Sentenza n. 393/1995
Altra decisione · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dall'Assemblea
regionale siciliana (Provvedimenti straordinari in favore delle ditte
STAT, con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago s.n.c., con
sede in S. Agata di Militello, e altre misure agevolative.
Integrazioni alla legge regionale in materia di solidarietà per i
familiari delle vittime della mafia), promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15
aprile 1995, depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 ed iscritto
al n. 33 del registro ricorsi 1995;
Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e
l'avv. Francesco Castaldi per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha
impugnato gli artt. 1 e 2 della delibera legislativa regionale,
approvata il 7 aprile 1995 (Provvedimenti straordinari in favore
delle ditte STAT, con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago
s.n.c., con sede in S. Agata di Militello, e altre misure
agevolative. Integrazioni alla legge regionale in materia di
solidarietà per i familiari delle vittime della mafia), per
violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Le disposizioni impugnate prevedono contributi straordinari in
conto capitale a favore di due aziende private di trasporto, in
relazione ad attentati incendiari di sospetta natura mafiosa subite
dalle stesse. Secondo il ricorso, tale previsione, prevedendo
trattamenti differenziati a determinati soggetti anziché ad una
categoria astratta di beneficiari, violerebbe il principio di
eguaglianza. Sembrerebbe, altresì, violato il principio del buon
andamento, non essendo richiesto che i beneficiari del finanziamento
regionale siano tenuti a documentare l'utilizzo per il ripristino dei
beni distrutti.
2. - La Regione Siciliana costituita in giudizio, chiede che sia
dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni sottoposte
all'esame della Corte.
Secondo la resistente, infatti, la legge impugnata avrebbe lo
scopo, non già di "risarcire" i danni subiti dalle due imprese a
causa degli attentati incendiari, ma quello di recuperare la piena
funzionalità finanziaria e patrimoniale delle imprese beneficiarie
del contributo pubblico, ivi compresi i livelli occupazionali
precedenti agli attentati, al fine di ripristinare la piena
efficienza dei servizi pubblici di trasporto di persone su strada.
3. - Successivamente alla instaurazione del presente giudizio, la
Regione Siciliana ha promulgato nell'intero testo la delibera
legislativa impugnata (legge regionale 25 maggio 1995, n. 44), ma
nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
è stata pubblicata anche la legge regionale 25 maggio 1995, 48
(Abrogazione di norme in materia di: personale regionale e degli enti
locali; processi di mobilità degli operatori della formazione
professionale; garanzie occupazionali per il personale dei consorzi
di bonifica e dell'ESA; alloggi delle forze dell'ordine; rinvio
elezioni consigli circoscrizionali; disciplina transitoria della
caccia; provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago),
che ha dichiarato l'"abrogazione" delle disposizioni impugnate.
4. - Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe
le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del
contendere. Considerato in diritto Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale proposto dal
Commissario dello Stato sono gli artt. 1 e 2 della delibera
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7 aprile 1995
(Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT,
con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago s.n.c., con sede in
S. Agata di Militello, e altre misure agevolative. Integrazioni alla
legge regionale in materia di solidarietà per i familiari delle
vittime della mafia), per violazione degli artt. 3 e 97 della
Costituzione.
Come richiamato nella parte in fatto, le disposizioni impugnate
sin dal loro inizio non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento
giuridico, né sono più in grado di produrne poiché la loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è coeva a quella della legge
regionale che ne ha dichiarato l'"abrogazione" (legge regionale 25
maggio 1995, n. 48).
Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di
questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata
cessata la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al
ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:393 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte