Sentenza n. 39/1992
Altra decisione · depositata il 05/02/1992 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
citata
- art. 63legge 298/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri notificato il 9 agosto 1991, depositato in Cancelleria il 19
agosto successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito
della nota n. 8588 del 31 dicembre 1990 emessa dall'Assessore ai
trasporti, concernente il versamento dei contributi per l'iscrizione
nell'albo degli autotrasportatori ed iscritto al n. 37 del registro
conflitti 1991;
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1991 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Uditi l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia e l'Avvocato
dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con circolare n. 8588 del 31 dicembre 1990, l'Assessorato del
turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della Regione siciliana
disponeva il versamento al bilancio regionale del contributo di
iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori per conto
terzi.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto conflitto di
attribuzione avverso tale atto, chiedendo dichiararsi che spettano
unicamente allo Stato la funzione di tenuta dell'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto terzi, la funzione di riscossione
del contributo previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n.
298, e la funzione di determinazione della misura di detto contributo
e delle modalità del suo versamento. Ha chiesto altresì
l'annullamento della nota 31 dicembre 1990 n. 8588 che ha dato
origine al conflitto.
Nel ricorso si osserva che la legge 6 giugno 1974, n. 298, nel
corso degli anni modificata in più disposizioni (e, da ultimo, con
il d.-l. 6 febbraio 1987, n. 16 conv. nella legge 30 marzo 1987, n.
132), ha istituito "presso il ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile" l'albo nazionale ora detto ed ha riservato
l'attività dell'autotrasporto agli iscritti all'albo, prevedendo
anche la repressione penale dell'esercizio abusivo di detta
attività. Il contributo, previsto dall'art. 63 della citata legge n.
298 del 1974, è espressamente finalizzato a "far fronte alle spese"
occorrenti per la formazione e la tenuta dell'albo, ossia per lo
svolgimento delle attività amministrative (iscrizione,
cancellazione, ecc.) e per il funzionamento dell'apparato creato allo
scopo.
Di tale apparato fanno parte, tra l'altro, un comitato centrale di
venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza delle regioni a
statuto speciale.
In ordine al riparto delle funzioni tra Stato e Regione Sicilia -
osserva il ricorrente - l'art. 17 lett. a dello Statuto si riferisce
a "trasporti regionali di qualsiasi genere", espressione questa
ripresa dall'art. 1 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (prima e
dopo la rettifica ad esso apportata dal citato d.P.R. del 1981). Con
riguardo ai servizi pubblici di trasporto, l'art. 4, primo comma,
della citata normativa di attuazione considera regionali quelli "che
si svolgono esclusivamente nell'ambito della regione".
Ad avviso del ricorrente, deve ritenersi spettare allo Stato la
tenuta dell'albo "nazionale" ancorché formato da un "insieme" di
albi provinciali.
2. - Si è costituita la Regione siciliana, che ha eccepito
anzitutto l'inammissibilità del ricorso per conflitto, essendo stato
proposto tardivamente, attesa la natura meramente esecutiva dell'atto
impugnato rispetto alla normativa di bilancio non impugnata.
Quanto al merito, peraltro, la materia trattata nella circolare -
si osserva ancora nell'atto di costituzione - riguarda i "trasporti
regionali di qualsiasi genere", materia di competenza regionale, ai
sensi dell'art. 17 dello Statuto siciliano cui si richiama, a sua
volta, l'art. 20 del medesimo Statuto, nel quale è affermato che il
presidente e gli assessori regionali "svolgono le funzioni esecutive
ed amministrative concernenti le materie di cui agli artt. 14, 15 e
17", per le quali "sono responsabili di tutte le loro funzioni" ...
"di fronte all'Assemblea regionale".
L'art. 63 della legge n. 298 del 1974 ha disposto l'utilizzazione
dei contributi per la iscrizione all'albo degli autotrasportatori per
la copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'intero
titolo I della stessa legge, con la conseguente devoluzione dei
contributi stessi, per la maggior parte del loro ammontare, alle
spese di funzionamento dei comitati provinciali.
3. - Per il Presidente del Consiglio, L'Avvocatura generale dello
Stato ha depositato memoria, con cui contesta l'inammissibilità del
ricorso dedotta dalla Regione Sicilia.
La legge di bilancio - si osserva - reca soltanto "stime" di
entrate e non può quindi costituire credito in capo al soggetto
pubblico, né condiziona in alcun modo il sorgere dei crediti stessi.
La mera iscrizione di una entrata attesa e stimata non può dunque
rilevare al fine della decorrenza del termine per la proposizione del
ricorso per conflitto di attribuzione.
Nel merito, l'Avvocatura ribadisce quanto già esposto nel
ricorso, sottolineando l'illegittimità della procedura seguita
dall'Assessorato regionale.
4. - Ha depositato memoria anche la Regione siciliana, la quale
precisa taluni elementi di fatto considerati rilevanti, in
particolare affermando che prima di emanare la circolare impugnata la
Regione stessa aveva chiesto alla direzione generale della
motorizzazione civile presso il ministero dei trasporti
l'accreditamento delle somme versate per gli anni 1988 e 1989, senza
ricevere alcuna risposta. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso
per conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana,
impugnando la circolare n. 8588 del 31 dicembre 1990, con cui
l'assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ha
disposto il versamento al bilancio regionale del contributo di
iscrizione degli autotrasportatori di cose per conto terzi all'albo
nazionale. Il ricorrente chiede che l'atto sia annullato, previa
dichiarazione che spettano allo Stato la tenuta di detto albo, la
riscossione del contributo previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno
1974, n. 298, nonché la determinazione della misura di detto
contributo e delle modalità del suo versamento.
La Regione siciliana eccepisce anzitutto l'inammissibilità del
ricorso. Nel merito, sostiene che la circolare riguarda i "trasporti
regionali di qualsiasi genere", materia da ritenersi attribuita alla
sua competenza.
2. - L'eccezione di inammissibilità va rigettata.
Ad avviso della parte resistente, le istruzioni emanate per il
versamento alla Regione siciliana del contributo di iscrizione
all'albo nazionale degli autotrasporti di merci per conto terzi
traggono origine dal bilancio regionale, approvato con legge 26
gennaio 1991, n. 6.
L'odierno conflitto sarebbe tardivo, data la natura meramente
esecutiva della circolare rispetto alla normativa di bilancio, non
impugnata tempestivamente.
In effetti lo stato di previsione dell'entrata della Regione
siciliana per l'anno finanziario 1991 reca, al capitolo 1962, la
denominazione "Contributo dovuto dagli autotrasportatori di cose per
conto terzi per l'iscrizione all'albo nazionale". La normativa di
riferimento è indicata nella legge n. 298 del 1974 e nel d.P.R. n.
485 del 1981.
Peraltro la legge di bilancio, conformemente alla sua natura di
documento contabile, contiene soltanto previsioni o stime di entrate
e di uscite, come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato; essa
non ha quindi attitudine a determinare il sorgere di diritti e di
obblighi nei rapporti esterni. Ne consegue che l'iscrizione nel
bilancio di una entrata non può rilevare ai fini della decorrenza
del termine per la proposizione del conflitto di attribuzione.
3. - Nel merito, il ricorso è fondato.
È di tutta evidenza che con la legge 6 giugno 1974, n. 298,
istitutiva dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto terzi, si è inteso creare un servizio unitario, destinato ad
assicurare che sull'intero territorio nazionale le imprese siano
ammesse ad operare nel settore quando, sulla base di uniformi
criteri, risultino dotate di mezzi tecnici ed economici adeguati
all'attività da svolgere (art. 13).
Non contrasta certo con detta finalità il fatto che rilevanti
attribuzioni siano state affidate ai comitati provinciali e
regionali. Il decentramento è stato infatti disposto allo scopo di
semplificare e accelerare le operazioni relative alla istruzione e
alla valutazione delle domande di iscrizione nonché di realizzare la
tenuta aggiornata degli elenchi provinciali degli iscritti. Ma questi
albi locali non hanno una loro distinta e autonoma funzione, in
quanto "nel loro insieme formano l'albo nazionale" (art. 1).
L'esistenza di uno specifico interesse statale a disciplinare
l'attività di autotrasporto, secondo regole valide sull'intero
territorio nazionale, è connesso alla natura di detta attività, che
non sarebbe conveniente, sul piano funzionale ed economico, contenere
in circoscritti ambiti territoriali.
Del resto, a conferma della intrinseca tendenza espansiva del
servizio di autotrasporto e del connesso interesse ultralocale, va
ricordato che la disciplina nazionale si ricollega alla normativa
comunitaria: del che è prova, da ultimo, la direttiva del Consiglio
delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989, cui si è data
attuazione col decreto del Ministro per i trasporti 16 maggio 1991,
n. 198.
Su questa disciplina non può dunque interferire la Regione
siciliana, il cui ambito di attribuzioni è limitato, come
chiaramente enuncia l'art. 17 dello Statuto regionale, alle
comunicazioni e ai trasporti regionali.
Si deve, di conseguenza, dichiarare che spettano allo Stato le
attribuzioni relative alla riscossione del contributo previsto
dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e va, quindi,
annullata la circolare della Regione siciliana n. 8588 del 31
dicembre 1990.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spettano allo Stato le attribuzioni relative alla
riscossione del contributo di iscrizione all'albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi, previsto dall'art. 63
della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto terzi; disciplina degli
autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a
forcella per i trasporti di merci su strada); di conseguenza;
Annulla la circolare n. 8588 del 31 dicembre 1990, emanata
dall'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte