Sentenza n. 39/1979
Altra decisione · depositata il 01/06/1979 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 5 agosto 1977, depositato in cancelleria il 16
successivo ed iscritto al n. 17 del registro 1977, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della delibera 9 novembre 1976, n. O167,
dalla Giunta regionale della Campania, con la quale è stato deciso di
non sottoporre gli atti monocratici al controllo di legittimità della
Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale.
Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;
udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti
per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Luigi
Nerone, per la Regione Campania.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Giunta regionale Campania, con deliberazione del 9 novembre
1976, decideva di non sottoporre a controllo di legittimità della
Commissione gli atti, sia di natura provvedimentale che di mera
esecuzione di atti precedenti, emanati da organi monocratici della
Regione stessa.
Con ricorso per conflitto di attribuzione, notificato il 5 agosto
1977, il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che la Corte
costituzionale affermi che anche gli atti amministrativi emanati da
organi monocratici della Regione Campania sono soggetti al controllo
di legittimità previsto dall'articolo 125 della Costituzione e quindi
annulli la deliberazione impugnata.
Il Presidente del Consiglio, a sostegno di tali conclusioni,
osserva che l'art. 125 della Costituzione in alcun modo autorizza una
interpretazione idonea ad escludere dal controllo atti amministrativi
monocratici aventi rilevanza esterna; che l'art. 45 della legge n. 62
del 1953, pur riferendosi alle deliberazioni, quali atti da sottoporre
a controllo, non impiega l'espressione nel senso di atti collegiali,
come sarebbe fatto palese dall'art. 55 della stessa legge, in cui la
parola "deliberazione" è usata per identificare un atto monocratico;
che nella terminologia legislativa ordinaria il termine "deliberazione"
è sovente impiegato per atti di organi individuali; che anche in sede
dottrinaria il termine non ha valore univoco.
Sotto diverso profilo l'espressione adoperata dall'art. 125, primo
comma, della Costituzione ("il controllo... è esercitato... nei modi
e nei limiti stabiliti dalla legge della Repubblica"), come risulta
dai lavori preparatori e dal raffronto con il secondo comma della
stessa norma, che invece si riferisce a "casi", non autorizza il
legislatore ordinario a sottrarre dal controllo determinate categorie
di atti amministrativi, ma piuttosto rimette alla sua discrezionalità
il procedimento e l'efficacia del controllo. D'altronde, anche a
ritenere il contrario, non vi sarebbe stato alcun motivo per sottrarre
dal controllo atti di organi individuali che per loro intrinseca
natura lo richiedono più di quelli collegiali, emanati a seguito di
confronto dialettico tra le volontà dei componenti il collegio, tanto
più che leggi statali e regionali (anche con la possibilità delle
deleghe) hanno conferito a organi individuali regionali poteri
deliberativi essenziali.
In conclusione, secondo il Presidente del Consiglio, tutti gli atti
amministrativi delle regioni, che non riguardino la mera esecuzione di
provvedimenti già adottati e perfezionati devono ritenersi soggetti a
controllo.
2. - Si è costituita la Regione Campania, sostenendo, in primo
luogo, l'inammissibilità del ricorso chiedendo, comunque, in merito,
la reiezione dello stesso.
Osserva infatti che il termine "deliberazione" impiegato dalla
legge n. 62/1953 non può che riferirsi ad atti di organi collegiali,
tanto più che l'art. 45, parlando di processi verbali delle
deliberazioni, sottende chiaramente la formazione di un atto da parte
di un organo collegiale.
Anche l'art. 125 della Costituzione non prevederebbe il controllo
di legittimità su tutti gli atti amministrativi della regione, ma
negli stessi limiti prescritti dal successivo art. 130 per altri enti
territoriali. E come mai è stato ritenuto che gli atti del sindaco
(anche non esecutivi, quali le licenze edilizie) siano sottoposti a
controllo, così gli atti individuali delle regioni debbono essere
sottratti da quello. Nella terminologia legislativa, d'altra parte, il
termine "deliberazione" è quasi esclusivamente impiegato per indicare
gli atti collegiali; le poche eccezioni in contrario sarebbero state
fatte con riferimento ai casi in cui l'organo individuale opera in
sostituzione dell'organo collegiale. Considerato in diritto :
1. - Oggetto del presente conflitto di attribuzione promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri è la delibera n. O167 del 9
novembre 1976 della Giunta regionale della Campania con la quale,
richiamandosi in particolare all'articolo 45 della legge 10 febbraio
1953, n. 62, decideva di non sottoporre al controllo di legittimità
della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale gli atti
monocratici, sia di natura provvedimentale che di mera esecuzione di
precedenti atti.
2. - All'udienza del 7 marzo 1979 la difesa della Regione Campania
ha sostenuto la cessazione della materia del contendere, essendo stata
emanata la legge regionale 27 luglio 1978, n. 20 (ordinamento
contabile della regione Campania), la quale, agli artt. 59 e 60
disciplina il procedimento per la liquidazione delle spese, affidandolo
ad organi individuali, e al comma quarto dell'ultima disposizione
recita: "Gli atti di liquidazione, ove previsto dalle disposizioni
vigenti, sono trasmessi entro cinque giorni dalla loro adozione
all'organo di controllo, salvo il termine stabilito dal secondo comma
dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62".
Trattasi di una legge che riguarda una specifica categoria di atti
e fa venir meno solo in parte la deliberazione della regione Campania
n. O167 del 9 novembre 1976, oggetto del presente ricorso, con la
quale la Regione ha manifestato la volontà di non sottoporre a
controllo tutti gli atti, di qualunque natura, emanati da organi
monocratici. La norma richiamata non può dunque in alcun modo avere
l'effetto di far cessare la materia del contendere nel conflitto di
attribuzione sollevato fra le parti.
3. - Nell'atto di costituzione la difesa della regione ha eccepito
l'inammissibilità del ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, in quanto la citata deliberazione n. O167 del 9 novembre
1976 della Giunta regionale non sarebbe atto idoneo a dar luogo a
conflitto di attribuzione fra Stato e regione.
L'eccezione non è da accogliersi..
Con la sua deliberazione la regione ha esplicitamente dichiarato la
volontà di sottrarre tutti gli atti di organi monocratici regionali
all'esame della Commissione di controllo e di operare effettivamente
in tal senso, negando allo Stato l'esercizio di un determinato potere.
Non vi è dubbio che la delibera della Giunta non costituisce una
semplice affermazione teorica, ma è una decisione che stabilisce una
condotta negativa della regione di fronte all'organo di controllo e
prevede l'immediata efficacia degli atti posti in essere dagli organi
monocratici, senza previamente essere sottoposti al controllo
dell'organo statale preposto a questa funzione. Con essa si contesta
un'attribuzione assegnata da leggi ad un organo statale, e pertanto si
realizzano le condizioni di ammissibilità del conflitto di
attribuzione.
4. - Nel merito la regione insiste sull'interpretazione dell'art.
45, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nella quale
viene stabilito che le "deliberazioni" degli organi regionali
divengono esecutivi se la Commissione di controllo non ne pronunzia
l'annullamento nel termine di venti giorni. Dato che, secondo la difesa
della regione, il termine "deliberazione" avrebbe il significato
lessicale di risoluzioni di organi collegiali, la norma citata
escluderebbe dal controllo di legittimità tutti gli atti emanati da
organi monocratici della regione e in particolare quelli dei
Presidenti.
Con sentenza n. 38 di pari data della presente la Corte ha già
esaminato tale questione in occasione di un conflitto di attribuzione
fra il Presidente della regione Puglia e il Presidente del Consiglio
dei ministri e l'ha giudicata del tutto infondata. In primo luogo, in
quanto l'interpretazione in esame non si accorda con il significato
lessicale del termine "deliberazione" usato sin ab antiquo ad
esprimere sia risoluzioni adottate da organi collegiali, sia
risoluzioni adottate da organi monocratici.
In secondo luogo, il medesimo termine è usato in molti testi
legislativi e nella stessa legge n. 62 del 1953 ad indicare atti
monocratici. In terzo luogo, motivi di ordine logico e di sistematica
normativa, che rispondono a precise esigenze giuridiche e
amministrative, inducono a ricomprendere nella parola "deliberazione"
atti di organi monocratici, i quali, non essendo formati attraverso
un'attività plurisoggettiva, necessitano più degli altri del
controllo di altro organo indipendente. Sarebbe pertanto incongruo
escluderlo proprio per la Categoria degli atti regionali in esame.
Inoltre l'interpretazione restrittiva del citato art. 45 è esclusa
dalla giurisprudenza amministrativa.
La Corte non può quindi che confermare quanto affermato nella sua
precedente sentenza e dichiarare che la delibera della Giunta
regionale n. O167 del 1976 contrasta con l'articolo 125 della
Costituzione e con l'art. 45 della legge n. 62 del 1953..
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato il controllo di legittimità
previsto dall'art. 125 della Costituzione anche sugli atti
amministrativi emanati da organi monocratici della regione Campania e
per conseguenza annulla la delibera 9 novembre 1976, n. 0167, della
Giunta regionale della Campania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte