitare i poteri spettantile in base all'art. 117 della
Costituzione in materia di "beneficenza pubblica e di assistenza
ospedaliera" e, più precisamente, di una non bene chiarita assistenza
sociale.
Ma, evidentemente, non può parlarsi di pubblica beneficenza, in
quanto questa presuppone uno stato d'indigenza, che va, poi, accertato
caso per caso, e non può presumersi per una intiera categoria di
lavoratori che, benché indubbiamente benemerita, non può certo
definirsi indigente.
Amaggior ragione, poi, si è fuori della materia dell'assistenza
perché la competenza della Regione in tale materia è limitata
all'assistenza sanitaria ed ospedaliera.
2) Violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto con la
legge impugnata si porrebbe in essere una ingiustificata disparità di
trattamento tra i lavoratori pugliesi e tutti gli altri lavoratori e
cittadini nell'esercizio del loro diritto-dovere di voto.
2. - Si è costituito per resistere al ricorso il Presidente
pro-tempore della Regione Puglia, debitamente autorizzato con
deliberazione 28 agosto 1972, n. 631, il di cui patrocinio nell'atto di
costituzione, a confutazione dei motivi di ricorso, deduce, in
sostanza, quanto segue:
1) In ordine alla denunziata violazione dell'art. 117 della
Costituzione:
a) La concezione sotto il profilo della beneficenza pubblica, che
sta a base del ricorso, contraddice alla nozione di essa, quale assunta
dalla Costituzione e che ha riguardo alla successiva evoluzione della
materia, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale.
Infatti la sentenza n. 139 del 1972 ha precisato, attraverso
l'esame dell'evoluzione legislativa in materia, che col termine di
beneficenza pubblica si individua un complesso di attività,
caratterizzate dalla discrezionalità delle prestazioni, erogabili a
favore di tutti coloro che versano in condizioni di bisogno.
Pertanto, la Regione Puglia, con l'accordare il rimborso del
biglietto ferroviario estero, altro non ha fatto che venire incontro
alla situazione degli emigranti, che, pur non potendosi considerare
indigenti secondo l'angusta concezione del ricorso, sono tuttavia
indiscutibilmente in stato di bisogno.
b) L'assunto dell'Avvocatura dello Stato secondo il quale le
agevolazioni ferroviarie accordate agli elettori dello Stato sono
preordinate al fine di agevolare l'esercizio del dovere di voto e di
costituire un incentivo e non a fini assistenziali, non è fondato.
Proprio la differenza tra l'agevolazione accordata agli elettori
che votano fuori del luogo di abituale dimora (riduzione del 70%) e
quella maggiore accordata agli elettori, che, emigrati all'estero per
ragioni di lavoro, rientrano in Italia per votare (trasporto gratuito
dal confine alla sede di votazione) sta a dimostrare la relazione,
anche in parte, con lo stato di bisogno del lavoratore emigrato
all'estero e con gli oneri maggiori che deve sopportare il diritto di
voto e, quindi, per la medesima qualificazione assistenziale, che si
vorrebbe negare alla provvidenza regionale.
c) Nessun contrasto con la legge nazionale, ma semplice
integrazione delle provvidenze accordate dallo Stato, sempre nella
realizzazione dello stesso fine, pone in essere, poi, l'impugnata legge
regionale, che ha accordato qualcosa di più di quanto concesso dallo
Stato agli elettori emigrati per ragioni di lavoro che rientrano
dall'estero per votare.
2) In ordine alla denunziata violazione dell'art. 3 della
Costituzione:
Non si può, d'altra parte, parlare di violazione del principio di
eguaglianza, in quanto la disciplina differenziata posta in essere con
la legge impugnata trova razionale giustificazione nella particolare
condizione degli emigrati pugliesi, discrezionalmente apprezzata dalla
Regione, e risponde a quella funzione di adeguamento della legislazione
alle esigenze delle singole Regioni, che costituisce la ragione
d'essere dell'istituto regionale.
Nell'interesse della Regione Puglia si conclude, pertanto,
chiedendo che il ricorso venga disatteso.
3. - Con memoria depositata il 22 febbraio 1973 l'Avvocatura dello
Stato ha ribadito le proprie tesi, sostenendo che la materia di cui
alla legge impugnata non rientra nell'ambito della beneficenza pubblica
- secondo il concetto che di essa ha dato la Corte costituzionale con
la sentenza n. 139 del 1972 - bensì è materia elettorale. Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso in esame viene proposta a questa Corte la
questione se la legge della Regione Puglia 21 luglio 1972 - con la
quale si dispone che agli elettori pugliesi, emigrati all'estero per
ragioni di lavoro e rientrati nella regione per partecipare alla
consultazione elettorale nazionale del 7-8 maggio 1972 sia rimborsato
il costo del biglietto di viaggio dalla stazione più vicina al loro
posto di lavoro all'estero fino al confine - violi gli artt. 117 e 3
della Costituzione, avendo stabilito in materia che non è di
competenza regionale ed avendo adottato per gli emigranti pugliesi un
trattamento più favorevole e non giustificato di quello usato dallo
Stato ai lavoratori di altre Regioni, rientrati in Italia per
esercitare il diritto di voto.
2. - È necessario, anzitutto, precisare in quale sede e sotto
quale profilo giuridico la legislazione statale abbia stabilito che a
coloro che debbano esercitare il diritto di voto fuori della loro sede
abituale siano accordate talune agevolazioni di viaggio.
La sede è il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e le norme che interessano ai fini del decidere son quelle contenute
negli artt. 116 e 117.
Dal testo di tali articoli si rilevano due elementi:
a) il richiamo ad una particolare tariffa ridotta (articolo 116);
b) la concessione dell'agevolazione "agli elettori" (articolo 116)
ed "agli emigrati per motivi di lavoro" (art. 117) genericamente
indicati, senza alcuna ulteriore specificazione che possa avere un
qualsiasi riferimento alle condizioni economiche dei beneficiari.
Il richiamo alla particolare tariffa ridotta porta subito
l'attenzione sul decreto ministeriale 22 settembre 1954 sulle
"Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli
e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato".
Tutte le concessioni contemplate in tale decreto concessioni che
vanno da riduzioni delle tariffe dal 10 al 70% fino alla gratuità - si
riferiscono, infatti, a viaggi che direttamente o indirettamente
interessano lo Stato, il quale, nella maggior parte dei casi, se ne
assume l'onere col relativo rimborso alle Ferrovie.
Il fondamento giuridico delle agevolazioni accordate dalle sopra
richiamate norme della legge statale va, dunque, ricercato nel secondo
comma dell'art. 48 della Costituzione, che qualifica "dovere civico"
l'esercizio del diritto di voto.
Dovere che ha una fondamentale funzione di interesse pubblico, in
quanto attiene all'esercizio della sovranità che l'art. 1 della nostra
Costituzione dichiara appartenere al popolo.
Dal che deriva, altresì, la rilevanza costituzionale delle forme
ed i limiti di quell'esercizio, che trovano nell'art. 1 sopra citato la
previsione e nell'art. 48, secondo comma, la specificazione: "Il voto
è personale ed eguale, libero e segreto".
Ne consegue che quelle concessioni, accordate a tutti
indistintamente gli elettori ed a tutti indistintamente gli emigrati
per ragioni di lavoro, senza riguardo alle loro condizioni economiche,
hanno per fondamento giuridico il riconoscimento dell'interesse
pubblico, connesso alla sopra illustrata fondamentale funzione
dell'esercizio del diritto di voto.
Non solo, ma l'importanza di tale funzione e le conseguenze che dal
suo non corretto esercizio potrebbero derivare nella costituzione degli
organi supremi ai quali è affidato uno dei poteri essenziali dello
Stato - quello legislativo - postulano, in materia, il più scrupoloso
rispetto del principio di eguaglianza, che assicuri la par condicio dei
cittadini nel momento in cui, con l'espressione del loro voto, in
sostanza, danno concreto contenuto alla sovranità popolare.
3. - Da quanto precede risulta in modo evidente che:
a) in materia di disciplina delle forme e limiti dell'esercizio
dell'elettorato politico attivo, unico legittimato a provvedere è lo
Stato;
b) lo Stato, nel provvedere in tale materia, deve attenersi al più
rigoroso rispetto del principio di eguaglianza, onde assicurare la par
condicio di tutti gli elettori nell'esercizio del loro diritto - dovere
di voto;
e) nessuna potestà legislativa o amministrativa in materia spetta
alle Regioni, sia a statuto speciale sia a statuto ordinario e, quindi,
non è ammissibile neppure una competenza ad emettere provvedimenti
integrativi di quelli statali;
d) esula completamente dalle concessioni di viaggio accordate dallo
Stato agli elettori che debbano votare fuori dalla sede della loro
residenza abituale, anche se provenienti dall'estero ove siano emigrati
per ragioni di lavoro, un qualsiasi elemento che le possa far
ricondurre sotto il concetto di beneficenza o assistenza pubblica.
4. - Ancorché la Regione Puglia abbia dichiarato che, con la legge
impugnata, ha inteso provvedere nell'esercizio dei poteri spettantile,
in forza dell'art. 117 della Costituzione, nella materia della
beneficenza ed assistenza pubblica, dal richiamo espresso "alle
elezioni politiche del 7 e 8 maggio 1972", dalla concessione del
rimborso delle spese di viaggio, per il percorso ferroviario in
territorio estero, non compreso nella concessione statale di cui
all'art. 117 del t.u. n. 361 del 1957 e dal fatto che la concessione
stessa è accordata indistintamente a tutti "i lavoratori emigrati che
dimostreranno di avere esercitato il loro diritto di elettorato attivo
in uno dei Comuni della Regione Puglia" senza riguardo alle condizioni
economiche di essi, chiaramente si evince che, in sostanza, con tale
legge la Regione ha voluto soltanto integrare la sopra richiamata
concessione statale.
Ossia, la Regione, sia pure in forma asseritamente integrativa, ha
legiferato in quella materia della disciplina "delle forme e limiti"
dell'esercizio dell'elettorato attivo, che, come sopra si è
dimostrato, è di esclusiva competenza statale.
È vero che, in generale, la condizione di emigrato per lavoro
denota una situazione di grave disagio economico e che - per
l'importanza che le elezioni politiche rivestono in un regime
democratico - è certamente, non solo conforme ma voluto dalla
Costituzione, che la legge stabilisca tutte quelle misure, anche di
ordine economico, le quali facilitino l'accesso delle masse popolari
alle urne.
In questo spirito, l'indirizzo diretto a favorire gli emigrati per
ragioni di lavoro - già in parte realizzato col viaggio gratuito dalla
frontiera - dovrebbe essere attuato nella misura massima possibile.
Ma, come risulta dalle considerazioni che precedono, questo è
compito esclusivo dello Stato, con la conseguenza che il ricorso deve
essere accolto sotto il profilo assorbente della violazione dell'art.
117 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Puglia, approvata il 22 aprile 1972 e riapprovata il 21 luglio 1972,
contenente norme sulla "Assistenza ai lavoratori pugliesi emigrati e
rientrati in occasione della consultazione elettorale del 7-8 maggio
1972".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte