Corte costituzionale

Ordinanza n. 390/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1990 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 41-bisd.P.R. 447/1988

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis del

codice di procedura penale, approvato con regio decreto 19 ottobre

1930, n. 1399, introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme

sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a

magistrati e nei casi di rimessione), e 11 del nuovo codice di

procedura penale, approvato con d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447,

promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1990 dal Giudice delle

indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno nel procedimento

penale a carico di Esposito Raffaele, iscritta al n. 234 del registro

ordinanze del 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per calunnia in

danno di tre sostituti procuratori della Repubblica di Napoli, il

Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno,

con ordinanza del 22 gennaio 1990 (R.O. n. 234 del 1990), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 41-bis

del codice di procedura penale del 1930 abrogato, e 11 del nuovo

codice di procedura penale, nella parte in cui assegnano ad uffici

giudiziari vicini reciprocamente la competenza territoriale per

procedimenti penali riguardanti magistrati ad essi addetti;

che dette norme, determinando situazioni di "reciprocità",

violano gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, in

quanto condizionano, direttamente o indirettamente, la difesa del

cittadino e generano il sospetto di parzialità dei giudici chiamati

a giudicare i loro colleghi, anche perché non si prevedono ulteriori

criteri di determinazione della competenza territoriale come, invece,

la stessa norma sancisce per situazioni di analoga rilevanza

derivanti dalla concreta applicazione della deroga alla normale

competenza territoriale (ultima parte del primo comma dei citati

articoli);

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura dello Stato in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha

concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che identica questione è stata già dichiarata

manifestamente inammissibile (ordinanza n. 593 del 1989), in quanto

spetta al legislatore statuire se ed in quale misura i rapporti che

si creano nella organizzazione giudiziaria tra organi e singoli

influiscano sulla determinazione della competenza, nonché la scelta

della soluzione più idonea a garantire l'indipendenza dei giudici e

il prestigio della magistratura;

che non sono prospettati motivi nuovi e diversi per far mutare

tale decisione, tanto più che la dedotta violazione dell'art. 24,

secondo comma, della Costituzione non sussiste essendo garantito il

diritto di difesa dell'imputato e i diritti della parte danneggiata

dal reato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 41- bis del codice di

procedura penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n.

1399, introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla

connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati

e nei casi di rimessione), e 11 del nuovo codice di procedura penale,

approvato con d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447, in riferimento agli

artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno

con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:390 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte