Corte costituzionale

Ordinanza n. 394/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 68 della legge

4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento

dei minori), e 38, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del

codice civile, promossi con:

1) ordinanza emessa il 24 ottobre 1986 dal Tribunale per i

minorenni di Bologna, sul ricorso proposto da Bertini Maria Novella

contro Rampolla Lima Roberto, iscritta al n. 841 del registro

ordinanze dell'anno 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 4 dicembre 1986 dal Tribunale per i

minorenni di Napoli, sul ricorso proposto da

Di Matteo Maria Giuseppa contro Ricciardi Giuseppe, iscritta al n. 97

del registro ordinanze dell'anno 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno

1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Bologna, con

ordinanza emessa il 24 ottobre 1986, ha denunciato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità: 1) dell'art. 38,

primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, come

ulteriormente sostituito dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n.

184, nella parte in cui demanda alla competenza del tribunale per i

minorenni la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità "in

caso di minori"; 2) dell'art. 38, terzo comma, delle disposizioni di

attuazione del codice civile, nella parte in cui stabilisce che sulla

domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità il

tribunale per i minorenni "provvede in camera di consiglio";

che identiche questioni, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, sono state successivamente sollevate dal Tribunale per

i minorenni di Napoli, con ordinanza emessa il 4 dicembre 1986;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la prima questione venga

dichiarata manifestamente infondata, perché già dichiarata non

fondata con sentenza n. 193 del 1987, e la seconda questione venga

dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza;

Considerato che i giudizi riguardano questioni identiche e vanno,

quindi, riuniti;

che effettivamente la prima questione è già stata dichiarata

non fondata con sentenza n. 193 del 1987 e che nell'ordinanza non si

rinvengono argomenti diversi da quelli già esaminati dalla Corte;

che la seconda questione concerne l'applicazione del rito della

camera di consiglio al procedimento per la dichiarazione giudiziale

di paternità e maternità con riguardo alla fase di merito, mentre

l'ordinanza è stata emessa nel corso di quella preliminare avente ad

oggetto l'ammissibilità della domanda, di modo che, per questa

parte, i giudizi di legittimità costituzionale risultano proposti

prematuramente, con conseguente difetto del requisito della

rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del regio

decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del

codice civile e disposizioni transitorie), quale da ultimo sostituito

ad opera dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale per i

minorenni di Bologna e dal Tribunale per i minorenni di Napoli con le

ordinanze in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo comma, del regio

decreto 30 marzo 1942 n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del

codice civile e disposizioni transitorie), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni

di Bologna e dal Tribunale per i minorenni di Napoli con le ordinanze

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:394 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte