Sentenza n. 39/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1982 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 23 e
489 cod. proc. pen. (Azione civile nel giudizio penale) promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 novembre 1975 dal Pretore di Orvieto nel
procedimento penale a carico di Pellacani Velmiro, iscritta al n. 618
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1976;
2) ordinanza emessa il 17 febbraio 1976 dal Pretore di Livorno nel
procedimento penale a carico di Lazzaretti Vieri, iscritta al n. 452
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 232 del 1 settembre 1976;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1981 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Pellacani
Velmiro, imputato di lesioni colpose gravi in persona di Tordi
Giovanni, riportate a seguito di incidente stradale, il Pretore di
Orvieto, premesso che, nella fattispecie, pur dovendosi escludere la
prova della responsabilità penale dell'imputato, rimaneva tuttavia
aperta per il danneggiato la via dell'azione civile basata sulla
presunzione di cui all'art. 2054 cod. civ., ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 23 e 489 cod. proc. pen. nella
parte in cui escludono che il giudice penale, con la sentenza
dibattimentale di assoluzione, possa decidere sul risarcimento del
danno, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost..
Il giudice a quo ricorda che, secondo la giurisprudenza della
Corte, la collocazione processuale del soggetto danneggiato dall'altrui
fatto illecito sarebbe da considerare, rispetto al diritto al
risarcimento, identica tanto in riferimento al processo civile che a
quello penale, rimanendo l'azione civile di risarcimento regolata in
ogni caso dai medesimi principi sul piano della prova dei fatti come su
quello delle norme applicabili. E ricorda altresì che, in caso di
assoluzione dell'imputato, sempre secondo la giurisprudenza della
Corte, la parte civile può sempre proporre ricorso in Cassazione ex
art. 111 Cost.. Da tali pronunzie dovrebbe desumersi una certa tendenza
ad una maggiore garanzia dei diritti della parte civile nel processo
penale, mentre dovrebbe invece prendersi atto che, nel caso di sentenza
assolutoria, la parte civile si troverebbe in posizione più
sfavorevole rispetto a quella della parte che ha esercitato il diritto
solo in sede civile. Tali disparità si manifesterebbero anzitutto in
termini di tempo, perché il successivo giudizio civile non potrebbe
essere iniziato o concluso prima del giudizio penale, con vantaggio
solo delle parti economicamente più forti. Si verificherebbero poi
possibili pregiudizi al sistema difensivo, sia perché la parte civile
sarebbe costretta a proporre il ricorso ex art. 111 Cost. "senza
conoscere il pensiero del primo giudice sui risvolti civilistici del
rapporto processuale", sia perché nel giudizio civile dovrebbero
sostanzialmente riproporsi le stesse prove già raccolte nel
procedimento penale, con sensibile aggravio di spese e dispendio di
energie processuali.
Tali disparità di trattamento fra situazioni oggettivamente e
soggettivamente eguali, sarebbero in contrasto col principio di
eguaglianza, perché non suscettibili di ragionevole giustificazione, e
violerebbero altresì la garanzia del diritto di difesa, in quanto
porrebbero il danneggiato dal reato di fronte all'alternativa di
"accettare una sentenza penale eventualmente pregiudizievole" o di
"ricorrere per Cassazione avverso un provvedimento che non ha esaminato
la di lui posizione sotto il profilo delle norme civilistiche". Ond'è
che dovrebbe trovare accoglimento la proposta censura, con la
conseguente attribuzione al giudice penale del potere di pronunziarsi
in ogni caso in merito alle ragioni della parte lesa costituita parte
civile.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 25 febbraio 1976.
Si è in questa sede costituito tempestivamente il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che ha depositato le proprie deduzioni.
L'Avvocatura, in sostanza, afferma che le lamentate disparità di
trattamento potrebbero, se mai, prospettare un problema di politica
legislativa ma non di legittimità costituzionale.
Invero, il problema della subordinazione del giudizio civile a
quello penale investirebbe tutti i casi di danni derivanti da reati
perseguibili d'ufficio, nei quali appunto il giudizio civile deve
cedere il passo a quello penale. Ma, prosegue l'Avvocatura, la ragione
di tale priorità sarebbe ben chiara ed evidente, onde sarebbe da
escludere la violazione del principio di eguaglianza.
E pure sarebbe da escludere l'altro vizio di legittimità
prospettato nella ordinanza, in quanto i motivi addotti non
rifletterebbero comunque una violazione del diritto di difesa, ma si
ridurrebbero ad una questione di interpretazione della sentenza di
proscioglimento penale ai fini della prosecuzione dell'azione
risarcitoria in sede civile, in conformità dei rapporti intercorrenti
fra giudizi penali e civili il cui svolgimento, come già detto, non
comporterebbe irragionevoli disparità di trattamento.
2. - Nel giudizio penale a carico di Lazzaretti Vieri, imputato di
lesioni colpose prodotte a seguito di incidente stradale, il Pretore di
Livorno, con ordinanza 17 febbraio 1976, ravvisata una situazione
processuale, analoga a quella prospettata nella precedente ordinanza
del Pretore di Orvieto, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 489 c.p.p., nella parte in cui esclude che il
giudice penale possa pronunziarsi sull'azione civile in caso di
proscioglimento dell'imputato, per pretesa violazione degli artt. 3 e
24 Cost. Le ragioni addotte a sostegno della censura coincidono
sostanzialmente con quelle già esposte nell'ordinanza del Pretore di
Orvieto sopra menzionata, ravvisandosi per effetto della cennata
limitazione sia una violazione del diritto di difesa in funzione del
quale non sarebbero lecite restrizioni al diritto di agire in giudizio
per la tutela dei diritti, sia una violazione del principio di
eguaglianza, per le disparità di trattamento tra chi esercita l'azione
di risarcimento in via civile e chi la inserisce nel procedimento
penale.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla G.U. n. 232 del 1 settembre 1976.
Si è costituito in questa sede il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.
L'Avvocatura ripropone le argomentazioni già svolte nel giudizio
promosso con l'ordinanza della Pretura di Orvieto sopra menzionata,
ribadendo in particolare che il diritto di difesa ed il principio di
eguaglianza non apparirebbero violati per il fatto che l'azione civile
di risarcimento non trovi soluzione nell'ambito del processo penale ma
debba proseguire a parte in sede processuale civile. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze di rimessione propongono sostanzialmente la
medesima questione di legittimità costituzionale, ed i relativi
giudizi possono quindi essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - I giudici a quibus, in fattispecie concernenti lesioni colpose
provocate da incidenti stradali in ordine alle quali era da escludere a
loro giudizio la responsabilità penale degli imputati, rilevano che,
in base agli artt. 23 e 489 c.p.p. non poteva farsi luogo ad una
decisione sul risarcimento del danno appunto in conseguenza del
disposto delle norme citate secondo cui il giudice penale, nell'ipotesi
di assoluzione, non può decidere sull'azione civile promossa in quella
sede dalla parte lesa costituita parte civile e lamentano che tale
limitazione sarebbe anzitutto in contrasto con il principio di
eguaglianza giacché, mentre sarebbe ricavabile dalla giurisprudenza
della Corte un tendenziale principio di allargamento delle garanzie dei
diritti della parte civile nel processo penale, il censurato divieto
porrebbe il danneggiato costituitosi parte civile in posizione
deteriore rispetto alla parte che agisca invece direttamente in sede
civile. E ciò in quanto, secondo le più specifiche argomentazioni
contenute nell'ordinanza del Pretore di Livorno, la parte civile
potrebbe solo proporre ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. (sent.
1/70 della Corte costituzionale) - il che peraltro comporterebbe una
situazione di svantaggio, dato che la pronunzia del giudice penale
prescinderebbe necessariamente dalle questioni di natura civilistica -
o comunque sarebbe costretta a reiterare nel giudizio civile successivo
alla sentenza penale i mezzi difensivi già proposti in precedenza, con
aggravio di spese ed energie processuali a tutto danno delle parti
economicamente più deboli.
3. - L'assunto non è fondato.
Invero è di tutta evidenza la diversità delle situazioni poste a
raffronto. Non è certamente dubbio che l'azione che la parte civile
propone nel giudizio penale è quella che ad essa spetta in base alle
leggi civili (sent. 40/74). Ma è anche vero, come pure la Corte ha
affermato nella stessa sentenza, che l'azione civile si inserisce nel
processo penale collocandosi in esso in via accessoria e, in qualche
modo, subordinata, dato che è principio generale del nostro
ordinamento la prevalenza nel processo penale dell'interesse pubblico
all'accertamento dei reati rispetto all'interesse collegato alla
risoluzione delle liti civili.
E tale natura accessoria, come esattamente del resto ha rilevato
anche la giurisprudenza ordinaria, condiziona non irrazionalmente
l'autonomia dell'azione civile rispetto a quella penale che si sia
esaurita con il proscioglimento o l'assoluzione dell'imputato.
Ciò è sufficiente per escludere che possa considerarsi leso il
principio di eguaglianza che, secondo la giurisprudenza costante di
questa Corte, richiede al legislatore di emanare norme differenziate
rispetto a situazioni ragionevolmente ritenute diverse.
Gli inconvenienti cui, secondo il Pretore di Livorno, andrebbe
incontro la parte civile nel caso di proscioglimento dell'imputato in
relazione alla tutela dei propri diritti sono effetto dei principi
suddetti e non possono quindi valere a sostegno della tesi prospettata.
4. - Né maggior fondamento può riconoscersi alla censura
sollevata in relazione all'art. 24 Cost., in base alla affermazione che
il divieto censurato menomerebbe il diritto di difesa della parte
civile, ponendola come si è detto nell'alternativa o di subire gli
effetti della pronunzia assolutoria o di ricorrere per Cassazione
contro un provvedimento che prescinde dagli aspetti civilistici del
giudizio.
Le considerazioni sopra enunciate, in relazione alla diversità
delle situazioni della parte lesa costituita parte civile nel processo
penale e della parte lesa che proceda autonomamente alla tutela dei
propri diritti in sede civile rendono evidente che non può
configurarsi una lesione dei diritti della difesa garantiti dalla norma
costituzionale invocata, la quale, secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte, deve ritenersi osservata nel caso in cui le modalità
di esercizio del diritto stesso sono regolate secondo le
caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, senza
incidere o menomare l'esistenza del diritto stesso allorché ne vengano
assicurati lo scopo e la funzione perseguiti. Il che appunto accade nel
caso in esame, data la possibilità conservata alla parte lesa di
provvedere nel modo più completo alla tutela dei propri diritti sia
attraverso il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. sia,
comunque, attraverso l'ordinaria via del giudizio civile successivo
alla pronunzia penale, che, come ipotizzato nelle ordinanze di rinvio
nella specie potrebbe eventualmente trovare fondamento ai sensi
dell'art. 2054 c.c..
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 23 e 489 c.p.p. nella parte in cui escludono che il giudice
penale decida sull'azione civile quando il procedimento si chiude con
sentenza che dichiara non doversi procedere o con pronuncia di
assoluzione per qualsiasi causa, sollevata con ordinanze del Pretore di
Orvieto del 14 novembre 1975 e del Pretore di Livorno del 17 febbraio
1976 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte