Sentenza n. 39/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/02/1983 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma
settimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme
sulla circolazione stradale) promosso con ordinanza emessa il 10 marzo
1976 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di
Filipponi Alessandro, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 9
giugno 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1982 il Giudice
relatore Michele Rossano;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale, in grado di appello, a carico di
Filipponi Alessandro - imputato della contravvenzione di cui all'art.
87, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle
norme sulla circolazione stradale), perché, munito della patente
speciale per minorati fisici di categoria F, guidava autovettura
particolarmente adattata con volante a cinque razze, diversa da quella
specificamente indicata sulla patente - il Tribunale di Grosseto, con
ordinanza pronunciata all'udienza 10 marzo 1976, sollevò, di ufficio,
la questione di legittimità costituzionale del citato art. 87, comma
settimo, d.P.R. n. 393 del 1959, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione. L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 151 del 9 giugno 1976.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte
privata.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto
depositato il 30 giugno 1976, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :
1. - Il Tribunale di Grosseto ritiene l'art. 87, comma settimo,
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla
circolazione stradale) in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in
quanto determinerebbe una diversità di trattamento priva di razionale
giustificazione dato che prevede le pene congiunte dell'arresto da 2 a
4 mesi e dell'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 per la guida, da
parte di un minorato fisico, di veicolo della stessa specie di quello
indicato nella patente, mentre il medesimo art. 87, nell'ultimo comma
(aggiunto dall'art. 5 legge 14 febbraio 1974, n. 62), stabilisce la
più lieve pena alternativa dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda
da lire 15.000 a lire 40.000 per la guida, da parte di chiunque e,
quindi, anche di un minorato, di veicolo di categoria diversa o adibito
ad uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la patente,
che costituisce un fatto più allarmante e pericoloso. Nel caso di
specie lo stesso minorato, se avesse guidato, privo dei necessari
requisiti, un veicolo di categoria diversa o adibito ad uso diverso da
quello per cui avesse ottenuto la patente, senza il prescritto
provvedimento prefettizio di estensione (art. 80, comma settimo, T.U.
citato) e senza le prescrizioni indicate sulla patente di cui in
effetti disponeva, sarebbe stato passibile di una pena notevolmente
più lieve e "non di specie congiunte", come si esprime l'ordinanza,
nonostante l'intuitiva maggiore pericolosità della condotta, mentre è
soggetto a pena più grave per aver guidato un veicolo oggettivamente
idoneo e con l'osservanza delle prescrizioni impostegli, anche se
diverso da quello indicato specificamente nella patente.
2. - La questione non è fondata.
Non sussiste la disparità di trattamento per previsione
legislativa di sanzione più lieve per fatto più grave - ravvisata dal
Tribunale di Grosseto sulla base dell'asserita applicabilità, al
minorato fisico, nella ipotesi specificata nell'ordinanza di rinvio,
della sanzione più lieve prevista dal comma ultimo del menzionato art.
87 - perché tale comma non concerne in alcun modo i mutilati ed i
minorati fisici.
Invero il comma ultimo dell'art. 87 - aggiunto dall'art. 5 legge n.
62 del 1974 - riguarda esclusivamente i conducenti, idonei per
condizioni fisiche e psichiche, che, muniti di patenti di guida per
motoveicoli e autoveicoli, guidano senza i prescritti requisiti "i
motoveicoli e gli autoveicoli di cui al settimo comma dell'art. 80",
il quale, nel testo dell'art. 2 legge n. 62 del 1974, fa specifico
riferimento esclusivamente ai titolari di patenti A. B, C, imponendo ad
essi particolari requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali
per la guida di determinati tipi di veicoli ad elevate prestazioni per
velocità e potenza.
Conseguentemente l'unica sanzione applicabile ai mutilati e
minorati fisici, che guidano veicolo diverso da quello munito degli
adattamenti ritenuti necessari dall'Ispettorato della Motorizzazione
Civile e specificamente indicati nel documento di abilitazione, è
quella prevista dal comma settimo dell'art. 87 T.U. n. 393 del 1959.
Nello stesso senso è la costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 87, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico
delle norme sulla circolazione stradale) proposta dal Tribunale di
Grosseto, con ordinanza 10 marzo 1976, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte