Corte costituzionale

Ordinanza n. 39/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1978 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183,

185, e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, promosso con ordinanza

emessa il 7 dicembre 1976 dal tribunale di Bolzano, nel procedimento

penale a carico di Azzolini Gualtiero, iscritta al n. 18 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 59 del 2 marzo 1977.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 185 e 195 del d.P.R.

29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni).

Considerato che questa Corte con sentenza n. 225 del 1974 ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 183 e 195

del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, risultando pertanto la questione già

decisa per quanto attiene a tali articoli.

Rilevato che il giudice a quo ha omesso di motivare sulla rilevanza

della questione relativamente all'art. 185 del d.P.R. n. 156 del 1973

(che regola l'approvazione di progetti per impianti di

telocomunicazioni), non avendo dimostrato come esso venga in

applicazione nel giudizio a quo.

Ritenuta la necessità che detto giudice esamini tale rilevanza e

la motivi adeguatamente ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo

1953, n. 87.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, degli artt. 1,

183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo

unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta

e telecomunicazioni), già dichiarati costituzionalmente illegittimi,

con sentenza n. 225 del 1974, nella parte relativa ai servizi di

radiodiffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche.

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame

della rilevanza della questione relativa all'art. 185 del d.P.R. 29

marzo 1973, n. 156.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte