Corte costituzionale

Ordinanza n. 392/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2002 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte

sui redditi), introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a) della

legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di

rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e

fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di

razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la

revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite

finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie),

promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1999 dalla Commissione

tributaria provinciale di Palermo sul ricorso proposto da Arturo

Cassina s.a.s. contro l'Ufficio Imposte dirette di Palermo, iscritta

al n. 971 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di impugnazione avverso un

avviso di accertamento tributario e di irrogazione di sanzioni, la

Commissione tributaria provinciale di Palermo, con ordinanza del

12 ottobre 1999, pervenuta a questa Corte il 14 dicembre 2001, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi), introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a) della legge

29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di

rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e

fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di

razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la

revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite

finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), nella

parte in cui fissa il limite temporale per correggere gli errori

materiali contenuti nella dichiarazione dei redditi delle persone

fisiche e delle persone giuridiche alla data prevista per la

presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta

successivo, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni e

verifiche o la violazione non sia stata comunque contestata ovvero

non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui

all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973;

che, secondo quanto riferito nell'ordinanza, nel caso

sottoposto all'esame del rimettente, all'esito di una verifica

fiscale eseguita su una società commerciale, era stata accertata,

relativamente all'anno 1990, l'esistenza di un maggior reddito

derivante dal recupero a tassazione di una ingente somma indicata in

diminuzione nella dichiarazione presentata dalla società;

che, nell'impugnare l'accertamento, la ricorrente si era

difesa affermando che la predetta somma era stata portata in

diminuzione dal reddito complessivo per mero errore materiale nella

compilazione della dichiarazione;

che il rimettente, ha escluso, sulla base della legislazione

vigente, la possibilità di correzione dell'errore addotto dalla

ricorrente, stante l'avvenuto superamento del limite temporale

stabilito dalla norma censurata;

che, tuttavia, sempre ad avviso del rimettente, ogni limite

alla correzione della dichiarazione dei redditi che non coincida con

la definitività dell'accertamento (conseguente alla mancata

impugnazione di quest'ultimo ovvero alla sua conferma con decisione

non più impugnabile) violerebbe il principio di capacità

contributiva, posto a fondamento della obbligazione tributaria, e il

criterio di ragionevolezza;

che la questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo avendo

la ricorrente sostanzialmente chiesto, in base all'assunto che la

somma recuperata a tassazione in occasione dell'accertamento

impugnato era stata portata in diminuzione per mero errore materiale,

la correzione della dichiarazione dei redditi a suo tempo presentata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità

o, comunque, di infondatezza della questione;

che, in particolare, la difesa pubblica osserva che, secondo

quanto affermato dalla stessa ricorrente, sarebbe lo stesso bilancio

relativo all'anno 1990 ad essere affetto da errori. Con la

conseguenza che, non avendo la ricorrente provveduto alla rettifica

del bilancio ed essendo inammissibile una correzione della

dichiarazione dei redditi non coerente con le risultanze di bilancio,

sarebbe irrilevante ogni questione relativa alla legittimità del

termine per procedere alla correzione della dichiarazione stessa;

che, nel merito, l'Avvocatura rileva, per un verso, la

inconferenza del richiamo all'art. 53 della Costituzione, posto che

il principio di capacità contributiva atterrebbe alla garanzia

sostanziale della proporzionalità dell'imposta alla capacità del

contribuente e non riguarderebbe la materia procedimentale e del

processo tributario e, per altro verso, che non sarebbe dubbia la

ragionevolezza del limite temporale "introdotto per la presentazione

di dichiarazioni correttive";

che, infatti, in assenza di esso, il contribuente sarebbe

indotto ad attendere, prima della spontanea correzione della

dichiarazione dei redditi, l'esito dei controlli disposti

dall'amministrazione finanziaria.

Considerato che va disattesa la eccezione di inammissibilità

della questione sollevata dalla Avvocatura, non risultando

dall'ordinanza l'ammissione, da parte della ricorrente, di errori,

oltre che nella dichiarazione dei redditi, anche nel bilancio

societario;

che, censurando il rimettente la impossibilità di procedere,

successivamente all'avviso di accertamento di maggior reddito, alla

correzione degli errori materiali contenuti nella dichiarazione dei

redditi, risulta del tutto inconferente l'indicazione, quale

parametro costituzionale violato, dell'art. 53 della Costituzione,

attenendo il principio di capacità contributiva alla garanzia

sostanziale della proporzionalità della imposta alla capacità del

contribuente e non alla disciplina processuale dell'imposizione (cfr.

sentenza n. 18 del 2000; ordinanza n. 430 del 2000);

che la norma impugnata non è, neppure, lesiva del principio

di ragionevolezza garantito dall'art. 3 della Costituzione, essendo

indubbio che, ove fosse possibile, come preteso dal giudice a quo

procedere alla correzione della dichiarazione dei redditi sino al

momento dell'accertamento definitivo del maggior reddito, la

correzione stessa cesserebbe di essere un rimedio accordato dal

legislatore per ovviare ad un errore del contribuente, per

trasformarsi in un mezzo elusivo delle sanzioni predisposte dal

legislatore per l'inosservanza delle disposizioni relative alla

compilazione della dichiarazione dei redditi;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata, in

relazione ad entrambi i parametri evocati, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi di

fronte ala Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi), introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a) della legge

29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di

rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e

fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di

razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la

revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite

finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria provinciale di Palermo, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:392 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte