Sentenza n. 391/1991
Altra decisione · depositata il 31/10/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
citata
- art. 15legge 253/1958
- art. 16legge 253/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato
il 4 maggio 1991, depositato in Cancelleria il 10 maggio successivo,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito degli artt. 15 e 16 del
decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato n. 452
del 21 dicembre 1990 concernente "Regolamento recante norme di
attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli
agenti di affari in mediazione" ed iscritto al n. 27 del registro
conflitti 1991;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Udito l'avvocato Vitaliano Lorenzoni per la Regione Lombardia e
l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Regione Lombardia, con ricorso notificato in data 4 maggio
1991, ha dedotto che il disposto degli artt. 15 e 16 del decreto del
Ministro dell'Industria del 21 dicembre 1990, n. 452, viola le
proprie competenze in materia di istruzione artigiana e
professionale, quali delineate dagli artt. 117 e 118 della
Costituzione, in relazione anche agli artt. 35 e 36 del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, ed ha chiesto che si dichiari non spettante allo
Stato la disciplina di detta formazione, con riguardo agli agenti di
affari in mediazione, e, di conseguenza, si annullino le disposizioni
censurate.
Ha lamentato, in particolare, che l'art. 15 del citato D.M., prevedendo la cadenza almeno semestrale dei corsi di formazione, il
numero minimo delle ore di insegnamento, la durata massima del corso,
la necessità che il piano di studi comprenda le materie oggetto
delle prove d'esame, incide rigidamente e dettagliatamente in ambito
nel quale le suddette competenze regionali sono, invece, garantite
anche dalla legge-quadro sulla formazione professionale la quale
affida alle Regioni "la programmazione, l'attuazione e il
funzionamento" delle attività formative (art. 4, lettera a), della
legge 21 dicembre 1978 n. 845). Ha precisato, inoltre, che le Regioni
medesime devono disporre, in conformità a quanto previsto dai
programmi regionali di sviluppo, "programmi pluriennali e piani
annuali di attuazione" (art. 5), allo scopo di assicurare, fra
l'altro, "la coerenza delle iniziative di formazione professionale
con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della
programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale" (art.
3 lettera b).
Inoltre, la previsione, fra gli enti competenti ad istituire
corsi, delle Camere di Commercio contrasta col principio posto
dall'art. 5 della citata legge-quadro nella parte in cui affida alle
Regioni la scelta di enti (ulteriori rispetto a quelli pubblici
istituzionalmente preposti all'istruzione professionale) ai quali è
consentito lo svolgimento delle attività in questione.
La ricorrente ha anche rilevato che sono inoltre evidenti i vizi
che inficiano l'art. 16 del D.M. impugnato, nella parte in cui affida
al presidente della Camera di Commercio la nomina della commissione
esaminatrice di ciascun corso e in cui determina esso stesso la
composizione di queste commissioni perché la citata legge-quadro
impone che le prove finali, al termine dei corsi di formazione
professionale, siano svolte di fronte a commissioni esaminatrici
composte nei modi previsti da leggi regionali (art. 14).
2. - L'Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo
per la inammissibilità o per la infondatezza della questione, ha
osservato che lo Stato, nella materia di cui trattasi, può porre
limiti alle competenze regionali, oltre a quelli posti con la legge-quadro sulla formazione professionale, con norme di dettaglio
conseguenti al riconoscimento formale dell'attività professionale,
per l'esigenza di regolare, nell'interesse nazionale, l'esercizio di
una professione non limitato territorialmente e per la necessità di
garantire uniformi minimi di preparazione dei professionisti che
intendano conseguire l'abilitazione all'esercizio suddetto; e che
certamente le disposizioni censurate sono chiaramente strumentali al
conseguimento delle suddette finalità. Considerato in diritto
1. - La Regione Lombardia ha presentato ricorso per conflitto di
attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione al decreto del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21
dicembre 1990 n. 452, intitolato "Regolamento recante norme di
attuazione della legge 3 febbraio 1989 n. 39, sulla disciplina degli
agenti in mediazione. Adduce che gli artt. 15 e 16 del detto decreto
ledono le sue competenze in materia di formazione professionale.
2. - Il ricorso merita accoglimento. La legge 3 febbraio 1989 n.
39, a modifica ed integrazione della legge 21 marzo 1958 n. 253,
concernente la disciplina della professione di mediatore, ha
istituito (art. 2), presso ciascuna camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, il ruolo degli agenti affari in
mediazione nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o
intendono svolgere l'attività di mediazione anche se esercitata in
modo discontinuo o occasionale. L'iscrizione nel ruolo abilita
all'esercizio della detta attività su tutto il territorio nazionale;
gli agenti possono anche essere inclusi nel ruolo dei periti e degli
esperti delle camere di commercio e negli elenchi dei consulenti
tecnici presso i tribunali. L'iscrizione è subordinata al possesso
di vari requisiti tra i quali quello di avere superato (art. 2, terzo
comma, lett. c) un esame diretto ad accertare l'attitudine e la
capacità professionale degli aspiranti. All'esame partecipano, tra
gli altri, coloro che abbiano frequentato un corso preparatorio le
cui materie e modalità di esame sono stabilite dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita una
Commissione centrale istituita presso lo stesso Ministero, i cui
componenti sono nominati con decreto del Ministro; di essa fa parte
anche un rappresentante delle Regioni.
Con decreto del 21 dicembre 1990, n. 452, in base all'art. 11
della legge, il Ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato ha emanato il regolamento per l'esecuzione e
l'attuazione della legge.
Del regolamento interessano gli artt. 15 e 16 che sono oggetto del
ricorso in esame.
L'art. 15 ha demandato alle Camere di commercio, in alternativa
alle Regioni, l'organizzazione dei corsi di formazione di cui
all'art. 2, terzo comma, lett. c), della legge che, come già si è
detto innanzi, consentono l'accesso all'esame diretto ad accertare
l'attitudine e la capacità professionale degli aspiranti
all'iscrizione nel ruolo di cui trattasi. E contiene una disciplina
di dettaglio degli stessi corsi (la cadenza semestrale; il numero
minimo delle ore d'insegnamento, la durata massima del corso).
L'art. 16 disciplina la composizione della commissione
esaminatrice che deve accertare l'idoneità di coloro che hanno
frequentato i corsi professionali prevedendo la nomina, da parte del
presidente della Camera di commercio, del presidente, dei componenti
e del segretario.
3. - In tale situazione non vi è dubbio che siano state lese le
competenze delle regioni e sottratti alla sfera della competenza
regionale momenti essenziali dell'organizzazione di corsi
professionali, che sicuramente spetta alle regioni, mentre allo Stato
è riservato solo il controllo preventivo sulle materie
d'insegnamento (sent. CC n. 89 del 1977 e n. 165 del 1989).
La materia dell'istruzione professionale infatti è stata delegata
alle regioni dagli artt. 35 e 36 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 616 del 1977.
In essa si comprendono tutte le attività destinate alla
formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e
all'orientamento professionale per qualsiasi attività professionale
e per qualsiasi finalità.
La legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre
1978, n. 845, ha attribuito alle Regioni la potestà legislativa in
materia di orientamento e di formazione professionale (art. 3)
indicando le finalità da realizzare e i principi da osservarsi.
Ha ad esse demandato (art. 5) la programmazione, l'attuazione ed
il finanziamento delle attività di formazione professionale, la
predisposizione di programmi pluriennali e di piani annuali di
attuazione in conformità a quanto previsto dai programmi regionali
di sviluppo e, quello che più rileva, la scelta degli enti
ulteriori, rispetto a quelli pubblici, istituzionalmente preposti
all'istruzione professionale, ai quali è consentita la realizzazione
delle attività in esame.
Né, come sostiene l'Avvocatura Generale dello Stato, l'avvenuto
spostamento della riserva di competenze regionali a favore dello
Stato e, quindi, del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, può trovare fondamento nell'esistenza
dell'interesse nazionale e nella necessità di dettare criteri
uniformi per la disciplina della materia. Anzitutto perché il corso
professionale di cui trattasi è solo propedeutico all'esame
d'idoneità che fa conseguire il titolo abilitante all'esercizio
della professione su tutto il territorio nazionale.
E di detto esame d'idoneità sono state determinate, in base alla
stessa legge statale (art. 2, terzo comma, lett. c), le materie e le
modalità con decreto ministeriale del 21 febbraio 1990 n. 300.
Del resto, solo il legislatore statale può individuare e definire
quello che rientra nell'interesse nazionale, e la legge n. 39 del
1989 non contiene alcuna previsione specifica.
4. - Va, quindi, riaffermato, secondo quanto già ritenuto da
questa Corte (sent. n. 204 del 1991), il principio secondo cui un
regolamento ministeriale di esecuzione e di attuazione di una legge
statale, come quello in esame, non può porre norme dirette a
limitare la sfera delle competenze delle Regioni in materia ad esse
attribuite.
Detto principio non deriva soltanto dalle regole costituzionali
relative all'ordine delle fonti normative, ma è espressamente
sancito dall'art. 17, primo comma, lett. b), e terzo comma, della
legge n. 400 del 1988 il quale circoscrive la potestà regolamentare
ministeriale alle sole materie di competenza del Ministro o di
autorità a lui sottordinate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato adottare con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, norme
regolamentari di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39,
contenente modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n.
253, concernente la disciplina della professione di mediatore, e
conseguentemente annulla gli art. 15 e 16 del decreto ministeriale 2
dicembre 1990, n. 452 (Regolamento recante Norme di attuazione della
legge 3 febbraio 1989 n. 39).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:391 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte