Sentenza n. 392/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 1legge 180/1981
- art. 7-bisr.d. 12/1941
- art. 97r.d. 12/1941
citata
- art. 33legge 180/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2,
del codice di procedura penale, in relazione all'art. 1, secondo
comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento
giudiziario militare di pace), agli artt. 7-bis e 97 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) ed al regio
decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare),
promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1999 dal Tribunale militare
di Torino nel procedimento penale a carico di Antonino Cammarata,
iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 5 giugno 1999 nel corso di un
processo penale nel quale la difesa dell'imputato aveva formulato
eccezioni sulla composizione del collegio giudicante, il Tribunale
militare di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25,
primo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 33, comma 2, del codice di procedura penale
(concernente la capacità del giudice) in relazione: all'art. 1,
secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche
all'ordinamento giudiziario militare di pace), che per regolare le
garanzie di indipendenza dei magistrati militari rinvia alle
disposizioni in vigore per i magistrati ordinari; agli artt. 7-bis
(relativo alle tabelle degli uffici giudiziari per la destinazione
dei singoli magistrati) e 97 (concernente le supplenze di magistrati
negli organi giudiziari collegiali) del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) quali risultano dalle modifiche
apportate dalla legge 4 maggio 1998, n. 133; al regio decreto 9
settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare).
Il Tribunale rimettente ricorda che nel corso degli atti
preliminari al dibattimento la difesa dell'imputato aveva sostenuto
la nullità della costituzione del collegio giudicante, formato a
seguito di un provvedimento di supplenza per uno dei giudici del
collegio, adottato dal presidente della corte militare d'appello
senza seguire criteri obiettivi e predeterminati e senza motivazione,
chiedendo in via subordinata che fosse sollevata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, del codice di
procedura penale, là dove non considera attinenti alla capacità del
giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici
giudiziari e sulla formazione dei collegi, per violazione delle
garanzie del giudice naturale precostituito per legge e del principio
di eguaglianza, non essendo giustificata la diversità dei criteri di
composizione dei collegi giudicanti negli uffici giudiziari ordinari
ed in quelli militari.
Il Tribunale militare di Torino, dichiarata non fondata
l'eccezione di nullità, in quanto le condizioni di capacità del
giudice non comprendono la destinazione del giudice agli uffici
giudiziari e la formazione dei collegi (art. 33, comma 2, cod. proc.
pen.), ha ritenuto invece rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale, precisandola con
riferimento al complesso delle disposizioni che consentirebbero di
disporre l'assegnazione di giudici per comporre i collegi giudicanti,
in caso di incompatibilità o di impedimento dei magistrati
originariamente preposti, mediante provvedimenti di applicazione e
supplenza discrezionali e non motivati, senza che operi la nullità
assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, prevista
per l'inosservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di
capacità del giudice ed il numero dei giudici necessari per
costituire i collegi (artt. 178, comma 1, lettera a e 179 cod. proc.
pen.).
Il giudice rimettente ricorda che lo stato giuridico e le
garanzie di indipendenza dei magistrati militari sono regolati dalle
stesse disposizioni in vigore per i magistrati ordinari (art. 1,
secondo comma, della legge n. 180 del 1981); ma ritiene che per gli
uffici giudiziari militari non opererebbero, a differenza di quanto
è stabilito per gli uffici giudiziari ordinari, il sistema tabellare
e le regole prefissate per l'adozione dei provvedimenti di
applicazione o supplenza dei giudici, che il presidente della corte
militare d'appello potrebbe dunque disporre in modo del tutto
discrezionale e senza motivazione.
Risulterebbe così violato l'art. 3 della Costituzione, essendo
ingiustificata la disparità di trattamento della magistratura
militare rispetto a quella ordinaria, mentre sono identici lo stato
giuridico e le garanzie di indipendenza delle due magistrature ed è
comune la disciplina del processo.
Ad avviso del giudice rimettente sarebbe anche violato il
principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25,
primo comma, della Costituzione), diretto a garantire che anche la
composizione degli organi giudiziari sia sottratta ad ogni
possibilità di arbitrio.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o comunque infondata.
In una successiva memoria l'Avvocatura, richiamando la
giurisprudenza costituzionale, ricorda che il principio di
precostituzione del giudice non implica che i criteri di assegnazione
dei singoli procedimenti nell'ambito dell'ufficio giudiziario
competente siano necessariamente configurati come elementi
costitutivi della capacità generale del giudice, pur dovendo essere
tali criteri obiettivi, predeterminati e comunque verificabili
(sentenza n. 419 del 1998).
L'Avvocatura ritiene, inoltre, che il problema della disciplina
delle supplenze di magistrati nell'ordinamento militare si risolva in
via interpretativa; troverebbero applicazione anche all'ordinamento
militare le disposizioni contenute nella legge 4 maggio 1998, n. 133,
giacché l'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180
rinvia alle norme che disciplinano stato giuridico e indipendenza dei
magistrati ordinari, estendendole ai magistrati militari. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale investe la
disciplina delle supplenze di magistrati nei tribunali militari,
giacché l'ordinamento per essi previsto consentirebbe, ad avviso del
Tribunale militare di Torino, al presidente della corte militare
d'appello di adottare provvedimenti di sostituzione di magistrati, in
caso di loro mancanza o impedimento, per la composizione di collegi
giudicanti con magistrati di altri uffici giudiziari, senza seguire
criteri precostituiti con le tabelle degli uffici giudicanti e senza
una motivazione dei provvedimenti che permetta di verificare i
criteri seguiti per la sostituzione.
Il giudice rimettente denuncia l'art. 33, comma 2, del codice di
procedura penale - il quale prevede che non si considerano attinenti
alle condizioni di capacità del giudice, stabilite dalle leggi di
ordinamento giudiziario, le disposizioni sulla destinazione del
giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei
collegi e sulla assegnazione dei processi - in relazione all'art. 1,
secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, che attribuisce ai
magistrati militari le stesse garanzie in vigore per i magistrati
ordinari, agli artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 (quali risultano a seguito delle aggiunte introdotte per la
magistratura ordinaria dall'art. 6 della legge 4 maggio 1998,
n. 133), che regolano le tabelle degli uffici giudicanti e le
supplenze di magistrati, ed inoltre all'ordinamento giudiziario
militare (regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022).
Queste disposizioni, consentendo ad avviso del giudice rimettente
provvedimenti del tutto discrezionali ed immotivati di applicazione e
supplenza senza che ne derivi un vizio della capacità del giudice,
sarebbero in contrasto con la garanzia costituzionale del giudice
naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.) e con
il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), essendo ingiustificata la
disparità di trattamento, nella disciplina delle supplenze e delle
applicazioni, per la magistratura militare rispetto alla disciplina
prevista per la magistratura ordinaria.
2. - La questione non è fondata, giacché la premessa
interpretativa dalla quale muove il giudice rimettente non può
essere condivisa.
L'ordinamento giudiziario militare di pace è improntato, a
seguito delle modifiche apportate dalla legge 7 maggio 1981, n. 180,
al principio di assimilazione delle garanzie di indipendenza dei
magistrati militari a quelle previste per i magistrati ordinari
(sentenze n. 71 del 1995 e n. 52 del 1998). Tale parificazione è
stabilita mediante il rinvio alle disposizioni in vigore per questi
ultimi (art. 1, secondo comma, legge n. 180 del 1981), e non si può
ritenere che sia esclusa da questo generale rinvio la disciplina
della predeterminazione dei criteri per la composizione dei collegi
giudicanti e per le applicazioni e supplenze dettata per i magistrati
ordinari dalle norme che il giudice rimettente, sul presupposto della
loro inapplicabilità alla magistratura militare, vorrebbe invece
assumere quale elemento di comparazione per denunciare la violazione
del principio di eguaglianza.
Si deve invece ritenere - come del resto ha già affermato il
Consiglio della magistratura militare fondandosi proprio sulla
ricordata equiparazione dello stato giuridico dei magistrati militari
a quelli ordinari, stabilita dall'art. 1 della legge n. 180 del 1981
- che nell'ambito dell'ordinamento giudiziario militare operino tutte
le norme dell'ordinamento giudiziario comune, comprese quelle che
disciplinano le applicazioni e le supplenze dei magistrati mancanti o
impediti. Anche nell'ordinamento militare applicazioni e supplenze
possono, quindi, essere disposte solo seguendo criteri prefissati e
con provvedimenti motivati, che consentano di verificare la
rispondenza di ogni singolo provvedimento adottato ai presupposti ed
ai criteri obiettivi indicati dal Consiglio della magistratura
militare.
Questa interpretazione delle disposizioni denunciate, diversa da
quella proposta dal giudice rimettente, è confermata dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha ritenuto che
debbano trovare applicazione, per sostituire il giudice astenuto,
ricusato o impedito, i criteri obiettivi e predeterminati stabiliti a
tal fine dal Consiglio della magistratura militare; mentre il
presidente della corte militare d'appello, cui spetta valutare
l'opportunità di provvedere mediante decreto motivato di supplenza o
di applicazione quando ciò sia necessario per l'impossibilità di
funzionamento dell'organo giudicante, vede il proprio provvedimento
di sostituzione del giudice mancante con altro magistrato soggetto al
controllo del Consiglio della magistratura militare.
3. - L'estensione alla magistratura militare delle stesse regole
previste per l'applicazione e la supplenza dei giudici della
magistratura ordinaria esclude ogni ipotesi di disparità di
trattamento.
Inoltre la disciplina della sostituzione dei giudici nei collegi
giudicanti, da applicare anche nell'ordinamento giudiziario militare,
prevede garanzie che escludono la denunciata lesione del principio di
precostituzione del giudice; mentre eventuali prassi interpretative
che si discostino dal disegno normativo non possono essere
considerate perché si possa affermare la illegittimità
costituzionale delle norme (cfr. sentenze n. 468 del 1992 e n. 276
del 2000).
Ogni altro profilo dedotto con riguardo all'art. 33, comma 2,
cod. proc. pen. rimane così superato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 33, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione
all'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180
(Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), agli
artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario), modificati dalla legge 4 maggio 1998,
n. 133, e al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento
giudiziario militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25,
primo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Torino con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:392 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte