Sentenza n. 392/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/10/1992 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Liguria riapprovata il 26 febbraio 1992 dal Consiglio regionale,
avente per oggetto: "Trattamento delle assenze per malattia dei figli
inferiori a tre anni di età e per adozioni", promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 16 marzo
1992, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 29
del registro ricorsi 1992;
Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;
Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente, e
l'avv. Federico Sorrentino per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto 1.1 - Con ricorso notificato il 16 marzo 1992 e depositato il
successivo 24 marzo (iscritto al R.r. n. 29 del 1992), il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato, ha impugnato nei confronti della Regione Liguria, "la
delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale il 26
febbraio 1992, comunicata al Commissario del Governo il 2 marzo 1992,
e recante trattamento delle assenze per malattia dei figli inferiori
a tre anni di età e per adozioni".
Rileva il ricorso che l'atto in questione prevede la retribuzione
di assenze, relative a malattie dei figli, per complessivi due mesi -
il secondo con riduzione del venti per cento - nell'arco di ciascun
anno del triennio (art.1).
Si intende poi introdurre (art.4) l'istituto del congedo
straordinario (della durata massima di un mese) per i "dipendenti
genitori adottivi" - rectius, aspiranti tali - ai quali sia
"richiesta la permanenza" nello Stato di provenienza del minore
adottando.
1.2 - Le disposizioni contrasterebbero con l'art. 117 della
Costituzione e segnatamente con i "principi fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato" contenuti nella legge quadro sul pubblico
impiego (29 marzo 1983, n. 93). L'intervento della Regione, si deduce, non potrebbe introdurre un privilegio per i dipendenti di una
singola regione, con violazione del "principio di omogeneizzazione"
enunciato nell'art.4 della citata legge n. 93.
Si argomenta che l'ipotizzato art.1, secondo comma, non può
essere collocato - se non altro per il ristretto novero dei possibili
beneficiari - nel quadro degli ausili alla natalità; e che il
successivo art.4 interferisce nella politica della immigrazione,
nonché nella normativa di stato civile.
Conclusivamente, si chiede "di dichiarare la illegittimità
costituzionale della delibera regionale impugnata, quanto all'art. 1,
secondo comma, ed all'art. 4".
2. - Con atto depositato il 13 aprile 1992 si è costituita in
giudizio la Regione Liguria, che prospetta l'inammissibilità del
ricorso, in quanto l'impugnazione conterrebbe, ancorché in termini
sommari, ulteriori profili d'illegittimità "concernenti i limiti
delle materie (pretesa interferenza con la politica
dell'immigrazione) e del rispetto degli obblighi internazionali
(timore di incentivazione di comportamenti elusivi delle legislazioni
estere in materia di stato civile)".
Viene contestata poi l'avvenuta violazione di principi
fondamentali poiché non identificati né identificabili sulla base
delle allegazioni.
Nel merito, la censura sarebbe infondata, quanto all'art. 1, per
l'irreperibilità di norme puntuali in materia di congedi
straordinari e per l'inapplicabilità del principio di
omogeneizzazione alla disciplina dei congedi per malattia dei figli.
Nei confronti, poi, dell'art. 4 della legge regionale, poiché con
esso si ammette il congedo straordinario retribuito, per la durata
massima di un mese, in favore dei dipendenti che soggiornino
all'estero per il compimento di pratiche di adozione, si ricorda la
disciplina dei congedi straordinari per i pubblici impiegati, che
sistematicamente riconosce al personale, in aggiunta al congedo per
situazioni tipiche, la possibilità di un congedo genericamente
fondato su "gravi motivi", da accertarsi caso per caso. Ed in
proposito, la norma regionale si limita ad introdurre una
predeterminazione là dove la gravità del motivo è apprezzata e
riconosciuta in via generale.
Si conclude, pertanto, per la reiezione del ricorso. Considerato in diritto 1.1 - Con legge riapprovata il 26 febbraio 1992 la Regione Liguria
dispone (art. 1) che il congedo straordinario a dipendente regionale
per malattie del figlio inferiore a tre anni di età venga
retribuito, per ciascun anno solare, in misura intera per il primo
mese e con riduzione all'ottanta per cento per il successivo.
Dispone ancora (art. 4) che il dipendente avente in corso una
pratica di adozione di minore straniero possa fruire, per la
necessaria permanenza nello Stato interessato, del congedo
straordinario retribuito per la durata massima di un mese.
1.2 - Secondo il ricorrente le disposizioni indicate
contrasterebbero, ex art. 117 Cost., con i principi fondamentali
stabiliti dalla legislazione statale: nell'ipotesi di congedo per
permanenza all'estero, ai fini di adozione, verrebbe ad introdursi
specifico apposito titolo di assenza dal lavoro retribuita non
contemplato nella normativa generale con conseguente beneficio,
perciò, a favore dei dipendenti di una singola regione. Quanto, poi,
alle previsioni retributive per i congedi seguiti a malattia della
prole, risulterebbero violati i principi di "omogeneizzazione"
stabiliti in materia dalla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo
1983, n. 93 (art. 4).
2. - La Regione resistente deduce l'inammissibilità del ricorso
per assoluta genericità dei suoi contenuti in relazione ai principi
costituzionali invocati: la censura non ha pregio e va respinta.
Senza che tra i contenuti del ricorso e quelli del precedente rinvio
operato dal Governo possano assumersi a conferente divergenza talune
argomentazioni ulteriori che non rivestono connotato di specifico
motivo di illegittimità, le disposizioni della legge quadro sul
pubblico impiego costituiscono ex se sicuro elemento di valida
interposizione all'art. 117 Cost. (cfr. sentenza n.339 del 1990).
3. - Nel merito, è fondata e va accolta la questione concernente
la previsione di un titolo normativo specifico istitutivo del
beneficio de quo per la permanenza in altro Stato a fini di adozione.
La Corte ha già avuto modo di rilevare, per analoghe situazioni,
trattarsi di integrazione ai generali accordi conclusi a tenore della
legge quadro sul pubblico impiego, escludendosi - come nel caso -
quanto al di fuori dell'area del mero necessario adeguamento
conseguente a riconosciute specifiche esigenze proprie della regione
interessata e recante per contro una disciplina regionale difforme
dal sistema generale (sent. n. 38 del 1989).
Non è comunque a sottacersi che la significativa qualificazione,
nella causale di valore eminentemente etico della permanenza in terra
straniera del dipendente, sia tale da consentire, quando ne ricorrano
in fatto gli estremi, il più favorevole positivo apprezzamento da
parte dell'Amministrazione nell'ambito di quei "gravi motivi", atti a
configurare l'ammissibilità del congedo straordinario.
4. - Non fondato, invece, è l'altro assunto del ricorrente quanto
al congedo straordinario, così come disciplinato dalla normativa in
esame per malattia della prole del dipendente. Proprio nella più
salda, efficace correlazione coi principi di omogeneizzazione e di
conseguente perequazione del trattamento economico, che in avverso si
pretenderebbero vulnerati, vanno ricordate le compiute favorevoli e
generali interpretazioni dei Ministeri dell'Interno e del Tesoro
nonché, più in generale, della Presidenza del Consiglio dei
ministri sulla scorta di analoghi assunti della Corte dei conti,
relativamente al trattamento economico da disporsi in pro di tutti i
pubblici dipendenti per le assenze dovute a malattia della prole e
proprio nei sensi ora fatti propri dal disposto della legge regionale
in esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.4 (adozione di
minori stranieri) della legge della Regione Liguria approvata il 18
dicembre 1991 e riapprovata il 26 febbraio 1992, recante "Trattamento
assenze per malattie figli inferiori a tre anni di età e per
adozioni";
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art.1, comma secondo (assenza per malattia figli) della medesima
legge della Regione Liguria, sollevata dal Governo della Repubblica
con il ricorso in epigrafe, in riferimento all'art.117 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:392 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte