Corte costituzionale

Ordinanza n. 39/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 164 del codice

di procedura civile, in riferimento all'art. 435, terzo comma, nuovo

testo, del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse

il 15 febbraio 1985 e il 29 ottobre 1986 dalla Corte d'appello di

Bari, iscritte rispettivamente al n. 311 del registro ordinanze 1985

e al n. 17 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 220- bis dell'anno 1985 e n. 11, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che la Corte d'appello di Bari con due ordinanze di

analogo contenuto, emesse, la prima, il 15 febbraio 1985 (R.O. n. 311

del 1985) e, la seconda, il 29 ottobre 1986 (R.O. n. 17 del 1987), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, dell'art. 164 del

codice di procedura civile nella parte in cui prevede - secondo la

costante interpretazione della Corte di cassazione - che la

costituzione dell'appellato non sana la nullità della citazione in

appello dovuta all'insufficienza del termine a comparire e comporta

il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;

che a parere del giudice a quo la norma censurata violerebbe gli

artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto determinerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione

dell'appellante nel processo ordinario e la posizione dell'appellante

nel procedimento del lavoro, nel quale ultimo l'insufficienza del

termine a comparire non esercita alcuna influenza sulla validità

dell'impugnazione che è assicurata dal tempestivo deposito del

ricorso;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione;

che i giudizi, concernendo questioni identiche, possono essere

riuniti e congiuntamente decisi;

Considerato che il giudice a quo ipotizza una ingiustificata ed

arbitraria diseguaglianza tra la situazione dell'appellante nel rito

ordinario e la situazione dell'appellante nel procedimento del

lavoro, con riguardo all'ipotesi di assegnazione all'appellato di un

termine per comparire minore di quello stabilito dalla legge, senza

tener conto delle differenze di struttura tra i due riti e,

segnatamente, delle diversità riscontrabili nella fase introduttiva

dei due tipi di giudizio;

che nel rito ordinario la validità della citazione è elemento

essenziale dell'esercizio del potere di impugnazione, per cui si

giustifica la conseguenza che la sua nullità non possa essere sanata

dalla costituzione dell'appellato successiva alla scadenza del

termine utile per la proposizione del gravame e non impedisca perciò

il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;

che nel rito del lavoro, invece, il potere di impugnazione si

perfeziona con la costituzione dell'appellante al momento del

deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non è stabilita

dall'appellante, ma dal giudice già investito del gravame ed è

perciò soluzione razionale che la violazione del termine previsto

dall'art. 435, terzo comma, del codice di procedura civile (nel testo

novellato dalla legge n. 533 del 1973) possa essere sanata, anche

dopo la scadenza del termine per l'impugnazione, dalla notificazione

del ricorso e di un nuovo decreto di fissazione dell'udienza o dalla

costituzione dell'appellato;

che le segnalate differenze tra i riti inducono ad escludere che

la norma impugnata violi il principio di eguaglianza ed attui, nel

processo ordinario, la compressione delle garanzie previste dall'art.

24 della Costituzione;

che per le suesposte ragioni le questioni in esame risultano

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 164 del codice di

procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bari con le

ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte