Sentenza n. 395/1995
Altra decisione · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della
delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 dall'Assemblea
regionale siciliana (Proroga termine convenzioni legge 1° marzo 1986,
n. 64. Interventi in favore dei comuni della provincia di Catania
colpiti dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995.
Disposizioni varie), promosso con ricorso del Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana, notificato il 15 aprile 1995, depositato in
cancelleria il 22 aprile 1995 ed iscritto al n. 30 del registro
ricorsi 1995;
Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e gli
avv.ti Francesco Torre e Francesco Castaldi per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha
impugnato l'art. 6 della delibera legislativa approvata il 7 aprile
1995 (Proroga termine convenzioni legge 1° marzo 1986, n. 64.
Interventi in favore dei comuni della provincia di Catania colpiti
dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995. Disposizioni
varie), per violazione dell'art. 97 della Costituzione.
Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata, modificando
irragionevolmente i criteri di determinazione del prezzo di vendita
degli alloggi della Regione occupati dagli appartenenti alle forze
dell'ordine, nel senso di prevedere un prezzo notevolmente inferiore
a quello d'acquisto nonché al valore di mercato, violerebbe il
principio costituzionale del buon andamento della pubblica
amministrazione.
2. - La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che
sia dichiarata la non fondatezza della questione sottoposta all'esame
della Corte.
Secondo la resistente, infatti, la disposizione impugnata, in
quanto vòlta a realizzare un tangibile riconoscimento del ruolo
svolto in Sicilia dalle forze dell'ordine impegnate in prima linea
nella lotta contro la mafia, non sarebbe in contrasto con il
parametro costituzionale invocato.
3. - Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 19
maggio 1995 è stata pubblicata la legge impugnata (legge regionale
18 maggio 1995, n. 42) omettendo di includervi la disposizione
oggetto della presente impugnativa.
Successivamente la disposizione impugnata è stata dichiarata
"abrogata" dalla legge regionale 25 maggio 1995, n. 48 (Abrogazione
di norme in materia di: personale regionale e degli enti locali;
processi di mobilità degli operatori della formazione professionale;
garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e
dell'ESA; alloggi delle forze dell'ordine; rinvio elezioni consigli
circoscrizionali; disciplina transitoria della caccia; provvedimenti
in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago).
4. - Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe
le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del
contendere. Considerato in diritto Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale del Commissario
dello Stato è l'art. 6 della delibera legislativa approvata il 7
aprile 1995 (Proroga termine convenzioni legge 1° marzo 1986, n. 64.
Interventi in favore dei comuni della provincia di Catania colpiti
dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995. Disposizioni
varie), per violazione dell'art. 97 della Costituzione.
Come richiamato nella premessa in fatto, il Presidente della
Regione Siciliana, dopo l'instaurazione del presente giudizio, ha
promulgato la legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, riguardante la
delibera legislativa oggetto del presente ricorso, dalla quale,
tuttavia, era stata espunta la disposizione impugnata,
successivamente dichiarata "abrogata" con la legge regionale 25
maggio 1995, n. 48.
Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di
questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata
cessata la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al
ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:395 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte