Corte costituzionale

Ordinanza n. 391/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/2002 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2758, secondo

comma, del codice civile, come sostituito dall'art. 5 della legge

29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge

30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi), promosso con

ordinanza emessa il 30 luglio 2001 dal giudice istruttore presso il

tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra Moro Ambrogio

S.p.a. e Fallimento Brenna S.r.l., iscritta al n. 960 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione allo stato

passivo, il giudice istruttore presso il tribunale di Monza, con

ordinanza emessa il 30 luglio 2001 e depositata il 16 settembre 2001,

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2758, secondo comma, del

codice civile, come sostituito dall'art. 5 della legge 29 luglio

1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile

1969, n. 153, in materia di privilegi);

che la questione è detta rilevante in quanto il credito

dell'opponente, relativo a rivalsa per imposta sul valore aggiunto

gravante su forniture di olii minerali, era stato collocato in

chirografo, con esclusione del privilegio speciale di cui alla norma

impugnata, non essendo stati rinvenuti dal curatore i beni cui il

medesimo credito di rivalsa si riferiva;

che il suddetto art. 5 della legge n. 426 del 1975 avrebbe

tacitamente abrogato, secondo la consolidata interpretazione

giurisprudenziale, l'art. 18, comma quinto, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato

dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre

1974, n. 687 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina della imposta sul

valore aggiunto), che viceversa attribuiva al credito di rivalsa, se

relativo alla cessione di beni mobili, il privilegio sulla

generalità dei mobili del debitore;

che la declaratoria di illegittimità costituzionale della

norma denunciata, comportando - ad avviso del rimettente - la

reviviscenza della normativa previgente, consentirebbe l'accoglimento

dell'opposizione, con la collocazione in via privilegiata del credito

dell'opponente;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo

osserva che il privilegio speciale previsto dalla norma impugnata

sarebbe concretamente inoperante, allorché il bene oggetto della

cessione sia costituito da beni consumabili, come nel caso di specie,

ovvero da energie;

che, pertanto, la norma stessa, assoggettando ad uguale

trattamento situazioni diverse, violerebbe, in maniera non meramente

eventuale, il principio di eguaglianza;

che tale violazione non potrebbe ritenersi, d'altro canto,

superata - secondo il medesimo rimettente - dalla disposizione

contenuta nell'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, che attribuisce al

soggetto passivo dell'imposta, nel caso di accertata incapienza

patrimoniale del cessionario o committente, la facoltà di emettere

una nota di variazione IVA, in quanto tale facoltà presuppone,

nell'ipotesi di fallimento, l'avvenuta approvazione del piano di

riparto finale e può, quindi, essere di norma esercitata solo a

considerevole distanza di tempo dall'insorgenza del debito;

che, ad avviso del giudice a quo, la declaratoria di

illegittimità costituzionale della norma impugnata - diversamente da

quanto si legge nella sentenza di inammissibilità n. 25 del 1984,

riguardante la medesima disposizione - comportando la reviviscenza

del precedente art. 18, comma quinto, del d.P.R. n. 633 del 1972,

escluderebbe qualsiasi discrezionalità da parte di questa Corte in

ordine alla definizione della nuova disciplina;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, in

subordine, di infondatezza della questione;

che, ad avviso della parte pubblica, il rimettente, in quanto

giudice istruttore in una causa, di opposizione allo stato passivo,

attribuita alla cognizione del tribunale in composizione collegiale,

ai sensi dell'art. 50-bis, numero 2, del codice di procedura civile,

sarebbe privo della legittimazione a sollevare la questione di

legittimità costituzionale;

che, inoltre, il medesimo rimettente, chiedendo in sostanza

alla Corte di ripristinare il privilegio generale che assisteva i

crediti di rivalsa IVA prima della modifica introdotta dalla legge

n. 426 del 1975, solleciterebbe una vera e propria innovazione

normativa, per sua natura estranea alla competenza della Corte

costituzionale;

che la questione, nel merito, sarebbe comunque infondata in

quanto la possibilità che, in concreto, il privilegio speciale non

possa operare per il venir meno del bene su cui esso grava

rientrerebbe - secondo l'Avvocatura - nella normale alea di una

procedura esecutiva e non darebbe, perciò, luogo ad alcun vizio di

legittimità costituzionale, tanto meno nel caso di specie, ove

l'eventuale pregiudizio di fatto sarebbe comunque compensato dal

meccanismo di recupero previsto dall'art. 26, secondo comma, del

d.P.R. n. 633 del 1972.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 2758,

secondo comma, del codice civile, come sostituito dall'art. 5 della

legge 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla

legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi), in quanto

attribuisce ai crediti di rivalsa verso il cessionario, previsti

dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, il privilegio

speciale sui beni che hanno formato oggetto della cessione, anziché

il privilegio sulla generalità dei beni mobili del debitore;

che il medesimo rimettente, in quanto giudice istruttore, non

è tuttavia chiamato a fare applicazione della norma impugnata,

essendo la causa di opposizione allo stato passivo attribuita alla

cognizione del tribunale in composizione collegiale, ai sensi

dell'art. 50-bis, numero 2, del codice di procedura civile;

che, difettando, pertanto, il requisito della rilevanza, la

questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2758, secondo comma, del codice

civile, come sostituito dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975,

n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969,

n. 153, in materia di privilegi), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il

tribunale di Monza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:391 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte