Sentenza n. 39/1984
Altra decisione · depositata il 22/02/1984 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
citata
- art. 8d.P.R. 638/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Friuli - Venezia Giulia, notificato il 3 febbraio 1983, depositato l'11
successivo ed iscritto al n. 3 del registro 1983, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del provvedimento di autotutela 26
novembre 1982 enunciato nella lettera 26 novembre 1982 n. 2159 del
Ministero delle Finanze concernente l'IGE all'importazione;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1983 il Giudice relatore
Prof. Ettore Gallo;
Uditi l'avvocato Gaspare Pacia, per il ricorrente e l'Avvocato
generale dello Stato Giorgio D'Amato, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso 2 febbraio 1983, notificato il 3 e depositato l'11
febbraio successivo, il Presidente pro tempore della Giunta regionale
del Friuli - Venezia Giulia ricorreva contro il Presidente del
Consiglio dei ministri per la risoluzione del conflitto di attribuzione
determinato dal provvedimento enunciato nella lettera 26 novembre 1982
n. 2159 dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale per la finanza
locale.
Sosteneva il ricorrente che, in applicazione dell'art. 119,
secondo comma, Cost., alla Regione furono attribuite quote fisse di
alcuni tributi erariali, elencati nell'art. 49 dello Statuto speciale
di autonomia (Legge cost. 31 gennaio 1963 n. 1). Fra tali quote erano
compresi anche i cinque decimi dell'IGE, di competenza dello Stato,
riscossa nel territorio della regione. Dal 26 maggio 1964 sino al 1
gennaio 1973, data in cui l'IGE ha cessato di avere applicazione, i
detti cinque decimi sono stati pacificamente calcolati comprendendosi
nel gettito dell'IGE (riferito naturalmente all'ambito regionale) anche
i proventi derivanti dall'IGE all'importazione. Gli stessi cinque
decimi, del resto, così determinati, sono stati sempre inclusi nelle
previsioni di entrata dei bilanci regionali per gli esercizi dal 1964
al 1972 nei relativi rendiconti consuntivi, approvati (questi ultimi
previa parificazione della Corte dei Conti) con leggi regionali,
sottoposte al controllo governativo senza che nulla mai venisse
eccepito. Dal 1973, dopo l'abolizione dell'IGE, è entrato in vigore un
regime transitorio di finanziamento (non ancora cessato) disciplinato
dall'art. 8 primo e secondo comma D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638: in
base a tale regime, sono stati da allora devoluti alla Regione somme
pari a quelle attribuite per l'ultimo anno di vigenza dell'IGE, e
quindi somme pari a quei cinque decimi, comprensivi anche dei proventi
derivanti dall'IGE all'importazione. Per 18 anni, pertanto, lo Stato ha
dato attuazione nel senso suddetto, all'art. 49 n. 5 dello Statuto di
autonomia F.V.G.
Senonché con la lettera n. 2159 del 26 novembre 1982 il Ministro
delle Finanze, su conforme parere dell'Avvocatura dello Stato, ha
improvvisamente sovvertito siffatta pacifica interpretazione,
pretendendo che i proventi derivanti dall'IGE all'importazione non
dovessero essere ricompresi nel computo delle somme da corrispondere
alla Regione, e perciò addebitando quanto versato in più nel corso
degli anni dal 1973 al 1982, disponendone senz'altro il recupero
secondo criteri unilateralmente fissati.
2. - Lamenta preliminarmente la Regione l'erronea interpretazione:
a) dell'art. 49 n. 5 Statuto speciale di autonomia, in quanto l'IGE è
tributo unico e colpisce sia gli scambi nazionali, mediante
autoaccertamento e altri sistemi, sia gli scambi internazionali, col
metodo dell'accertamento all'importazione. Se l'art. 49 n. 5 avesse
inteso escludere il provento derivante dall'IGE all'importazione, lo
avrebbe detto espressamente, mentre il riferimento è all'IGE nel suo
concetto unitario;
b) dell'art. 8, primo e secondo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972 n.
638, in quanto, riferendosi la norma alle quote dei tributi
effettivamente devoluti alla Regione nell'ultimo anno di loro vigenza,
dopo la soppressione dell'IGE alla Regione sono state attribuite, in
via transitoria, somme pari a quelle in precedenza riscosse per quota
IGE. In altri termini, dopo il 1973 la spettanza della Regione sarebbe
stata determinata con riferimento ad una res facti, contro cui non
sarebbero oggi opponibili errori di interpretazione.
Sulla base di tali erronee premesse, il provvedimento del Ministero
delle Finanze risulterebbe lesivo dell'autonomia della Regione perché
in contrasto:
1) con l'art. 134 Cost., in quanto, prevedendo essa norma che i
conflitti fra Stato e Regione vengano definiti dalla Corte
costituzionale, implicitamente escluderebbe che lo Stato possa
esercitare, nei rapporti colla Regione, una qualsivoglia forma di
autotutela.
Tale, invece, sarebbe l'impugnato provvedimento che, insorgendo su
di una situazione di lunga e pacifica certezza, la capovolge
unilateralmente e ne dispone l'esecuzione d'ufficio.
Ma la Regione non è un qualsiasi privato soggetto, e perciò un
siffatto comportamento integrerebbe un palese eccesso di potere,
denunciabile alla Corte costituzionale perché lesivo della posizione
costituzionale della Regione.
2) Con l'art. 65 dello Statuto speciale di autonomia della Regione
F.V.G. che, per l'attuazione dello Statuto, prevede appositi decreti
legislativi, su parere di una commissione paritetica. Secondo la
Regione, una norma di attuazione si appaleserebbe necessaria anche
quando, riguardo all'applicazione di una norma statutaria, insorge
dissenso fra Stato e Regione. Tale sarebbe appunto quello insorto in
relazione all'art. 49 n.5 dello Statuto, visto che, secondo la tesi
dello Stato, si dovrebbero innovare quelli che, per ben 18 anni, sono
stati ritenuti i pacifici contenuti di detto articolo. Sarebbe stato,
perciò, indispensabile - ad avviso della Regione - predisporre una
norma di attuazione, alla cui formulazione avrebbe partecipato anche la
Regione, attraverso la prevista Commissione paritetica.
3) Con l'art. 29 dello Statuto speciale F.V.G., in quanto, come
s'è rilevato, le quote di IGE all'importazione sono state sempre
incluse sia nelle previsioni di entrata dei bilanci regionali sia nei
rendiconti consuntivi, entrambi approvati con leggi regionali, sulle
quali mai il Governo ha eccepito alcunché. Si sarebbe, perciò,
determinata una preclusione al riesame a causa dell'intangibilità di
dette leggi.
Soggiungeva peraltro il ricorso che i bilanci regionali, a
prescindere dal loro valore di leggi formali, documentano i bisogni
della Regione per le spese necessarie all'adempimento delle sue
ordinarie funzioni (art. 119 cpv. Cost.). A tali bisogni corrispondono
le previsioni dell'entrata ordinaria sulla base dei proventi indicati
nell'art. 49 n. 5 dello Statuto: essendo stati i bisogni soddisfatti e
le spese correttamente erogate secondo previsioni di bilancio mai
contestate, si sarebbe determinata una situazione irreversibile,
analoga a quella che la giurisprudenza amministrativa ritiene
validamente opponibile alle richieste di ripetizione d'indebito per
somme percepite in buona fede.
Concludeva la Regione chiedendo l'annullamento del provvedimento
impugnato e, frattanto, la sua sospensione in via preliminare, a, sensi
dell'art. 40 L. 11 marzo 1953 n. 87.
3. - Con atto 16 febbraio, depositato il 22 successivo, si
costituiva, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, il Presidente
del Consiglio dei ministri chiedendo che il ricorso venisse dichiarato
inammissibile o, comunque, respinto.
Nelle deduzioni l'Avvocatura Generale, per quanto riguarda i
rilievi preliminari della Regione, oppone innanzitutto che la
previsione dell'art. 49 n. 5 dello Statuto speciale F.V.G., col suo
semplice riferimento all'IGE, non può ritenersi estesa all'IGE sulla
importazione, in quanto, sul piano normativo, l'IGE è sempre stata
considerata a sé stante rispetto all'imposta sull'importazione.
L'uso normativo, infatti, sarebbe contrario ad una pretesa
considerazione "unitaria" dell'IGE, come dimostrerebbe la formulazione
di specifiche norme estensive all'imposta sull'importazione della
disciplina già disposta per l'imposta interna. L'autonomia normativa
delle due imposte sarebbe d'altronde confermata dalla distinta
considerazione fattane nella disposizione che sopprime l'IGE (art. 90
n. 1 D.P.R. 633/1972).
Occorre poi ricordare, per quanto riguarda specificamente gli
ordinamenti finanziari regionali, che solo nello Statuto speciale della
Val d'Aosta è detto espressamente che alla Regione sono devoluti i
nove decimi "dell'imposta generale nell'entrata, compresa quella
all'importazione, riscossa nel territorio regionale". Negli statuti
delle altre Regioni a Statuto speciale manca questo specifico
riferimento. Il che significa che, quando si è voluto attribuire in
via eccezionale alla Regione anche il provento da IGE all'importazione,
lo si è detto espressamente.
Sostiene infine l'Avvocatura che "tenendo conto del criterio della
localizzazione territoriale nell'ambito regionale del fenomeno
giuridico - economico, cui sono correlate le imposizioni che
normalmente vengono attribuite alle Regioni, l'imposta
all'importazione, stante la sua correlazione con un presupposto
impositivo (importazione) che non è localizzabile se non con ampio
riferimento a tutto il territorio nazionale..."., non si presta ad
essere compresa fra i tributi devoluti alle Regioni...".
Quanto poi all'art. 8 D.P.R. 638/1972, oppone l'Avvocatura che la
disciplina in via transitoria dei rapporti finanziari Stato - Regione
successivi al 1972 non si riferisce ad una "res facti" (vale a dire
all'ammontare delle somme in concreto affluite alle Casse regionali nel
1972, comunque ed anche se erroneamente computate) ma bensì alla
effettiva spettanza alle Regioni di un determinato tributo, e cioè al
titolo, non al fatto della devoluzione alla Regione. Né - secondo
l'Avvocatura - col provvedimento in esame lo Stato avrebbe in alcun
modo violato un asserito principio costituzionale di divieto di
autotutela nei rapporti di Stato - Regione.
Si precisa, infatti, che lo Stato non ha autonomamente deciso una
questione, ma solo rettificato un proprio comportamento, alla cui
definizione normativa e attuativa la Regione non avrebbe per alcun
verso partecipato. Una rettifica, perciò, che lungi dall'alterare
rapporti già delimiti dalla legge, avrebbe provveduto soltanto a
riparare un manifesto errore. Il problema dell'autotutela si rivela
allora un falso problema.
Tanto meno - ad avviso dell'Avvocatura - si verifica violazione
dell'art. 65 dello Statuto speciale del F.V.G., posto che è stata la
Regione a manifestare il dissenso sull'interpretazione dell'art. 49 n.
5 proprio con la proposizione del presente ricorso. Sarebbe abnorme,
perciò, postulare ora una norma d'attuazione "interpretativa", specie
se si tien conto che, nella materia finanziaria, funzione delle norme
di attuazione è soltanto quella di stabilire le modalità tecniche per
l'applicazione pratica delle norme statutarie. Del tutto fuori luogo,
infine, secondo il resistente, l'appello all'art. 29 dello Statuto
speciale F.V.G.: nessuna preclusione, infatti, potrebbe mai essere
opposta all'accertamento del credito statale, dovuto ad errore nel
computo dei finanziamenti, e alla sua stessa esigibilità, a causa
dell'avvenuta approvazione, con leggi regionali, dei bilanci preventivi
e dei rendiconti consuntivi della Regione, per il periodo cui attiene
la rettifica in questione. L'Avvocatura si è anche opposta alla
sospensione della esecuzione del provvedimento.
La Corte, con ord. 13 aprile 1983 pronunziata in Camera di
Consiglio, sentite le parti, ha respinto la domanda incidentale di
sospensione per carenza delle gravi ragioni richieste dall'art. 40 l.
11 marzo 1953 n. 87, riservando ogni pronunzia sul rito e sul merito.
Con memoria 24 maggio 1983, depositata il 25 successivo, la difesa
della Regione, rispondendo diffusamente alle obiezioni dell'Avvocatura,
ribadiva le ragioni esposte nell'atto introduttivo, approfondendole e
ulteriormente sviluppandole. Considerato in diritto :
1. - Quantunque la soluzione del conflitto s'imponga su altro
versante, la Corte rileva anzitutto che il quesito su cui le parti
controvertono (se, cioè, l'IGE all'importazione rappresenti soltanto
una species del più ampio genus IGE, oppure una distinta imposta dalla
ben diversa natura) è tuttora di incerta risposta.
Lo è in dottrina, dove - pur con qualche leggera prevalenza
dell'orientamento favorevole alla seconda alternativa - si sostiene
generalmente che comune ad ambo i tributi è la causa o funzione
dell'imposta, che è quella di colpire l'entrata proveniente da scambio
di merci o di servizi. Ciò che diversificherebbe il contenuto
dell'art. 17 della legge 762/40 da quello dell'art. 1 sarebbe, perciò,
soltanto l'accertamento: che è autoaccertamento (o accertamento cogli
altri sistemi indicati nella legge citata) per gli scambi all'interno
del territorio nazionale, ed è, invece, accertamento obiettivo
dell'importazione, come presupposto dell'imposta, per gli scambi
internazionali. Si vuole, tuttavia, in contrario, che l'importazione
vada considerata come fatto obiettivo, indipendentemente dal
trasferimento di ricchezza che riguarda invece le entrate che si
verificano sul territorio nazionale: per cui la sola relazione
esistente fra l'art. 1 e l'art. 17 sarebbe rappresentata dai parametri
per la determinazione dell'aliquota dell'imposta da applicarsi al
momento dell'importazione.
Né minore è l'incertezza della giurisprudenza della Corte di
cassazione per la quale, ad un primo indirizzo che riconosceva nelle
due imposte forme impositive autonome e distinte, è seguito un
contrario insegnamento, poscia consolidato dalle Sezioni Unite con
numerose sentenze. Il che non ha impedito qualche ritorno alle
originarie posizioni; anche se poi le Sezioni Unite, nuovamente
intervenute ma incidenter tantum, non sembrano averlo confermato.
Nell'unica sentenza in cui la giurisprudenza di questa Corte, ha
lambito il problema (ma a proposito di caso ben diverso dall'attuale),
si è data premura di avvertire espressamente, riverberando
quell'incertezza, che "i dubbi, apparsi in dottrina, sulla natura
dell'IGE all'importazione, non toccano la controversia, per risolvere
la quale basta aver considerato il collegamento delle due imposte coi
fatti di importazione - esportazione e con le operazioni doganali. Ché
se una più rigorosa impostazione teorica e qualche fine pratico
consigliassero di inquadrare i due tributi, come specie a genere, nelle
imposte sugli affari e quell'imposta generale sull'entrata, la
soluzione sarebbe irrilevante in questa sede" (sent. 12 dicembre 1967
n. 146). In realtà, colla citata sentenza, questa Corte non ha
ravvisato incompatibilità fra la qualificazione dell'IGE
all'importazione di cui all'art. 17 quale "provento" doganale (non
però, quale "dazio" doganale) e il suo rapporto di specie a genere
coll'imposta generale sull'entrata di cui all'art. 1 della legge
762/1940.
2. - Ma - come si è accennato - il presente conflitto di
attribuzione necessariamente prescinde dalla soluzione di un siffatto
quesito. Se questa, infatti, e soltanto questa, fosse la regiudicanda,
potrebbe addirittura dubitarsi che un siffatto oggetto costituisca
materia di conflitto, giacché la mera rivendicazione di beni, la
pretesa a contenuto prettamente patrimoniale, e l'interpretazione della
normativa che ad esse si riferisce, sono sicuramente materia di
competenza della giurisdizione ordinaria (cfr. Corte cost. 24 maggio
1970 n. 97; 23 aprile 1976 n. 111; 15 giugno 1979 n. 61).
Vero è che, spostando l'accento dal contenuto economico della
pretesa alla "categoria dei beni" attorno a cui si controverte,
potrebbe già su questo piano rilevarsi che il decidere sulle categorie
dei beni spettanti o non alla Regione rappresenta di per se stesso un
profilo che investe la competenza e la funzione istituzionale della
Regione, costituzionalmente protette (Corte cost. 8 maggio 1959 n. 31).
In realtà, nel caso di specie, la rivendicazione patrimoniale è
soltanto il momento conseguenziale di più delicati problemi che stanno
a monte e che concernono la tematica di un atto asseritamente invasivo
o, comunque, lesivo della competenza della Regione, il che è, invece,
sicuramente oggetto di conflitto di attribuzione. Del che sarà subito
detto.
Non prima, però, di avere constatato che l'atto amministrativo
contestato non si presta a dubbi sulla sua impugnabilità. La
giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che non occorrono
atti definitivi, essendo impugnabili anche atti preparatori (Corte
cost. 18 dicembre 1972 n. 211), né sull'impugnabilità influisce il
carattere formale dell'atto: si è ritenuto, infatti, proponibile il
ricorso de quo anche nei confronti di una circolare (Corte cost. 2
ottobre 1979 n. 120). E sufficiente, perciò, un qualsiasi atto di
organo statale che affermi in concreto la propria competenza ad
esercitare un certo potere (Corte cost. 12 dicembre 1967 n. 153), e
ciò ovviamente, anche se l'atto integri un provvedimento revocativo di
altro provvedimento (Corte cost. 30 maggio 1968 n. 69).
Tutti tali requisiti sono ravvisabili nella nota 26 novembre 1982
n. 2159 del Ministero delle Finanze - Direzione generale per la finanza
locale - diretta alla Regione Friuli - Venezia Giulia.
3. - Ritiene la Corte che la ministeriale ora richiamata sia
effettivamente lesiva della competenza della Regione ricorrente, tanto
sotto l'aspetto formale quanto sotto quello sostanziale.
Il D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, che detta norme di attuazione
dello Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza
locale, dopo aver dato atto nell'esordio che è stata sentita la
commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale,
dispone all'art. 10 che "alla determinazione..." delle somme spettanti
alla Regione per le quote fisse di proventi erariali indicate nell'art.
49 dello Statuto" "sarà provveduto con decreto del Ministro per le
finanze di concerto con il Ministro per il Tesoro, di intesa con il
Presidente della Giunta regionale". E difatti il D.M. 18 aprile 1967,
premesso che "il Presidente della Giunta regionale ha manifestato la
propria intesa sul presente decreto ", recita all'art. 1 "è approvato
l'unito prospetto - che è parte integrante del presente decreto - per
la liquidazione delle quote di proventi erariali spettanti alla Regione
Friuli - Venezia Giulia ai sensi dell'art. 49 dello Statuto per il
primo esercizio finanziario regionale...".
Va rilevato, dunque, che l'art. 10 del D.P.R. 114/65 sembra
preoccuparsi di pretendere l'intesa col Presidente della Regione sulla
determinazione in concreto delle somme spettanti alla Regione proprio
nell'intento di predisporre una sede in cui trovassero soluzione
concordata eventuali disparità di vedute in ordine all'uno o all'altro
accredito: ed in realtà il prospetto allegato al successivo Decreto
ministeriale, alla voce "Imposta generale sull'entrata", determinava
effettivamente proprio le somme che, per essa voce, si era convenuto
pacificamente di assegnare alla Regione.
Ben è vero che una siffatta determinazione si rendeva tanto più
necessaria in quanto il primo esercizio, a causa del momento in cui
andava in vigore, restava limitato al periodo 26 maggio - 31 dicembre
1964. Tale circostanza, però, non diminuisce il valore significativo
della disposizione, giacché per calcolare le somme spettanti,
ritagliandole nel più limitato periodo del primo esercizio, le parti
hanno dovuto necessariamente tener conto di quanto lo Stato aveva
incassato nel territorio della Regione per il titolo di cui alla voce
"Imposta generale sull'entrata": ed è pacifico, proprio per il fatto
che ora lo Stato ne pretende la restituzione, che in quel primo calcolo
sicuramente le parti, di comune intesa, determinarono le somme
spettanti sulla base di un preciso criterio: calcolando, cioè, in
quella voce anche l'ora contestata IGE all'importazione. Qualunque
fosse all'origine la corrispettiva interpretazione delle norme
presupposte dall'intesa del 1967, è certo, comunque, che essa in linea
di fatto fu raggiunta in tal senso: e si trattò di intesa nemmeno
tanto anomala rispetto alle tendenze degli orientamenti ordinamentali,
se ora il legislatore va estendendo esplicitamente anche ad altre
Regioni differenziate la compartecipazione nel gettito dell'IGE
all'importazione (cfr. da ultimo per la Sardegna la l. 13 aprile 1983
n. 122, art. 1 lett. G, dove è anche precisato che la quota fissa
dovuta si riferisce all'imposta riscossa nel territorio della Regione:
col che il legislatore mostra di voler superare anche le obiezioni
concernenti l'asserito valore di riferimento nazionale proprio dall'IGE
all'importazione).
Né quell'intesa può essere assunta con effetti limitati alla
determinazione del primo periodo di esercizio, come si potrebbe essere
tentati di arguire dalla qualifica di "transitoria" che la rubrica
sembrerebbe attribuire alla disposizione di cui all'art. 10 del citato
D.M. 18 aprile 1967; e ciò perché - a parte la considerazione secondo
cui la norma sembra avere carattere piuttosto "finale" che transitorio
- l'intesa col Presidente della Regione informa come principio generale
il contenuto del D.P.R. 23 gennaio 1965 n. 114.
Così l'art. 4 prevede l'intesa per la determinazione
dell'ammontare dei proventi, derivanti alla Regione da maggiorazioni di
aliquote o da altre modificazioni successive al Decreto, quando quei
proventi siano stati destinati per legge a copertura di nuove o
maggiori spese a carico del bilancio statale.
Benché, dunque, una legge segni il destino di quei proventi, che
sicuramente, perciò, dovranno essere riversati allo Stato, il
legislatore impone tuttavia che la determinazione del loro ammontare
avvenga d'intesa col Presidente della Regione: evidentemente proprio
perché il provvedimento incide sulle entrate regionali toccando la
sfera di competenza della Regione.
Altrettanto dicasi per quanto concerne i servizi relativi
all'accertamento e alla riscossione dei tributi istituiti dalla Regione
(servizi disimpegnati dallo Stato), le cui modalità di esecuzione
devono essere determinate con Decreto del Ministro delle finanze, ma
sempre previa intesa col Presidente della Giunta regionale (art. 7).
Ancora una volta il legislatore esige l'intesa perché quelle procedure
interessano da vicino le entrate regionali.
Parimenti in ordine alla determinazione dell'ammontare delle spese
che spettano in rimborso alla Regione per l'esercizio, mediante suoi
uffici, di funzioni di competenza statale (art. 9).
Tutte norme queste certamente non transitorie, come appare dalla
stessa collocazione, e tuttavia improntate allo spirito di comune
intesa che domina la disciplina generale del Decreto. Spirito, del
resto, che presiede anche ad altra norma fra quelle definite
"transitorie e finali": si vuole alludere alla disposizione di cui
all'art. 13, la quale pure prescrive la stessa intesa per la
liquidazione delle spese che dovranno essere addebitate alla Regione,
in ordine a quegli uffici statali che adempiono a funzioni regionali e
che alla Regione dovranno poi essere trasferiti.
Ebbene, il criterio adottato concordamente nel 1967 (ma con
efficacia dal 26 maggio 1964) non fu più evidentemente abbandonato
dalle parti se - come si evince dalla stessa ministeriale - esso fu
osservato, e senza obiezioni, per ulteriori cinque anni ed oltre, fino
a quando, cioè, il tributo fu sospeso dall'art. 90 n. 1 del D.P.R. 26
ottobre 1972 n. 633. Cinque anni e più durante i quali lo Stato ha
mantenuto fede ai criteri adottati nell'intesa raggiunta col Presidente
della Regione in occasione della determinazione delle somme spettanti
sul primo bilancio di esercizio.
Una siffatta concordia, peraltro, perdura ulteriormente per altri
dieci anni ancora, ma va rilevato che, dopo l'avvento della citata
legge soppressiva, sopravviene una situazione nuova che consolida e
fissa nel tempo quell'intesa: si allude al procedimento novativo
introdotto dal legislatore coll'art. 8, primo comma, del coevo D.P.R.
n. 638. Dispone, infatti, questa norma che alle Regioni differenziate
vengano corrisposte somme d'importo pari a quelle devolute per l'anno
1972 per tributi e compartecipazioni a tributi erariali soppressi.
Dove manifestamente il riferimento al titolo di devoluzione svolge
ruolo di mero criterio d'identificazione delle somme in concreto
effettivamente corrisposte. Lo attesta eloquentemente la rubrica del
Decreto che testualmente recita: " Disposizioni per l'attribuzione di
somme agli enti indicati nell'art. 14 della l. 9 ottobre 1971 n. 825,
in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni".
Non può esservi dubbio, pertanto, a questo punto che il
legislatore si è preoccupato di predisporre adeguata normativa per
assicurare nel tempo la continuità della concreta erogazione di quelle
stesse somme (parzialmente indicizzate negli anni) che fino a quel
momento erano state pacificamente corrisposte sulla base delle intese
raggiunte: e ciò fino a quando non sarebbe stato attuato il
coordinamento della disciplina delle entrate tributarie delle Regioni a
Statuto speciale, così come previsto dalla l. 9 ottobre 1971 n. 825
(Delega al Governo per la riforma tributaria). E poiché il
coordinamento tarda a venire, il Parlamento con successivi
provvedimenti proroga di anno in anno la continuità della novazione
(l. 27 gennaio 1978 n. 43; l. 8 gennaio 1979 n. 3; l. 7 luglio 1980 n.
299; l. 23 aprile 1981 n. 153; l. 26 febbraio 1982 n. 51; l. 26 aprile
1983 n. 131).
Vero è che quella preoccupazione del legislatore muoveva da
intenti sostanziali di cui subito sarà detto ma appare evidente
frattanto che, già sul piano formale, l'intervento unilaterale del
Ministero delle finanze ha violato una precisa competenza della
Regione: quella che prevedeva l'intesa col Presidente della Giunta
regionale in ordine alla determinazione delle somme spettanti per la
compartecipazione nei tributi.
Ammesso, infatti, che fossero superabili gli effetti novativi del
D.P.R. n. 638/72 e che si trattasse di verificare l'errore
interpretativo alla base dell'intesa raggiunta nel 1967, non potevasi
pretermettere un nuovo intervento del Presidente della Giunta
regionale. Si tratta, in sostanza, di un meccanismo costituzionale di
collaborazione fra Stato e Regione che non può essere eluso quando è
espressamente previsto. La sua inosservanza comporta l'annullamento del
provvedimento viziato, giusta costante giurisprudenza di questa Corte
(si vedano le sentenze 25 maggio 1963 n. 80; 14 luglio 1976 n. 180; e,
argomentando a contrario, la sent. 17 luglio 1980 n. 123).
4. - Ma - come si è appena osservato - sia nel prevedere
l'intervento della Regione nell'intesa, sia nel prorogare nel tempo la
corresponsione delle somme già corrisposte alle Regioni differenziate
fino al 1972 (in sostituzione della compartecipazione ai proventi dei
tributi soppressi), il legislatore è stato ovviamente mosso da intenti
sostanziali.
Una volta che, attraverso la compartecipazione ai tributi erariali
riscossi nella Regione, lo Stato ne finanzia la parte essenziale delle
entrate, ogni problema afferente alle fonti di queste non può essere
evidentemente soltanto una questione riducibile ad una rettifica dei
calcoli che si assumono errati, o di più corretta interpretazione di
qualche norma ordinaria.
Come la dottrina ha correttamente rilevato, proprio in merito alle
quote fisse attribuite alle Regioni sui tributi erariali, la validità
di quelle quote si fonda essenzialmente sulla esattezza della
valutazione dei costi delle funzioni regionali. In realtà, nel
bilanciamento fra entrate e spese, di cui si sostanzia lo strumento
contabile della Regione, esiste un rapporto ineliminabile nel quale
trovano rappresentazione quei fatti amministrativi e di gestione che la
Regione realizza in esecuzione dei suoi fini istituzionali. Ciò
significa che le somme concordate fra Stato e Regione quali quote fisse
di partecipazione alle imposte statali, e di cui poscia il legislatore
ha prorogato l'erogazione, avevano una precisa finalizzazione nel
contesto del bilancio regionale di cui rappresentavano la quasi
totalità delle entrate ordinarie: esse, infatti, erano state
calibrate, in occasione dell'intesa, nella prospettiva del concreto
esercizio di quelle funzioni istituzionali, costituzionalmente
rilevanti, che il bilancio consentiva.
Di ciò appunto evidentemente ha inteso preoccuparsi il
legislatore, non solo nel predisporre il cennato meccanismo
costituzionale di collaborazione fra Stato e Regione, ma anche e
particolarmente dandosi carico di disporre l'ulteriore prosecuzione
dell'erogazione delle stesse somme (salvo una modesta indicizzazione),
nonostante la soppressione dei tributi.
Se questo, dunque, - come pare - è stato l'intento del
legislatore, un intervento amministrativo del Governo che
unilateralmente rettifica - a torto od a ragione - le somme concordate
per la realizzazione delle finalità istituzionali della Regione, non
si risolve in una mera questione di calcolo: al contrario, esso risulta
invasivo della competenza regionale anche sul piano sostanziale, oltre
che su quello già illustrato del processo formativo della comune
volontà. Facendo mancare, infatti, alla Regione una parte notevole
delle entrate, senza avere esperito un tentativo d'intesa, l'organo
ministeriale incide anche sul conseguimento delle finalità
costituzionalmente tutelate.
Certo, il legislatore statale ben potrebbe intervenire, se lo
ritenesse opportuno, nell'ambito della sua specifica competenza in
materia: ma dovrebbe farlo, comunque, dopo aver sentito la Regione
(art. 65 Statuto Friuli - Venezia Giulia) e avendo i poteri per mettere
ordine nella complessa vicenda senza turbare i delicati rapporti
coll'Ente Regione.
La Corte, comunque, deve frattanto provvedere in ordine all'atto
impugnato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta allo Stato di escludere unilateralmente, in
via amministrativa, l'IGE all'importazione dal calcolo delle somme da
corrispondersi alla Regione Friuli - Venezia Giulia in applicazione
dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638, e successive
modificazioni.
Di conseguenza
ANNULLA
il provvedimento enunciato nella lettera 26 novembre 1982 n. 2159
del Ministero delle finanze - Direzione generale per la finanza locale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte