Sentenza n. 394/1995
Altra decisione · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 2, 3
e 7 e dell'art. 33 della delibera legislativa approvata il
7 aprile 1995 dall'Assemblea regionale siciliana (Norme sui consorzi
di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA
e disposizioni per i commissari straordinari), promosso con ricorso
del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il
15 aprile 1995, depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 ed
iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1995;
Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e gli
avv.ti Francesco Torre e Laura Ingargiola per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha
impugnato l'art. 30, commi 2, 3 e 7 nonché l'art. 33 della delibera
legislativa regionale, approvata il 7 aprile 1995 (Norme sui consorzi
di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA
e disposizioni per i commissari straordinari), per violazione degli
artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
Ad avviso del ricorrente, le disposizioni impugnate, nel prevedere
assunzioni a tempo indeterminato di personale precario dei consorzi
di bonifica e dell'Ente di sviluppo agricolo subordinandole a
determinati requisiti, darebbero vita a ingiustificate disparità di
trattamento. Le stesse disposizioni, inoltre, autorizzerebbero
assunzioni nominative, precluse dall'art. 51 Cost., assunzioni che,
costituendo un ammortizzatore sociale che trascura completamente le
necessità funzionali degli enti destinati ad accogliere il personale
in questione, violerebbero altresì il principio costituzionale del
buon andamento della pubblica amministrazione.
2. - La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che
sia dichiarata la non fondatezza delle questioni sottoposte all'esame
della Corte.
La Regione, infatti, sostiene che la normativa regionale impugnata
è frutto di una scelta discrezionale del legislatore regionale,
sindacabile, come tale, solo se arbitraria ed illogica. Essa osserva,
inoltre, che la pretesa disparità di trattamento trova adeguata
giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate e che,
infine, l'assunzione a tempo indeterminato del personale in
questione, è la logica conseguenza del fatto che gli enti
destinatari del personale medesimo non hanno potuto per lungo tempo
assumere personale.
3. - Successivamente all'instaurazione del presente giudizio, la
Regione Siciliana ha promulgato la delibera legislativa impugnata
(legge regionale 25 maggio 1995, n. 45), ma nello stesso numero della
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana è stata anche pubblicata
la legge regionale 25 maggio 1995, n. 48 (Abrogazione di norme in
materia di personale regionale e degli enti locali; processi di
mobilità degli operatori della formazione professionale; garanzie
occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e dell'ESA;
alloggi delle forze dell'ordine; rinvio elezioni consigli
circoscrizionali; disciplina transitoria della caccia; provvedimenti
in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago), che dispone
l'"abrogazione" delle disposizioni impugnate.
4. - Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe
le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del
contendere. Considerato in diritto Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale proposto dal
Commissario dello Stato sono l'art. 30, commi 2, 3 e 7 e l'art. 33
della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7
aprile 1995 (Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali
per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari
straordinari), per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della
Costituzione.
Come richiamato nella parte in fatto, le disposizioni impugnate,
sin dal loro inizio, non hanno prodotto alcun effetto
nell'ordinamento giuridico, né sono in grado di produrne in alcun
modo dal momento che la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
è coeva a quella della legge regionale che ne ha disposto
l'"abrogazione" (legge regionale 25 maggio 1995, n. 48).
Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di
questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata
cessata la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al
ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:394 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte