Corte costituzionale

Ordinanza n. 392/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/11/1993 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 ultimo

comma, e 92, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo

di cui al decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661 (Modificazione della

misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente

versamento delle imposte sui redditi), così come modificato dalla

legge di conversione 22 gennaio 1982, n. 5 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661,

concernente modificazione della misura della soprattassa per omesso,

tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi),

promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1992 dalla Commissione

tributaria centrale sul ricorso proposto dalla s.r.l. Benocci Nello e

figli contro l'Ufficio delle imposte dirette di Montepulciano,

iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice

relatore prof. Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria centrale, con ordinanza 15

ottobre 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, a

norma del quale il pagamento dell'Ilor e dell'Irpeg mediante

versamento sul conto corrente postale intestato all'esattore, deve

essere effettuato almeno sei giorni prima di quello di scadenza del

termine previsto per il versamento diretto in esattoria;

che ne è stato dedotto il contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, sotto il profilo della irragionevole disparità di

trattamento tra Irpef ed Irpeg, potendosi effettuare, riguardo

all'Irpef - a norma del d.m. 2 maggio 1983 - il versamento in conto

corrente postale sino all'ultimo giorno utile per il pagamento

dell'imposta;

che il giudice a quo, con la stessa ordinanza, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma,

del suindicato d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo di cui al

d.-l. 20 novembre 1981, n. 661, così come modificato dalla legge di

conversione 22 gennaio 1982, n. 5), il quale prevede, in caso di

pagamento dell'Irpeg e dell'Ilor dopo le prescritte scadenze, una

soprattassa del quaranta per cento;

che in riferimento a tale articolo è stato dedotto il contrasto

con l'art. 76 della Costituzione - per non aver il legislatore

delegato rispettato il criterio della legge di delegazione n. 825 del

1971, che prescriveva la proporzionalità delle sanzioni rispetto

all'entità soggettiva ed oggettiva delle violazioni - nonché con

l'art. 3 della Costituzione: a) per irragionevole disparità di

trattamento tra tardivo pagamento sul conto corrente dell'esattoria e

pagamento ad esattoria incompetente, per il quale l'art. 93 prevede

una sanzione da un ventesimo a un decimo delle somme versate; b)

perché la previsione di una sanzione pari al quaranta per cento

dell'imposta, per un ritardo superiore ai tre giorni sarebbe

irrazionale; c) poiché non sarebbe parimenti giustificata

l'inapplicabilità alle sanzioni di cui all'art. 92 dell'ultimo comma

dell'art. 55 del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 2

del d.P.R. n. 920 del 1976, il quale consente, in caso di obbiettiva

incertezza, agli organi del contenzioso tributario, di disapplicare

le penalità previste per le violazioni degli obblighi stabiliti

dallo stesso decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui

redditi;

Considerato - quanto alla questione attinente all'art. 7 del

d.P.R. n. 602 del 1973 - che rientra nella discrezionalità del

legislatore la disciplina delle modalità di riscossione dei tributi,

in relazione ai singoli tipi d'imposta, nonché dei termini per i

relativi versamenti, anche in correlazione col principio della

polisistematicità dell'ordinamento tributario: ordinamento cui

afferiscono produzioni normative talora non coordinate e,

segnatamente nei decreti emanati in attuazione della legge delega n.

825 del 1971, inquadrate in micro sistemi settoriali, che rendono

particolarmente difficile l'individuazione di principi generali,

applicabili al di fuori dello specifico settore nel quale sono

inseriti (cfr. la sentenza n. 84 del 1989, relativa alla materia

delle sanzioni);

che, pertanto, è manifestamente inammissibile la censura

riguardante la previsione di termini diversi per il versamento

d'imposte diverse;

Considerato altresì - quanto ai profili d'illegittimità

riguardanti l'art. 92, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 - che

questa Corte ha costantemente affermato, anche con espresso

riferimento a tale norma ed in relazione all'esercizio della delega

di cui alla legge n. 825 del 1971, che la determinazione dei termini

entro i quali le imposte debbono essere versate e la misura delle

soprattasse per il ritardato pagamento, rientrano nella

discrezionalità legislativa, non censurabile in sede di giudizio di

legittimità costituzionale, non potendo la Corte sostituirsi al

legislatore né nella determinazione cronologica, né nella

graduazione, in riferimento alla gravità del ritardo, delle sanzioni

dirette ad assicurare la tempestività nella riscossione delle

imposte (cfr. sent. cit. n. 84 del 1989 e le ordinanze n. 193 e n. 62

del 1989, n. 132 e n. 941 del 1988);

che il versamento fuori termine non è comparabile con il

versamento nel termine ad esattoria incompetente e quindi non è

irragionevole un trattamento sanzionatorio differenziato delle due

fattispecie;

che - contrariamente a quanto si afferma nell'ordinanza di

rimessione - anche in materia di Irpef ed Ilor il giudice tributario,

in caso di errore sulla norma tributaria, determinata da obbiettive

condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione

delle disposizioni alle quali si riferisce, può dichiarare non

applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi in materia

fiscale (art. 26 d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 ed, ora, art. 8

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546);

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 7, ultimo comma, e 92, primo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), nel testo di cui al decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661 (Modificazione della misura della

soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle

imposte sui redditi), così come modificato dalla legge di

conversione 22 gennaio 1982, n. 5 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661,

concernente modificazione della misura della soprattassa per omesso,

tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi),

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione dalla

Commissione tributaria centrale, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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