Sentenza n. 391/2000
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
citata
- art. 407Codice di procedura penale
- art. 27legge 87/1953
- art. 124r.d. 12/1941
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e
sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di
truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al
Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato),
promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1999 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sezione I, sui ricorsi riuniti
proposti da R.M. ed altro contro il Ministero della giustizia,
iscritta al n. 712 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I,
con ordinanza emessa il 7 aprile 1999, in due giudizi riuniti aventi
ad oggetto l'impugnazione di altrettanti decreti di dimissione dei
ricorrenti dal Corpo di polizia penitenziaria per difetto dei
requisiti prescritti dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle
norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri,
dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla
Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo
forestale dello Stato), nella parte in cui, rinviando per l'accesso
ai ruoli della polizia penitenziaria al possesso delle qualità
morali e di condotta stabilite dall'art. 124 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria, prevede che siano esclusi coloro i cui parenti, in linea
retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo,
hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.
2. - Premesso di avere, con separata sentenza, disatteso gli
altri motivi di impugnazione, ivi compreso quello secondo cui il
testo vigente dell'art. 124 del regio decreto n. 12 del 1941,
introdotto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 398 del
1997, non sarebbe stato applicabile ai ricorrenti, il giudice a quo
richiama la sentenza n. 108 del 1994, con cui fu dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 53 del
1989, nella parte in cui, rinviando al testo originario dell'art. 124
citato, prevedeva l'esclusione di coloro che, per le informazioni
raccolte, non risultassero, secondo l'apprezzamento insindacabile del
Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale
indiscussa.
Ad avviso del Tribunale amministrativo regionale, neppure la
nuova formulazione dell'art. 124 si sottrarrebbe alle censure
risultanti dalla predetta sentenza: il requisito prescritto dalla
norma impugnata, infatti, si risolverebbe in un'irragionevole
limitazione dell'accesso ai pubblici uffici, in quanto non
riguarderebbe capacità, attitudini o condotte dell'interessato, ma
valutazioni o comportamenti imputati all'ambiente familiare, che, in
base ad un'arbitraria presunzione legislativa, verrebbero
automaticamente riferiti al medesimo soggetto; essa, inoltre,
rifletterebbe una situazione sociale storicamente superata, nella
quale la famiglia costituiva l'ambito di socializzazione pressoché
esclusivo dei giovani, laddove, per effetto dello sviluppo delle
possibilità reali di frequentare istituti di istruzione fino al
livello universitario, nonché dell'accresciuta possibilità di
interazione in ambienti extrafamiliari, non potrebbe negarsi
l'eventualità che i soggetti maturino in sé stessi la credenza in
valori diversi ed antitetici rispetto a quelli propri della famiglia
di origine ed ispirino la propria condotta a modelli di convivenza
sociale differenti o contrari rispetto a quelli seguiti dagli altri
componenti del nucleo familiare.
3. - Nel presente giudizio, non vi è stato intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, né costituzione delle parti
del giudizio principale. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale promossa con
l'ordinanza indicata in epigrafe riguarda l'art. 26 della legge 1°
febbraio 1989, n. 53, nella parte in cui, stabilendo che per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria
è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta previste
per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, rinvia
implicitamente all'art. 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Ad avviso del giudice rimettente quest'ultima disposizione, nel testo
risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 6 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, contrasterebbe con gli artt. 3
e 51 della Costituzione. Ed invero la predetta norma, nella parte in
cui dispone la esclusione dal concorso dei candidati "i cui parenti,
in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il
secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui
all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale",
sembrerebbe prescrivere un requisito non attinente a capacità o
comportamenti del candidato stesso, ma a valutazioni relative al suo
ambiente familiare, le quali verrebbero automaticamente riferite
all'interessato, determinando così un'irragionevole limitazione
all'accesso ai pubblici uffici.
2. - La questione è fondata.
La disposizione censurata va esaminata nell'ambito di una vicenda
caratterizzata da una serie alquanto articolata di rinvii e di
sostituzioni fra norme.
L'art. 26 della legge n. 53 del 1989 prevede che per l'accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di
polizia indicate dall'art. 16 della legge n. 121 del 1981 - tra cui
il Corpo degli agenti di custodia, divenuto poi il Corpo di polizia
penitenziaria - è richiesto il possesso delle qualità morali e di
condotta stabilite per l'ammissione al concorso della magistratura
ordinaria dall'art. 124 del r.d. n. 12 del 1941, che, all'ultimo
comma, disponeva appunto l'esclusione di coloro che non risultassero,
per le informazioni assunte, di moralità e condotta incensurabili ed
appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa. Questo
sistema normativo è stato espressamente confermato, nell'ambito
della disciplina del pubblico impiego, dall'art. 41, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (in seguito trasfuso
nell'art. 36, comma 6, del medesimo decreto dagli artt. 22 e 43 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), il quale ha appunto
ribadito che "ai fini delle assunzioni presso (...) le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia si applica
il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53".
Va peraltro ricordato che l'art. 26, nonché, in via
conseguenziale, l'art. 124 del r.d. del 1941 sono stati dichiarati
dalla sentenza n. 108 del 1994 costituzionalmente illegittimi nella
parte in cui prescrivevano, ai fini dell'accesso ai ruoli, il
requisito dell'appartenenza a famiglia di estimazione morale
indiscussa. Successivamente a tale pronuncia l'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo n. 398 del 1997 ha sostituito il terzo comma
(divenuto settimo comma a seguito delle modifiche introdotte dallo
stesso art. 6, comma 1) del citato art. 124, la cui nuova
formulazione richiede, oltre alla condotta incensurabile del
candidato, l'insussistenza di rapporti di parentela, nei limiti già
indicati, con persone che sono state condannate per taluno dei
delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di
procedura penale.
3. - La nuova formulazione del requisito di ammissione, pur
approvata a seguito della citata sentenza n. 108 del 1994, incorre
tuttavia negli stessi profili di illegittimità allora rilevati. Ed
infatti, anche se il nuovo testo contiene un più preciso
riferimento, da un lato, ad un ambito familiare delimitato
dall'indicazione di un determinato grado di parentela con il
candidato e, dall'altro lato, a specifiche figure criminose
giudizialmente accertate, resta comunque il fatto che condotte
criminose di soggetti diversi dal candidato all'ammissione nel ruolo
vengono prese in considerazione per desumere, incontestabilmente,
l'inidoneità del candidato medesimo a ricoprire l'ufficio pubblico
cui aspira. In questo modo non viene eliminata, ma anzi si perpetua,
quella presunzione legislativa, già connessa al precedente requisito
dell'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa, la cui
palese arbitrarietà ha appunto indotto questa Corte a ravvisarvi
un'irragionevole limitazione dell'accesso ai pubblici uffici. Nella
citata decisione n. 108 del 1994 è stato infatti precisato che non
è irragionevole che la moralità e la condotta di un soggetto che
aspiri ad esercitare funzioni di polizia possano essere accertate
anche con riferimento all'atteggiamento e al comportamento tenuti
dall'interessato nei suoi ambienti di vita associata, compresa la
famiglia, è "invece arbitrario (...) presumere che valutazioni o
comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli
membri della stessa diversi dall'interessato debbano essere
automaticamente trasferiti all'interessato medesimo".
Questa stessa ratio decidendi appare applicabile al nuovo testo
della norma, anche se più rigoroso nei termini di riferimento
soggettivi ed oggettivi, in quanto la condizione di ammissione ai
ruoli del personale di polizia che la medesima norma prefigura non
riguarda capacità, attitudini o condotte proprie del candidato, ma
piuttosto comportamenti riferibili ai suoi più stretti parenti;
comportamenti che assumono, anche in questa ipotesi normativa, un
valore preclusivo assoluto all'ammissione in ruolo del candidato
stesso.
Sotto questo profilo è evidente l'illegittima limitazione
all'accesso ai pubblici uffici, in quanto se è vero che l'art. 51,
primo comma, della Costituzione rinvia alla legge ordinaria per la
determinazione dei requisiti necessari ad essere ammessi ai pubblici
uffici, è altrettanto vero che l'esercizio della discrezionalità
legislativa in materia deve pur sempre svolgersi nei limiti della
ragionevolezza e della non arbitrarietà delle scelte compiute
(sentenze n. 466 del 1997, n. 127 del 1996, n. 108 del 1994). In
questo senso, secondo la giurisprudenza costituzionale, ben può
ammettersi "la previsione di requisiti attitudinali o di
affidabilità per il corretto svolgimento della funzione o
dell'attività, desunti da condotte del soggetto interessato, anche
diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale,
ma significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da
svolgere", ma in ogni caso deve essere sempre rispettata l'esigenza
di riconducibilità delle condotte prese in considerazione al
soggetto interessato (sentenza n. 311 del 1996). Sotto questo profilo
pertanto il contenuto del requisito previsto nella presente
fattispecie appare contrastante con il divieto costituzionale di
arbitrarie discriminazioni nell'accesso ai pubblici uffici, in quanto
comporta la pregiudiziale esclusione da determinati impieghi pubblici
in ragione di elementi di apprezzamento estranei alla persona del
candidato.
4. - Va pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima quella
parte della previsione normativa che dispone la non ammissione al
concorso dei candidati "i cui parenti, in linea retta entro il primo
grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato
condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera
a) del codice di procedura penale". La dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 53 del
1989, nella parte prima precisata, rinviante al possesso dei
requisiti richiesti per l'ammissione al concorso della magistratura
ordinaria, va estesa, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, all'art. 124 del r.d. n. 12 del 1941, nella parte oggetto del
rinvio, identica a quella risultante dalla combinazione con la norma
di rinvio, alla quale soltanto, per evidenti ragioni di rilevanza, è
limitata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal
giudice rimettente.
Per effetto di quest'ultimo capo di decisione, rimane dunque
modificata anche la disciplina dell'accesso ai ruoli del personale
delle altre forze di polizia indicate all'art. 16 della legge n. 121
del 1981, per il quale l'art. 26 della legge n. 53 del 1989 richiede
il possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione ai concorsi
della magistratura ordinaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e
sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di
truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al
Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato),
nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale
del Corpo di polizia penitenziaria al possesso delle qualità morali
e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro i cui
parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale
entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di
cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale;
Dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 124, settimo comma,
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),
nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai
concorsi della magistratura ordinaria, prevede che non siano ammessi
al concorso i candidati i cui parenti, in linea retta entro il primo
grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato
condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria, il 28 luglio 2000
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:391 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte