Sentenza n. 393/1999
Altra decisione · depositata il 22/10/1999 · relatore Riccardo Chieppa
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministero del tesoro, del 2 luglio 1997, nella parte in cui dispone
il collocamento fuori ruolo presso il Dipartimento per i servizi
tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dell'Ing. Alessandro
Annunziati, nonché del telegramma del Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 luglio 1997, con il
quale il suddetto decreto è stato comunicato alla Regione, promosso
con ricorso della Regione Toscana, notificato il 19 settembre 1997,
depositato in Cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 51 del
registro conflitti 1997;
Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Udito l'Avvocato Vito Vacchi per la Regione Toscana;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 19 settembre 1997, la Regione Toscana ha
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in
relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2
luglio 1997, nonché al successivo telegramma del 24 luglio 1997
della stessa Presidenza del Consiglio con il quale il suddetto
decreto è stato comunicato alla Regione Toscana, nella parte in cui
viene disposto il collocamento fuori ruolo, presso il Dipartimento
per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio, di un
ingegnere, dipendente della Regione medesima.
La ricorrente Regione Toscana, richiamate le proprie attribuzioni
in materia di ordinamento degli uffici regionali e di stato giuridico
ed economico del personale, garantite dagli artt. 117 e 118 della
Costituzione, sottolinea come il decreto impugnato, pur incidendo in
maniera rilevante sull'organizzazione amministrativa della Regione,
sia stato adottato in carenza di una intesa preventiva con la Regione
interessata, come, d'altro canto, è stato chiarito dalla stessa
Corte costituzionale (sentenza n. 207 del 1996).
La regola della previa intesa deve valere, sempre secondo la
ricorrente, anche per le Regioni a statuto ordinario, giacché la
materia degli uffici è riservata dalla Costituzione alla potestà
legislativa ed amministrativa delle Regioni.
La Regione evidenzia, ancora, come il principio di leale
cooperazione, di rilevanza costituzionale, diretto ad assicurare il
perseguimento dell'interesse nazionale senza ledere coesistenti
interessi regionali costituzionalmente garantiti, non sia stato
rispettato neanche in ordine all'accollo dell'onere relativo al
trattamento economico,
giacché questo continua ad essere a carico della Regione medesima.
Ad avviso della ricorrente, pertanto, detta previsione sarebbe
gravemente lesiva dell'autonomia finanziaria regionale,
costituzionalmente garantita (art. 119 della Costituzione). Infatti,
porre a carico della finanza regionale l'organizzazione ed il
funzionamento di uffici statali significherebbe sottrarre alle
Regioni le risorse economiche necessarie all'adempimento dei propri
compiti istituzionali. Considerato in diritto
1. - Il conflitto sollevato dalla Regione Toscana pone all'esame
della Corte costituzionale le seguenti questioni: a) se, in
relazione alle attribuzioni regionali in materia di ordinamento degli
uffici regionali e di stato giuridico ed economico del personale
(garantite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione), il d.P.C.M. 2
luglio 1997, comunicato alla Regione Toscana con telegramma del 24
luglio 1997, sia lesivo dell'autonomia regionale, nella parte in cui
viene disposto il collocamento fuori ruolo di un ingegnere,
dipendente della Regione Toscana, da adibire alle necessità dei
servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, per essere stato adottato in carenza di una intesa
preventiva con la Regione interessata; b) se il detto d.P.C.M. sia,
altresì, lesivo del principio di leale collaborazione e della
autonomia finanziaria della Regione (garantita dall'art. 119 della
Costituzione), in relazione alla previsione, contenuta nell'atto
impugnato, che pone a carico dell'amministrazione di appartenenza
(compresa quella regionale), l'onere di spesa relativa al trattamento
economico del personale collocato fuori ruolo.
2. - Preliminarmente deve essere rilevato che, nonostante questa
Corte con la sentenza n. 207 del 14 giugno 1996 - nel cui analogo
giudizio per conflitto di attribuzioni era parte la stessa Presidenza
del Consiglio - avesse dichiarato "che non spetta allo Stato, in
mancanza di una intesa con la Regione, individuare nominativamente
personale dipendente dalla Regione (nella specie Sardegna) "per le
urgenti necessità operative dei Servizi tecnici della Presidenza del
Consiglio dei ministri" e disporne il collocamento fuori ruolo,
mantenendo a carico della Regione l'onere relativo", ciò non di
meno, a distanza di poco più di un anno, è stato emanato un
ulteriore decreto, comprendente personale regionale senza che fosse
intervenuta l'intesa con la regione interessata.
3. - Il ricorso è fondato sotto il duplice profilo prospettato, in
quanto sussistono, anche nella presente fattispecie relativa alla
Regione Toscana, i medesimi presupposti che hanno portato alla
dichiarazione della non spettanza allo Stato, in mancanza di intesa
con la Regione, ed all'annullamento disposto con la citata sentenza
n. 207 del 1996.
Infatti, le ragioni poste alla base della citata sentenza
riguardano indistintamente Regioni ordinarie ed a statuto speciale
con riferimento sia alle esigenze di intesa e di leale
collaborazione, quali principi applicabili ai rapporti tra Stato e
Regioni, sia con riferimento al principio di autonomia finanziaria.
4. - Pertanto, il decreto contenente il collocamento fuori ruolo,
oggetto del ricorso, non "determina semplicemente, in via
conseguenziale, una vacanza temporanea" nei ruoli del personale
regionale, ma viene ad incidere sul potere della Regione di disporre
del proprio personale, stabilendo una utilizzazione per finalità
istituzionali statali e un onere retributivo che permane a carico
della Regione, nonostante che il rapporto di servizio venga mutato.
Infatti, le prestazioni effettuate in virtù del predetto
collocamento fuori ruolo sono destinate, in via esclusiva, al
Dipartimento per i servizi tecnici nazionali istituiti presso la
Presidenza del Consiglio, ed in particolare nell'ambito di necessità
urgenti in materia di dighe (d.-l. 8 agosto 1994, n. 507, preambolo
e art. 7, convertito con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1994,
n. 584).
Deve, altresì, essere confermato che non si può escludere che
anche personale regionale possa essere oggetto di provvedimento di
collocamento fuori ruolo presso il Dipartimento per i servizi tecnici
nazionali (in base alle dichiarate esigenze del decreto-legge), in
quanto il legislatore ha fatto riferimento ad appartenenti ad
amministrazioni, sia statali (ivi comprese quelle ad ordinamento
autonomo) sia di enti (compresi quelli economici) purché pubblici
con riferimento al c.d. settore pubblico allargato, e quindi con
possibilità di ricomprendere tutta l'amministrazione pubblica.
Ciò non esclude, tuttavia, l'esigenza di una intesa quando si
tratti di personale dipendente da amministrazione regionale, in
quanto la prevista deroga agli ordinamenti delle amministrazioni e
degli enti di appartenenza deve logicamente (su di un piano anche di
scelta dovuta di interpretazione conforme a Costituzione) intendersi
limitata alle previsioni dei casi di collocamento fuori ruolo e alle
procedure interne previste nei singoli ordinamenti (intervento di
particolari organi, come il consiglio di amministrazione ecc.); non
può invece avere valore di deroga generale, estesa anche alle
procedure esterne relative ai rapporti tra Stato ed enti dotati di
autonomia e titolari di competenze costituzionalmente garantite,
quali le Regioni.
In altri termini, è opportuno chiarire, ancora una volta, che
occorre una partecipazione di volontà regionale nell'ambito del
principio di leale collaborazione tra Stato e Regione (sentenza n.
351 del 1991) e quindi vi è esigenza di una vera e propria intesa
quando lo Stato vuole utilizzare, in posizione di fuori ruolo con
esclusivo servizio, o in equivalente posizione, personale regionale
(sentenza n. 207 del 1996).
5. - Il ricorso è fondato anche sotto l'ulteriore profilo che
l'atto impugnato dispone che l'onere della spesa relativa al
trattamento economico del dipendente della Regione, collocato fuori
ruolo, debba restare a carico della stessa Regione, anche senza alcun
suo assenso, con ciò violando i principi di autonomia finanziaria e
dei rapporti tra Stato e Regione.
È vero che l'art. 7 del d.-l. n. 507 del 1994, convertito nella
legge 21 ottobre 1994, n. 584, prevede il mantenimento dell'onere a
carico delle amministrazioni di provenienza; ma questa previsione
deve essere interpretata in modo conforme a Costituzione, cioè nel
senso che può riferirsi in via normale all'ambito delle
amministrazioni statali e di quelle gravanti sul bilancio statale
(come del resto il sistema della copertura dell'onere finanziario del
personale che sarà "inquadrato" in ruolo "anche in soprannumero" con
"corrispondente riduzione degli organici"). Invece la previsione non
può applicarsi alle ipotesi in cui il collocamento fuori ruolo
riguarda personale dipendente dalla Regione, cioè da un ente con
bilancio e finanza autonomi garantiti costituzionalmente rispetto
allo Stato, in mancanza di intesa anche sull'accollo dell'onere da
parte dell'ente stesso.
In conclusione il ricorso deve essere accolto nei termini
precisati, con conseguente annullamento dell'atto impugnato
limitatamente all'unica unità del personale della Regione Toscana
oggetto di individuazione e di collocamento fuori ruolo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, in mancanza di intesa con la
Regione, individuare nominativamente personale dipendente dalla
Regione Toscana "per le urgenti necessità operative dei Servizi
tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri" e
disporne il collocamento fuori ruolo, mantenendo a carico della
Regione l'onere relativo;
Annulla di conseguenza, il d.P.C.M. 2 luglio 1997 nella parte
relativa a detto personale della Regione Toscana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:393 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte