Sentenza n. 393/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/11/1994 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 287 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1993
dal Presidente del Tribunale di Firenze sul ricorso proposto dalla
Backs Records Ltd contro la S.r.l. Contempo International, iscritta
al n. 181 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno
1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento per la correzione di errore
materiale relativo a decreto ingiuntivo erroneamente emesso nei
confronti di una parte (estranea alla domanda), il Presidente del
Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 5 luglio 1993, ha
sollevato, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 287 del codice di
procedura civile.
Il giudice a quo, premesso che avverso il decreto in argomento è
stata proposta tempestiva opposizione dalla parte erroneamente
intimata, impugna la norma nella parte in cui non prevede
l'esperibilità del procedimento di correzione di errore materiale
avverso il decreto ingiuntivo. Tali provvedimenti, se "non opposti",
risulterebbero "incorreggibili iniquamente .. senza che espressamente
debbano dal giudice dell'opposizione essere corretti gli errori
materiali di quelli opposti".
La questione viene ritenuta rilevante sotto il duplice profilo
della necessaria reiezione del ricorso - in quanto non previsto - e
del rapporto tra procedimento di correzione e giudizio di
opposizione.
A sostegno della prospettazione si osserva infine come la norma
censurata sia restata immutata - anche con la recente riforma del
processo civile e come sia agevole prevedere un incremento, per il
futuro, del rito monitorio.
2. - È intervenuto il Presidente del consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato preliminarmente
eccependo l'inammissibilità della questione per difetto di
rilevanza. Osserva al riguardo l'Avvocatura che il decreto de quo è
stato tempestivamente opposto, sì che, volendosi stabilire
un'analogia con le sentenze, tale impugnazione equivale all'appello
ai fini della norma impugnata, che, appunto, esclude la correzione
delle sentenze appellate.
Nel merito l'autorità intervenuta sostiene la non fondatezza
della questione, ribadendo che, nel caso di opposizione, è in sede
di gravame che le parti debbono far valere gli errori che darebbero
luogo al procedimento di correzione. Inoltre nel caso de quo non
sarebbe configurabile "un errore estrinseco emendabile con la
semplice correzione", trattandosi di un provvedimento diretto contro
un soggetto anziché contro un altro, né la parte erroneamente
intimata "potrebbe essere privata attraverso un uso tardivo (se non
improprio) del procedimento di correzione delle aspettative che gli
derivano dal fatto di essere stata costretta a reagire ad una
situazione lesiva". Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo sospetta d'illegittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, l'art. 287 del
codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la
possibilità di correzione del decreto ingiuntivo.
2. - La questione è inammissibile.
L'art. 287 del codice di procedura civile, mentre menziona le
"sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le
ordinanze non revocabili", tace in ordine alla intera categoria dei
decreti; né si rinviene altra norma che contempli la possibilità di
assoggettare i decreti ingiuntivi al procedimento di correzione degli
errori materiali e delle omissioni.
Il giudice remittente non si è posto il problema se trattasi, in
proposito, di una lacuna tecnica, colmabile per autointegrazione
dell'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 12, secondo comma,
delle disposizioni sulla legge in generale, stante l'agevole
equiparabilità di detti decreti alle sentenze di condanna per via
della loro idoneità a conseguire l'efficacia materiale propria della
regiudicata ove non tempestivamente opposti (una sorta di pro
judicato). Ha invece denunziato la norma a questa Corte per contrasto
con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, pur dopo aver dato atto che
nella specie il decreto ingiuntivo era stato opposto e pur
considerando "che è già comunque evidente nel giudizio
d'opposizione una forma d'impugnazione del condannato".
Ora, sono appunto questi due dati che rendono priva di qualsiasi
rilevanza nel procedimento a quo la sollevata questione. È chiaro
infatti che, quand'anche l'indicata lacuna venisse colmata attraverso
la richiesta decisione additiva di questa Corte, i decreti ingiuntivi
ricadrebbero pur sempre sotto l'uniforme disciplina cui l'art. 287
del codice di procedura civile assoggetta espressamente le sentenze e
le ordinanze. Disciplina, a stregua della quale il potere di
correzione deve considerarsi assorbito in quello di decisione sul
riesame, in virtù del carattere interamente sostitutivo di questa
(sia essa la sentenza di appello o, a maggior ragione, la sentenza
sull'opposizione al decreto ingiuntivo) rispetto al provvedimento del
quale si chiede la correzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 287 del codice di procedura civile,
sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal
Presidente del Tribunale di Firenze con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:393 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte