Sentenza n. 39/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 149legge 533/1973
- art. 9legge 533/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 149
d.a.c.p.c. (nel nuovo testo di cui all'art. 9, legge 11 agosto 1973, n.
533), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1977 dalla Corte
d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Centola Ettore e
INAIL, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'anno 1977.
Visti gli atti di costituzione di Centola Ettore e dell'INAIL
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Carlo Graziani per l'INAIL e l'Avvocato dello Stato
Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con atto di citazione, notificato il 25 settembre 1971,
Centola Ettore, premesso che il 18 luglio 1970 ebbe a subire un
infortunio sul lavoro dal quale gli erano residuati postumi che avevano
importato una riduzione della sua capacità lavorativa, che l'INAIL
aveva peraltro ritenuto di valutare la percentuale di tale riduzione
nella misura dell'8% mentre in realtà, come già richiesto nel ricorso
avanzato contro il provvedimento dell'Istituto e successivamente in
nota di collegiale medica, la riduzione doveva riconoscersi in misura
non inferiore al 12%, convenne avanti il Tribunale di Latina (e non,
come indicato nella ordinanza di rimessione, avanti il Tribunale di
Roma) l'INAIL per sentir dichiarare che la capacità lavorativa di esso
Centola era ridotta, in conseguenza dell'infortunio subito, del 12% e
riconoscere dovute le prestazioni previdenziali di legge. Costituitosi
l'INAIL che chiese la reiezione della domanda attrice, esibiti
documenti ed esperita consulenza tecnica dalla quale risultò che il
Centola aveva riportato menomazione del 10% e quindi tale da non
attingere la percentuale prevista dall'art. 74, comma secondo d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 per la liquidazione della rendita richiesta,
l'adito Tribunale, con sentenza 15 gennaio-23 aprile 1974, respinse la
domanda ponendo a carico dell'INAIL le spese della consulenza tecnica e
compensando le altre spese giudiziali.
Sull'appello del Centola, la Corte d'appello di Roma - Sez. lavoro
nominò altro consulente tecnico il quale riscontrò un aggravamento
della lesione riportata dal Centola ed espresse il parere che l'esatta
decisione del giudice di primo grado dovesse ritenersi superata dal
peggioramento della mobilità del dito leso avendo stimato il grado di
inabilità permanente nella misura del 12% e quindi superiore al limite
del 10%.
1.2. - A seguito di che, con ordinanza emessa l'11 marzo 1977
(comunicata il 5 e notificata il 7 del successivo aprile; pubblicata
nella G. U. n. 176 del 29 giugno 1977 e iscritta al n. 242 R.O. 1977)
il giudice a quo ha osservato che il principio, secondo cui la tutela
giurisdizionale dei diritti previdenziali si attua con riferimento al
tempo della proposizione della domanda in via amministrativa, avrebbe
condotto alla reiezione della domanda del Centola, il quale sarebbe
costretto a chiedere altro provvedimento amministrativo e a proporre
eventualmente altra domanda giudiziale, laddove il testo - novellato ex
art. 9, l. 11 agosto 1973, n. 533 - dell'art. 149 d.a c.p.c. dispone
che "nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve
essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia,
nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso
invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento
amministrativo che di quello giudiziario", e nella disparità di
trattamento, in tal guisa delineata, ha ravvisato violazione dell'art.
3, comma primo Cost. e, senza enunciare nel dispositivo della ordinanza
la questione, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
2.1. - In questa sede si sono costituiti per il Centola l'avv.
Franco Agostini giusta delega in margine all'atto depositato l'8 luglio
1977, nel quale ha contestato l'interpretazione restrittiva dell'art.
149 accolta dal giudice a quo richiamando l'orientamento
giurisprudenziale inteso ad applicare ad ogni controversia - non
esclusa quindi quella di assicurazione obbligatoria per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali - il principio che la domanda va
accolta anche se le condizioni dell'azione si verificano in tempo
successivo alla proposizione della domanda, e comunque ha concluso per
la declaratoria di fondatezza della proposta questione facendo leva
anche sull'art. 83 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 che consente la
revisione della rendita per aggravamento a determinate scadenze a
partire dalla costituzione della stessa, e per l'INAIL, giusta procura
speciale 22 aprile 1977 rep. n. 213724 per notar Roberto Franci di
Roma, gli avv.ti Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani che, con atto
depositato il 18 luglio 1977, si sono limitati a concludere per la
manifesta infondatezza della proposta questione.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 16 luglio 1977, con il quale l'Avvocatura generale dello
Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione sul
presupposto che l'art. 149 non va interpretato nel modo rigoroso fatto
proprio dalla Corte d'appello di Roma perché a tanto non inducono né
i lavori preparatori ne l'inquadramento sistematico delle provvidenze
assistenziali.
2.2. - Nella memoria depositata l'11 maggio 1984 la difesa del
Centola ha fatto richiamo alla costante giurisprudenza intesa ad
applicare l'art. 149 anche alla assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro citando le sentt. 4 luglio 1979, n. 4118 e 14
dicembre 1982, n. 6900 della Cassazione.
3. - La trattazione dell'incidente, assegnata alla pubblica udienza
del 29 maggio 1984, è stata, a seguito della morte del giudice
relatore Arnaldo Maccarone, rimessa alla pubblica udienza del 12
dicembre 1984 nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la
relazione; l'avv. Graziani ha illustrato le ragioni dell'INAIL e l'avv.
dello Stato Onufrio ha insistito nelle già formulate conclusioni. Considerato in diritto :
4. - La sezione lavoro della Corte d'appello di Roma, nel
sospettare d'incostituzionalità per contrasto con l'art. 3, comma
primo Cost. l'art. 149 d.a.c.p.c. novellato sub art. 9, l. 533/1973
("Controversie in materia di invalidità pensionabile. - Nelle
controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere
valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte
le invalidità comunque incidenti sul complesso invalidante che si
siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di
quello giudiziario"), non ha potuto tener conto del consistente
orientamento giurisprudenziale in virtù del quale l'aggravamento
dell'invalidità da infortuni, qualora sia azionato in sede
giudiziaria, può essere valutato dal giudice in tutta la sua
estensione anche nell'ipotesi in cui sol nel corso del giudizio si
siano consolidate le condizioni per il riconoscimento della maggiore
aliquota d'invalidità, fermi restando però, per la decorrenza del
diritto, i termini fissati dall'art. 73 t.u. n. 1124 del 1965 per la
revisione della rendita. Pertanto non rimane che dire infondata la
questione nei sensi in tal guisa precisati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione
d'incostituzionalità dell'art. 149 d.a.c.p.c. (testo novellato sub
art. 9, l. 533/1973), sollevata, in riferimento all'art. 3, comma
primo Cost., dalla Corte d'appello di Roma - sez. lavoro - con
ordinanza 11 marzo 1977 (n. 242 R.O. 1977).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte