Corte costituzionale

Ordinanza n. 390/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1997 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie),

e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 29 marzo 1996 dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Lecce, sui ricorsi

proposti da Frontini Dionisio contro la Direzione regionale delle

entrate per la Puglia, sezione staccata di Lecce, iscritte ai nn. 872

e 873 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno

1996.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Lecce,

con ordinanza del 29 marzo 1996 (r.o. n. 872 del 1996) - emessa nel

corso di un giudizio tra Frontini Dionisio e l'amministrazione

finanziaria, avente ad oggetto il diniego di rimborso della ritenuta

IRPEF operata, per il periodo d'imposta 1988, sulla pensione

privilegiata ordinaria, erogata al ricorrente a seguito di infermità

contratta durante il servizio prestato nella pubblica sicurezza - ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni

tributarie) e 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche), ora art. 46, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte

in cui non estendono l'agevolazione tributaria dell'esenzione

dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alla pensione

privilegiata ordinaria;

che il rimettente, nel denunciare il contrasto delle predette

disposizioni con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, rileva il

profilarsi in materia di "un sistema di esenzioni ed agevolazioni non

riconducibili ad un unum logico", giacché il sistema stesso

"ampliandosi nel tempo, anche sotto la spinta di motivazioni

socio-assistenziali, ha ulteriormente indebolito la tesi della natura

risarcitoria", individuata dalla Corte (sentenze n. 151 del 1981 e n.

387 del 1989) per giustificare l'esenzione dall'Irpef delle pensioni

di guerra e di quelle privilegiate corrisposte ai militari di leva

(c.d. pensioni tabellari militari);

che, a tal proposito, il medesimo, nel rammentare che l'esenzione

dei trattamenti pensionistici erogati dal Ministero degli interni

agli invalidi civili è stata giustificata dalla Corte per la sua

finalità di solidarietà sociale, osserva, altresì, che l'esenzione

dall'Irpef delle pensioni corrisposte ai lavoratori vittime di

infortuni sul lavoro, evidenzia la "duplice anomalia", costituita

dalla circostanza che "nessuna norma espressa prevede tale esenzione"

e dal fatto che la rendita Inail "non può considerarsi di natura

risarcitoria", essendo "commisurata anche al salario percepito

precedentemente dal lavoratore";

che, pertanto, quanto rilevato renderebbe, a suo avviso

"necessario un approfondimento del giudice delle leggi sulle ragioni

della disparità di trattamento riservata alle pensioni privilegiate

ordinarie";

che la predetta Commissione - con coeva ordinanza di identico

tenore (r.o. n. 873 del 1996) - ha sollevato la medesima questione,

nel giudizio avente ad oggetto la ritenuta Irpef operata sulla

pensione privilegiata ordinaria del Frontini per il periodo d'imposta

1987;

che, in entrambi i giudizi, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha chiesto che la questione venga

dichiarata inammissibile e, comunque, manifestamente infondata;

Considerato che i giudizi, in quanto propongono identica questione,

vanno riuniti;

che la questione stessa ha già formato oggetto di esame da parte

di questa Corte che ne ha escluso la fondatezza (v., da ultimo,

sentenza n. 431 del 1996, oltre alle sentenze n. 387 del 1989 e n.

151 del 1981, richiamate dal giudice a quo), negando l'esistenza, fra

le pensioni privilegiate ordinarie e gli altri trattamenti posti in

comparazione con essa dal rimettente, di quella identità od

omogeneità di situazioni che, ai fini del trattamento tributario,

potrebbe costituire il presupposto del richiamo al principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, ovvero a quello di

capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione stessa;

che le ordinanze in epigrafe, nel riproporre la questione di cui

trattasi, non introducono, in realtà, nuovi profili ed

argomentazioni rispetto a quelli già esaminati dalla Corte, tali da

indurre a diverso avviso;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e

46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione

e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), ora

art. 46, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione

del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Lecce, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:390 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte